Sentenza 8 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. Trattamento di malattiaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi e Alexander Bell Scheda sintetica Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un'assoluta o parziale incapacità di svolgere l'attività lavorativa. In caso di malattia, la legge tutela il lavoratore sia sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, attribuendogli il diritto di assentarsi dal lavoro per un certo lasso di tempo (c.d. periodo di comporto), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo; sia sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' 01806 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POR LA CORTES R M I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 2487/98 - Cron. 3028 LUPI Consigliere Dott. Fernando - LAMORGESE - Consigliere- Rep. Dott. Antonio Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere- Ud.06/12/00 Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per, diriti L. 2000 sul ricorso proposto da: # 58 FEB 2001 IL CANCELLIERE INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, GIGANTErappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
CC066686 ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALOISI ANTONELLA, domiciliata in ROMAelettivamente UFFICIO COPIE VIA MANTEGAZZA 24, Rilasciata copia legale presso lo studio dell'avvocato al Sig. PORCARI rappresentata e difesa dall'avvocato 2000 GARDIN LUIGI, per diritti L 24 FEB 2001 5228 PORCARI ITALO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2837/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 05/11/97 R.G.N. 1685/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Lecce, giudice del lavoro, ha respinto la domanda di SI ON - volta ad ottenere dall'Inps il pagamento della indennità di malattia, per il periodo 8 gennaio 1990-8 febbraio 1991 per intervenuta prescrizione, rilevando che l'ultimo atto interruttivo è del 21.10.1991, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato il 23.10.1992, oltre un anno dopo. Il Tribunale di Lecce, con sentenza 2 ottobre/5 novembre 1997 n. 2837, in accoglimento dell'appello dell'SI, ed in riforma della sentenza pretorile, ha riconosciuto il Aze diritto della stessa alla indennità di malattia pretesa, maturata la prescrizione annuale, sia perchéritenendo non il Pretore non avrebbe valutato esattamente gli allegati al ricorso, sia a causa dell'unitarietà della malattia denunciata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps, con unico motivo. L'intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Legge 11 gennaio 1943 n. 138, in relazione all'art. 2943 3 cod.civ., nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la prescrizione del diritto all' indennità di malattia inizi a decorrere dalla cessazione della malattia. Il motivo è fondato. Le parti concordano che la prescrizione del diritto alla indennità di malattia è soggetta al termine annuale di un anno a norma dell'art. 6 Legge 11 gennaio 1943 n. 138. Infatti tale legge, nell'istituire un ente pubblico per la Age l'assistenza di malattia ai lavoratori, per l'innanzi solo parzialmente disciplinata da fonte collettiva, il laContratto Nazionale 3 gennaio 1939 che dettava disciplina del trattamento mutualistico di malattia limitatamente agli operai dell'industria, all'art. 6 elenca i vari tipi di assistenza previsti, concludendo all'ultimo comma, che *L'azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute". Le parti controvertono viceversa sulla questione di diritto se tale termine inizi a decorrere dalla cessazione della malattia unitaria (tesi della resistente, condivisa dal Tribunale) oppure maturi e decorra di giorno in giorno (tesi del ricorrente Istituto, già seguita dal Pretore). La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che il diritto all'indennità di malattia, dovuta in base alla relativa assicurazione ora gestita dall'INPS, matura di giorno in giorno, in dipendenza dall'assenza dal lavoro per malattia del lavoratore stesso giorno della suaassicurato, e dallo maturazione decorre, in base alla regola di cui all'art. 2935 cod. civ., la speciale prescrizione breve (annuale) prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (Cass. 2 marzo 1998 n.2284 e 2277, Cass. 21 Asey dicembre 1999 n. 14421, 4 giugno 1992 n. 6821). La sentenza impugnata, che nella sua eccessivamente succinta motivazione, ha posto, a fondamento dell'accoglimento dell'appello, la unitarietà della malattia, fa decorrere la prescrizione dalla cessazione della stessa;
in ciò è incorsa nella violazione di legge censurata. Essa è incorsa altresì nel vizio di insufficiente motivazione denunciato, perché, con il suo ermetico riferimento agli allegati, ha omesso di esplicitare, se, sussistano atticome sostenuto dalla resistente, interruttivi ulteriori rispetto a quello del 21.10.1991, che possano salvare i ratei di indennità di malattia maturati dopo il 21.10.1990. 5 La sentenza deve essere pertanto cassata. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Lecce, si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e procederà agli accertamenti di fatto necessari per inla decisione della causa, esplicitandoli motivazione;
provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 6 dicembre 2000. Il Presidente Матио Заиторашні Il Consigliere Estensore Aldo De Martein Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 8 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERK 3 3 5 0 1 : . A N T S R S I 3 A A D ' 7 T , - L , L 8 O - A L E S 1 L D E 1 O P I B S S E I I N G N D E S G G A I E O T Prev\ind-mal-prescr L A S A O D O A P T E L T , M RG 2487/98 I L I O R E R I A D T D D S I E O G T E N R E S E 6