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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
CA AN, OR
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.9.2024 l'Agenzia delle Entrate notificava alla ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 lo schema d'atto n. T8KQ1L201256/2024, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 212/2000, nel quale erano indicate le rettifiche effettuate pari a €108.322,91 per perdite su crediti ritenute non deducibili e costi per alberghi e ristoranti non inerenti.
Il ricorrente produceva in data 18.11.2024 osservazioni allegando diversa documentazione relativa al recupero delle perdite su crediti e un campione significativo di fatture relative a spese per alberghi e ristoranti con la documentazione attestante l'inerenza. Con avviso di accertamento n.
T8K01L201256/2024, notificato in data 17.12.2024, l'Ufficio riconosceva la deducibilità di perdite su crediti per €7.585,53 e spese per ristoranti e alberghi per €1.303,65. Per il resto procedeva al recupero a tassazione della somma di €93.002,92 della deduzione delle perdite su crediti per mancato rispetto dei requisiti di cui agli art. 101, comma 5 e comma 5 bis e art. 109, comma 5, TUIR e della somma di
€6.756,72 della deduzione dei costi per alberghi e ristoranti per mancato rispetto dell'art. 109, comma 5,
TUIR.
La ditta individuale impugna tale avviso di accertamento in quanto ritiene illegittimo il recupero a tassazione delle perdite su crediti perche' ritiene invece sussistenti i requisiti previsti dalla legge per la loro deducibilità. Inoltre ritiene illegittimo il recupero a tassazione dei costi per alberghi e ristoranti in quanto devono essere ritenuti inerenti per la stessa natura dell'attività di impresa svolta.
Con il primo motivo di ricorso, in particolare, il contribuente lamenta che l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere come deducibili nel 2018 tutte le perdite su crediti presentate e dunque su tutte le fatture insolute a partire dal 2012.
L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita con memoria con cui chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Per i crediti di modesta entità (inferiori a €2.500), l'Ufficio ha riconosciuto le perdite su crediti per cui sussistevano gli elementi di certezza e precisione di cui agli art. 101, comma 5, TUIR, quindi sono state ritenute deducibili nel 2018 le perdite su crediti accompagnate da insoluto dove i sei mesi dall'insoluto ricadevano nell'esercizio 2018 o l'insoluto si era verificato nel 2018, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR
a mente del quale “Le perdite su crediti diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. “Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ( sent. 19.12.2024 n. 33338) ha ritenuto che l' art. 101, co. 5, del TUIR, in punto di perdita su crediti, partorita dall'art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012, va interpretato nel senso che gli "elementi certi e precisi" di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR - rilevanti ai fini della deducibilità della perdita su crediti - si ritengono automaticamente sussistenti qualora per i crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi, tali dovendosi intendere quelli che non superato Euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione, individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del D.L. n. 185/2008 ed Euro
2.500,00 negli altri casi.
Nel caso di specie, tuttavia gli insoluti dei crediti non ricadevano nell'arco temporale indicato e pertanto in tal caso il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in applicazione dei principi contabili, il motivo per cui i crediti sono stati considerati inesigibili interamente nell'anno di imposta 2018, nonostante le fatture interessate fossero state emesse a partire dal 2014. Infatti solo una piccola parte delle fatture insolute e' stata seguita da iniziative giudiziarie volte al recupero del credito e, comunque, anche in questo caso a tali iniziative non sono seguite concrete procedure esecutive.
Pertanto al di fuori dei casi in cui il credito di modesta' entita' viene iscritto tra le perdite su crediti nel periodo susseguente ai sei mesi, negli altri casi, la giurisprudenza ha chiarito ( Corte di Cassazione sent.
31867 del 5.11.2021) che l'anno di competenza in cui poter legittimamente operare la deduzione delle perdite sui crediti, deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono piu' essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi “ certi e precisi” della loro irrecuperabilita'. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta piu' vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito di impresa.
Per questi crediti l'operazione di iscrizione nel bilancio 2018 della perdita su crediti relativi al 2012 , senza una adeguata motivazione sulla circostanza che in tale anno si e' acquisita la certezza della loro irrecuperabilita', non appare conforme ai principi contabili e pertanto la deduzione operata dagli uffici finanziari e' conforme alla normativa vigente.
Indentica carenza motivazionale, circa l'insorgenza nel 2018 della certezza della loro irrecuperabilita', si riscontra anche per le perdite su crediti non di modesta entita'.
Con riferimento al mancato riconoscimento della deduzione dei costi per ristoranti e alberghi, correttamente l'Ufficio ha riconosciuto le spese per ristoranti ed alberghi, limitatamente a quelle in cui il contribuente ha inviato documentazione idonea a giustificare la correlazione tra i costi e l'attivita' di impresa, mentre altrettanto correttamente non ha riconosciuto quelle spese laddove il contribuente non ha fornito alcun tipo di documentazione a supporto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3000,00 in favore della convenuta, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
CA AN, OR
GIAMBASTIANI SILVANA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K01L201256/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 304/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27.9.2024 l'Agenzia delle Entrate notificava alla ditta individuale Società_1 di Ricorrente_1 lo schema d'atto n. T8KQ1L201256/2024, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 212/2000, nel quale erano indicate le rettifiche effettuate pari a €108.322,91 per perdite su crediti ritenute non deducibili e costi per alberghi e ristoranti non inerenti.
Il ricorrente produceva in data 18.11.2024 osservazioni allegando diversa documentazione relativa al recupero delle perdite su crediti e un campione significativo di fatture relative a spese per alberghi e ristoranti con la documentazione attestante l'inerenza. Con avviso di accertamento n.
T8K01L201256/2024, notificato in data 17.12.2024, l'Ufficio riconosceva la deducibilità di perdite su crediti per €7.585,53 e spese per ristoranti e alberghi per €1.303,65. Per il resto procedeva al recupero a tassazione della somma di €93.002,92 della deduzione delle perdite su crediti per mancato rispetto dei requisiti di cui agli art. 101, comma 5 e comma 5 bis e art. 109, comma 5, TUIR e della somma di
€6.756,72 della deduzione dei costi per alberghi e ristoranti per mancato rispetto dell'art. 109, comma 5,
TUIR.
La ditta individuale impugna tale avviso di accertamento in quanto ritiene illegittimo il recupero a tassazione delle perdite su crediti perche' ritiene invece sussistenti i requisiti previsti dalla legge per la loro deducibilità. Inoltre ritiene illegittimo il recupero a tassazione dei costi per alberghi e ristoranti in quanto devono essere ritenuti inerenti per la stessa natura dell'attività di impresa svolta.
Con il primo motivo di ricorso, in particolare, il contribuente lamenta che l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere come deducibili nel 2018 tutte le perdite su crediti presentate e dunque su tutte le fatture insolute a partire dal 2012.
L'Agenzia delle Entrate si e' ritualmente costituita con memoria con cui chiede il rigetto del ricorso e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Per i crediti di modesta entità (inferiori a €2.500), l'Ufficio ha riconosciuto le perdite su crediti per cui sussistevano gli elementi di certezza e precisione di cui agli art. 101, comma 5, TUIR, quindi sono state ritenute deducibili nel 2018 le perdite su crediti accompagnate da insoluto dove i sei mesi dall'insoluto ricadevano nell'esercizio 2018 o l'insoluto si era verificato nel 2018, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR
a mente del quale “Le perdite su crediti diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. “Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ( sent. 19.12.2024 n. 33338) ha ritenuto che l' art. 101, co. 5, del TUIR, in punto di perdita su crediti, partorita dall'art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012, va interpretato nel senso che gli "elementi certi e precisi" di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR - rilevanti ai fini della deducibilità della perdita su crediti - si ritengono automaticamente sussistenti qualora per i crediti di modesta entità scaduti da almeno sei mesi, tali dovendosi intendere quelli che non superato Euro 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione, individuate a norma dell'art. 27, co. 10, del D.L. n. 185/2008 ed Euro
2.500,00 negli altri casi.
Nel caso di specie, tuttavia gli insoluti dei crediti non ricadevano nell'arco temporale indicato e pertanto in tal caso il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in applicazione dei principi contabili, il motivo per cui i crediti sono stati considerati inesigibili interamente nell'anno di imposta 2018, nonostante le fatture interessate fossero state emesse a partire dal 2014. Infatti solo una piccola parte delle fatture insolute e' stata seguita da iniziative giudiziarie volte al recupero del credito e, comunque, anche in questo caso a tali iniziative non sono seguite concrete procedure esecutive.
Pertanto al di fuori dei casi in cui il credito di modesta' entita' viene iscritto tra le perdite su crediti nel periodo susseguente ai sei mesi, negli altri casi, la giurisprudenza ha chiarito ( Corte di Cassazione sent.
31867 del 5.11.2021) che l'anno di competenza in cui poter legittimamente operare la deduzione delle perdite sui crediti, deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono piu' essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi “ certi e precisi” della loro irrecuperabilita'. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo di imposta piu' vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito di impresa.
Per questi crediti l'operazione di iscrizione nel bilancio 2018 della perdita su crediti relativi al 2012 , senza una adeguata motivazione sulla circostanza che in tale anno si e' acquisita la certezza della loro irrecuperabilita', non appare conforme ai principi contabili e pertanto la deduzione operata dagli uffici finanziari e' conforme alla normativa vigente.
Indentica carenza motivazionale, circa l'insorgenza nel 2018 della certezza della loro irrecuperabilita', si riscontra anche per le perdite su crediti non di modesta entita'.
Con riferimento al mancato riconoscimento della deduzione dei costi per ristoranti e alberghi, correttamente l'Ufficio ha riconosciuto le spese per ristoranti ed alberghi, limitatamente a quelle in cui il contribuente ha inviato documentazione idonea a giustificare la correlazione tra i costi e l'attivita' di impresa, mentre altrettanto correttamente non ha riconosciuto quelle spese laddove il contribuente non ha fornito alcun tipo di documentazione a supporto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3000,00 in favore della convenuta, oltre accessori se dovuti.