CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2023, n. 32620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32620 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2021 del TRIBUNALE di LAGONEGRO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni penali, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 settembre 2021 dal Tribunale di Lagonegro, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Sala Consilina Penale Sent. Sez. 5 Num. 32620 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/04/2023 che aveva condannato PP TO per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., per aver offeso la reputazione di De CE DO Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe riferito a IU DA e LE TO una circostanza non corrispondente al vero e, cioè, che la De CE avrebbe indicato D'ST IT quale autore della denuncia dalla quale sarebbero scaturite le indagini per truffa aggravata nei confronti del personale della sede di Sapri del Centro di orientamento e formazione della Regione Campania (ove lavoravano sia la De CE che il PP). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 531, 578 e 605 cod. proc. pen. e 157 e 595 cod. pen., sostenendo che il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 129, 521, 578 e 605 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., sostenendo che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il fatto sarebbe risultato diverso da quello contestato nell'imputazione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 195, 530, 578 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., lamentando la mancata escussione di D'ST IT e di LE AR. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 530, 578 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto sottoporre a un più rigoroso scrutinio di attendibilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 530, 578 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., sostenendo che la frase ritenuta diffamatoria, in realtà, sarebbe priva di «concreta lesività». 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 530, 578 e 605 cod. proc. pen. e 42, 43 e 595 cod. pen., contestando la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni penali, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 4. Il ricorso deve essere accolto. 4.1. Il quinto motivo - che, essendo relativo la penale rilevanza del fatto, assume carattere preliminare rispetto agli altri - è fondato, atteso che la condotta contestata appare priva di un concreto contenuto offensivo, che è elemento costitutivo del reato di diffamazione. A tal proposito, va ricordato che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare le frasi che si assumono lesive dell'altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Nel caso in esame, all'imputato viene contestato di avere riferito a IU DA e LE TO che la De CE avrebbe indicato D'ST IT quale autore della denuncia dalla quale sarebbero scaturite le indagini per truffa aggravata nei confronti del personale della sede di Sapri del Centro di orientamento e formazione. Orbene, la presentazione di una denuncia per fatti di cui si è a conoscenza e che potrebbero integrare un reato - se non è sorretta da intenti calunniatori - non costituisce una condotta disdicevole, ma una manifestazione di senso civico, espressa attraverso l'esercizio di una facoltà riconosciuta a tutti dall'ordinamento giuridico e che, in relazione ad alcuni soggetti, si configura come adempimento di uno specifico obbligo di legge (art. 331 cod. proc. pen.). In assenza della dimostrazione di un intento calunniatorio da parte di chi aveva presentato la denuncia in questione, pertanto, la condotta attribuita alla De CE si risolve nell'avere indicato il D'ST quale autore di un fatto che non è disdicevole, ma che è consentito dall'ordinamento e che potrebbe, addirittura, configurarsi (in presenza degli elementi indicati dall'art. 331 cod. proc. pen.) come adempimento di un atto dovuto. Né si può ritenere che la presentazione della denuncia assuma valenza negativa, quando abbia a oggetto fatti verificatisi nell'ambiente di lavoro, potendo essere intesa come "atto di rottura" del vincolo di solidarietà tra colleghi. Di fronte alla conoscenza di fatti penalmente rilevanti, il silenzio assumerebbe, invero, il connotato di condotta "omertosa" e, in presenza degli elementi indicati dall'art. 331 cod. proc. pen., costituirebbe la violazione di uno specifico obbligo di legge. 3 4.2. I restanti motivi risultano assorbiti, atteso che l'imputato doveva essere assolto perché mancava uno degli elementi costituitivi del reato di diffamazione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 28 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni penali, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 17 settembre 2021 dal Tribunale di Lagonegro, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Sala Consilina Penale Sent. Sez. 5 Num. 32620 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 28/04/2023 che aveva condannato PP TO per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., per aver offeso la reputazione di De CE DO Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe riferito a IU DA e LE TO una circostanza non corrispondente al vero e, cioè, che la De CE avrebbe indicato D'ST IT quale autore della denuncia dalla quale sarebbero scaturite le indagini per truffa aggravata nei confronti del personale della sede di Sapri del Centro di orientamento e formazione della Regione Campania (ove lavoravano sia la De CE che il PP). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 531, 578 e 605 cod. proc. pen. e 157 e 595 cod. pen., sostenendo che il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 129, 521, 578 e 605 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., sostenendo che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, il fatto sarebbe risultato diverso da quello contestato nell'imputazione. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 195, 530, 578 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., lamentando la mancata escussione di D'ST IT e di LE AR. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 530, 578 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto sottoporre a un più rigoroso scrutinio di attendibilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa. 2.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 530, 578 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., sostenendo che la frase ritenuta diffamatoria, in realtà, sarebbe priva di «concreta lesività». 2.6. Con un sesto motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 129, 192, 530, 578 e 605 cod. proc. pen. e 42, 43 e 595 cod. pen., contestando la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni penali, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 4. Il ricorso deve essere accolto. 4.1. Il quinto motivo - che, essendo relativo la penale rilevanza del fatto, assume carattere preliminare rispetto agli altri - è fondato, atteso che la condotta contestata appare priva di un concreto contenuto offensivo, che è elemento costitutivo del reato di diffamazione. A tal proposito, va ricordato che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare le frasi che si assumono lesive dell'altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv. 233749). Nel caso in esame, all'imputato viene contestato di avere riferito a IU DA e LE TO che la De CE avrebbe indicato D'ST IT quale autore della denuncia dalla quale sarebbero scaturite le indagini per truffa aggravata nei confronti del personale della sede di Sapri del Centro di orientamento e formazione. Orbene, la presentazione di una denuncia per fatti di cui si è a conoscenza e che potrebbero integrare un reato - se non è sorretta da intenti calunniatori - non costituisce una condotta disdicevole, ma una manifestazione di senso civico, espressa attraverso l'esercizio di una facoltà riconosciuta a tutti dall'ordinamento giuridico e che, in relazione ad alcuni soggetti, si configura come adempimento di uno specifico obbligo di legge (art. 331 cod. proc. pen.). In assenza della dimostrazione di un intento calunniatorio da parte di chi aveva presentato la denuncia in questione, pertanto, la condotta attribuita alla De CE si risolve nell'avere indicato il D'ST quale autore di un fatto che non è disdicevole, ma che è consentito dall'ordinamento e che potrebbe, addirittura, configurarsi (in presenza degli elementi indicati dall'art. 331 cod. proc. pen.) come adempimento di un atto dovuto. Né si può ritenere che la presentazione della denuncia assuma valenza negativa, quando abbia a oggetto fatti verificatisi nell'ambiente di lavoro, potendo essere intesa come "atto di rottura" del vincolo di solidarietà tra colleghi. Di fronte alla conoscenza di fatti penalmente rilevanti, il silenzio assumerebbe, invero, il connotato di condotta "omertosa" e, in presenza degli elementi indicati dall'art. 331 cod. proc. pen., costituirebbe la violazione di uno specifico obbligo di legge. 3 4.2. I restanti motivi risultano assorbiti, atteso che l'imputato doveva essere assolto perché mancava uno degli elementi costituitivi del reato di diffamazione. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso, il 28 aprile 2023.