Sentenza 2 aprile 1999
Massime • 1
In materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; accertamento delle concrete mansioni di fatto; comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. La prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune; le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/1999, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO IG, elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea Bafile n. 5, presso l'avv. Tina Gregori che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente ai dottori procuratori Manlio Marino e Giovanni Giorgianni del Foro di Milano;
- ricorrente -
contro
AUSIMONT Spa in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ing. Carlo Cagliati, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22 presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente agli avvocati Stefano Beretta e Salvatore Trifirò del Foro di Milano;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7214/95 del Tribunale di Milano del 2 febbraio 15 luglio 1995, R.G. 56/94 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro, designato dal Presidente in sostituzione del Cons. Dott. Guglielmo Simoneschi, impedito;
Uditi gli avvocati Tina Gregori e Dante Duranti per delega avv. Vesci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Carnevali, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.7214 del 2 febbraio-15 luglio 1995,il Tribunale di Milano accoglieva l'appello della spa AUSIMONT, avverso la sentenza del locale Pretore, respingendo la domanda di RE IG intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla qualifica di dirigente -con relative differenze retributive dall'anno 1985- per l'attività dalla stessa svolta come responsabile del settore comunicazioni di marketing (poi dal 1988 pubblicità e comunicazione). Il Tribunale riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento delle mansioni di dirigente, sottolineando che era stato invocato fuor di luogo dalla RE il principio di non discriminazione per ragioni di sesso.
Intatti, dopo aver ricordato la giurisprudenza di questa Suprema Corte in ordine alle caratteristiche essenziali della categoria dei dirigenti, il Tribunale ricordava che le mansioni della RE- coincidenti con quelle individuate nella lettera del 29 aprile 1986- erano essenzialmente operative. La stessa non aveva mai definito nuovi programmi aziendali, ne' riorganizzato le strategie dell'azienda.
Secondo quanto riferito dai testimoni sentiti, dall'esame delle parti e dalla documentazione in atti, la RE doveva assicurare, nel rispetto delle strategie della società, l'elaborazione e l'attuazione di programmi di comunicazione promozionale e pubblicitaria del prodotto, sottoporre i budget pubblicitari all'approvazione dell'Amministratore Delegato, seguire e coordinare la realizzazione dei programmi approvati, assicurare -nel rispetto delle direttive ricevute- la corretta trasmissione all'esterno di informazioni e di documentazione riguardante l'attività della società.
Quanto all'eventuale discriminazione per ragioni di sesso prospettata dalla RE, il Tribunale osservava che solo i responsabili di uffici con un altro numero di dipendenti erano inquadrati come "dirigenti" presso la società, e sottolineava che la RE (che non aveva dipendenti) disponeva di una autorizzazione alla spesa non superiore a lire 5 milioni, sicché anche sotto tale profilo doveva escludersi che la stessa lavoratrice avesse quella autonomia finanziaria e supremazia gerarchica, necessarie ai fini della categoria rivendicata.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la RE con tre distinti motivi.
Resiste la spa ON con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per mancanza di autentica della firma della RE da parte di un difensore ammesso al patrocinio presso questa Corte, è del tutto infondata.
Dall'originale del ricorso, risulta chiaramente la sottoscrizione da parte dell'avv. Tina Gregori di Roma, patrocinante in cassazione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, è sufficiente che la sottoscrizione da parte del difensore munito di procura speciale esista sull'originale del ricorso. Infatti, la mancanza di tale firma e della autenticazione della firma nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, purché la copia stessa contenga elementi -come l'attestazione dell'Ufficiale Giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente- idonee ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (Cass. 8209 del 6 luglio 1992, 2853 del 24 marzo 1987. Cfr. anche Cass. 4734 del 21 luglio 1988, 5896 del 27 novembre 1985). Per quanto riguarda l'ulteriore censura di inesistenza di una procura speciale, richiesta dall'art. 365 codice di procedura civile, si richiamano i principi di recente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo i quali la formula a stampa "per ogni fase e grado del giudizio" nel mandato rilasciato a margine del ricorso per cassazione non vale ad escludere il requisito della specialità della procura alle liti, richiesto dall'art.365 codice di procedura civile, poiché tale requisito si deduce inequivocabilmente dalla stretta inerenza materiale della formula al ricorso stesso, inerenza che rivela il riferimento certo della procura all'atto, quale che sia la formula adoperata: Cass. S.U. n. 11178 del 27 ottobre 1995. Infatti, secondo tale decisione, "se la certezza sul fatto che la procura è stata apposta a margine di un ricorso o controricorso già redatto, esclude per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale sia stato il tenore dei termini usati nella redazione della procura;
la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza al riguardo dell'effettiva portata della volontà della parte manifestatasi attraverso espressioni non univoche o generiche, ovvero attraverso l'impiego di esemplificazioni non appropriate, non può tradursi in una pronunzia di inammissibilità del ricorso, per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consente all'atto di procura di avere effetto". Poiché nel caso di specie, il tenore della procura -se non esprime specificamente la volontà di proporre ricorso per cassazione- non contiene tuttavia termini che chiaramente e univocamente escludano tale volontà, il ricorso della RE deve essere considerato ammissibile.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art.2095 codice civile. Sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie risultava chiaramente l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla contrattazione collettiva per l'inquadramento nella categoria dei dirigenti, donde la violazione dell'art.2095 codice civile. Il Tribunale non aveva infatti rapportato le mansioni previste dalla contrattazione collettiva a quelle assegnate alla RE. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art.2103 codice civile. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Milano non avrebbe tenuto conto della norma ora richiamata, la quale stabilisce il diritto di tutti i lavoratori dipendenti -quindi anche dei dirigenti- al trattamento corrispondente all'attività svolta.
Tra l'altro, i giudici di appello non avrebbero considerato neppure che altri dipendenti (di sesso maschile) addetti a mansioni equivalenti o identiche a quelle delle RE, avrebbero ottenuto il riconoscimento della categoria di dirigente da parte della società resistente.
Conseguentemente, la ricorrente individuava la palese discriminazione sessuale come causa unica e determinante del suo mancato inquadramento nella categoria rivendicata.
Dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testimoni -secondo la ricorrente- era risultato chiaramente:
-che tutti coloro che svolgevano incarichi di in certo rilievo, alle dipendenze dell'Amministratore Delegato, erano stati inquadrati come dirigenti;
-che nelle altre società del gruppo Montedison, le pubbliche relazioni e l'ufficio pubblicità erano affidati ad un dirigente, di sesso maschile;
-che quando l'ON abolì la funzione ricoperta dalla RE, nel 1990, i compiti svolti dalla stessa fino a quel momento furono assegnati ai responsabili di Business, tutti dirigenti e di sesso maschile.
I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, sono infondati.
Come questa Suprema Corte afferma da tempo, con principio consolidato, il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia di inquadramento del lavoratore si articola in tre fasi tra loro indipendenti:
a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge, ed eventualmente, dal contratto collettivo, a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) l'accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) la comparazione tra queste e le suddette previsioni normative. Orbene, mentre la prima di tali operazioni può dar luogo a violazione di legge sotto il limitato profilo della violazione di norme di ermeneutica contrattuale, allorché la classificazione considerata sia posta dal contratto collettivo di diritto comune, le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimità se immuni da vizi logici. Nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato solo una violazione degli articoli 2103 e 2095 codice civile, senza indicare alcun vizio di motivazione, ne' alcuna violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Donde un primo profilo di inammissibilità dei motivi di ricorso.
Sotto il profilo della denunciata violazione di norme di diritto, va invece osservato che il Tribunale di Milano, dopo aver preso in esame le mansioni svolte dalla RE ed osservato che le stesse coincidevano con quelle indicate nella lettera del 29 aprile 1986, le ha posto a raffronto con indicazioni contrattuali riguardanti la categoria dei dirigenti e quella degli impiegati direttivi (ricoperta dalla RE).
Il Tribunale ha concluso che le mansioni di fatto svolte dalla RE non potevano determinare l'inquadramento della stessa lavoratrice nella categoria dei dirigenti, secondo la previsione della legge e del contratto.
Secondo i giudici di appello, neppure in una realtà come quella attuale che vede una azienda complessa ed articolata -come la società AUSIMONT Spa nel periodo considerato- con una pluralità di dirigenti operanti in ruoli diversi, sarebbe possibile prescindere dalla esistenza di una vasta autonomia decisionale, del singolo dirigente, circoscritta solo dal potere direttivo generale e dalle direttive di massima del diretto superiore del dirigente. "Sono dirigenti, secondo il contratto applicabile, coloro che rispondono direttamente all'imprenditore o ad altro dirigente a ciò delegato, svolgono funzioni di elevato grado di professionalità con ampia autonomia e discrezionalità di iniziativa e col potere di imprimere direttive a tutta l'impresa o ad una sua parte autonoma". Tale affermazione del Tribunale appare in linea con i principi altre volte affermati da questa Suprema Corte, secondo i quali "vi è incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei casi di aziende ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti e di graduazione di compiti, atteso che pure in tali ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali occorre che le mansioni nel loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non già subordinate ad altre" (Cass. 23 febbraio 1994 n. 1806). Il Tribunale ha sottolineato tra l'altro che la RE fu inquadrata inizialmente nel settimo livello del CCNL dipendenti aziende chimiche, e quindi come impiegata con funzioni direttive e promossa al livello superiore nel luglio 1987, al quale appartenevano (secondo il contratto 1986) "i lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente".
La RE -secondo l'accertamento non sindacato dei giudici di appello- aveva sempre svolto la propria attività quale responsabile comunicazioni marketing, pur con mansioni di contenuto operativo (cfr. Cass. 18 Luglio 1987 n. 6338) sempre sotto le direttive dell'amministratore delegato, e quindi come diretta collaboratrice dello stesso, senza mai determinare la definizione di nuovi programmi aziendali ne' la riorganizzazione delle strategie dell'azienda. Anche l'organigramma in atti deponeva del resto - secondo il Tribunale- per una posizione di staff della RE, nell'ambito dei collaboratori dell'Amministratore Delegato.
Secondo la comunicazione del 29 aprile 1986, la stessa lavoratrice doveva "assicurare nel rispetto delle strategie della società, l'elaborazione e l'attuazione di programmi di comunicazione promozionale e pubblicitaria del prodotto.. sottoporre i budgets pubblicitari all'approvazione dell'Amministrazione Delegata, seguire e coordinare la realizzazione dei programmi approvati, assicurare il rispetto delle direttive ricevute e la corretta trasmissione all'esterno di informazioni e di documentazione riguardanti l'attività della società".
A fronte di tale accertamento- si ripete non censurato dalla ricorrente - la ricorrente si limita in buona sostanza a proporre una diversa valutazione della risultanze documentali e testimoniali, inammissibile in questa sede di legittimità, senza invocare neppure -almeno sotto il profilo formale- un difetto di motivazione. Da ultimo, occorre rilevare che i testimoni sentiti hanno confermato che la ricorrente non aveva personale alle proprie dirette dipendenze e che erano dirigenti, all'interno della società resistente, solo quei soggetti che avevano alle proprie dipendenze diversi lavoratori. Non risponde al vero, pertanto, quanto affermato dalla RE e cioè che la categoria di dirigente fosse riconosciuta a dipendenti con posizione lavorativa equivalente a quella ricoperta dalla stessa RE. Da tale premessa, consegue anche l'infondatezza del richiamo al principio del divieto di discriminazione in ragione di sesso invocato dalla ricorrente.
Come correttamente ha posto in rilievo il Tribunale di Milano, nella sentenza impugnata, l'appartenenza ad un determinato sesso non può comportare l'esclusione da un inquadramento dovuto, ma non può nemmeno essere assunta come ragione per attribuire un trattamento legittimamente non riconosciuto.
Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art.2733 codice civile, rilevando che i giudici di appello avrebbe dovuto considerare alla stessa di una vera e propria confessione le dichiarazioni rese dal teste Bolzani, secondo le quali la ricorrente meritava di essere inquadrata come dirigente (e che tutti i suoi diretti collaboratori avevano ottenuto tale categoria, che invano egli aveva sollecitato anche per la RE, in relazione ai compiti svolti).
Nell'ultimo motivo di ricorso, la RE richiama anche il disposto dell'art. 116 codice di procedura civile, ricordando che il principio di libera valutazione delle prove da parte del giudice non è privo di limiti e che uno di questi è rappresentato appunto dal disposto dell'art.2733, secondo comma, codice civile, secondo il quale la confessione costituisce prova legale e vincola il giudice nel suo apprezzamento.
A parte la (assorbente) considerazione che, nel caso di specie, la società era rappresentata in giudizio da altro dipendente (ing.Cogliati) e che il dott. Paolo Bolzani era solo l'ex amministratore delegato della società, escusso in qualità di teste perché diretto superiore della RE all'epoca dei fatti per cui è causa, è appena il caso di sottolineare che le circostanze indicate dal ricorrente -anche se accertate- non potrebbero di per sè modificare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello nè giustificare un accoglimento delle domande della RE. Si tratta, per un verso, di valutazioni e non già di circostanze di fatto, e per un altro, di comparazioni tra diverse posizioni lavorative, che il Tribunale ha motivatamente ritenuto di non poter effettuare, ai fini del riconoscimento della categoria rivendicata, in quanto "solo i responsabili degli uffici con un altro numero di dipendenti erano dirigenti".
Da ultimo, va precisato che non possono essere prese in esame gli ulteriori profili di vizio di motivazione della sentenza impugnata, proposti dalla ricorrente con le memorie depositate (in esse la RE deduce, tra l'altro, per la prima volta, di aver iniziato a svolgere compiti di dirigente sin dal 1982, quindi tre anni prima di quanto indicato nel ricorso introduttivo in primo grado). Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, le memorie illustrative, consentite dall'art. 378 codice di procedura civile, non hanno altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno dei motivi enunciati già nel ricorso.
Conseguentemente, non è consentito proporre in esse motivi nuovi o nuovi profili di diritto, ne' prospettare nuove questioni non rilevabili d'ufficio, ne' per specificare censure che nel ricorso siano state accennate in maniera vaga ed indeterminata (Cass. 2275 del 13 luglio 1971, 2701 dell'11 maggio 1979, 6567 dell'11 novembre 1986, 3969 del 3 ottobre 1989). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 38.500 oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1999