Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
È inefficace la rinuncia alla prescrizione proveniente dal difensore non munito di apposita procura speciale, ancorchè la relativa dichiarazione sia stata avanzata alla presenza dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2004, n. 12380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12380 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 21/09/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1237
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 43865/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH UI, PI PU, NG PI;
contro la sentenza 17 giugno 2003 della Corte di Appello di Cagliari;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Bruno Oliva;
Sentito il Procuratore Generale, Dott. A. Mura, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1) SU UI, IR PU, IA PI ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari, a conferma della decisione del Tribunale della stessa citta, li ha ritenuti responsabili del delitto di calunnia e il solo SU anche di resistenza e favoreggiamento.
Secondo la pronunzia, gli imputati, nei cui confronti personale del Corpo della guardia forestale della Sardegna aveva proceduto al sequestro di un fucile da caccia e di numerose cartucce, avevano incolpato con separate denunce la guardia forestale EN Salvatore, che sapevano innocente, di abuso di ufficio in loro danno e dei reati di percosse e minaccia in danno rispettivamente del SU e del IA. Ciò in quanto avevano sia affermato che nei loro confronti erano stati esercitati mezzi di coazione nonostante che essi non stessero commettendo alcuna violazione di legge, sia taciuto di essere stati sorpresi nell'esercizio di attività venatoria in orario non consentito e in oasi di protezione faunistica, tra l'altro, portando illegalmente l'imputato non ricorrente RE in luogo pubblico un fucile consegnatogli dal IR. Il SU si era reso responsabile anche dei delitti di resistenza in danno dell'anzidetta guardia forestale in occasione del sequestro del focile e delle munizioni, e di favoreggiamento per avere aiutato, aggredendo la guardia forestale, il compagno RE DR, responsabile del delitto di cui agli art. 12 e 14 della legge 497 del 1974, a sottrarsi alle investigazioni dell'autorità. Il IA, nei cui confronti è stata confermata la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato venatorio di cui all'art. 30, lett. d), della legge n. 157 del 1992, si duole, in primo luogo, che la Corte territoriale abbia ritenuto inefficace la rinuncia alla prescrizione per difetto della relativa procura, nonostante che l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado fosse stata proposta in forza di ampia procura speciale, che l'imputato fosse presente in aula all'atto della relativa dichiarazione peraltro non subordinata alla preventiva esistenza dell'anzidetta procura e che emergessero tutti gli estremi richiesti per una pronuncia ampiamente liberatoria ex art. 129 c.p.p.. A quest'ultimo proposito l'imputato ha posto in evidenza che nel sito in cui si trovava era del tutto assente la tabellazione, imposta dalla legge regionale n. 32 del 1978, indicativa del divieto di caccia, che, peraltro, egli non era in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, secondo quanto prescritto dall'art. 12 n. 3 della citata legge regionale, e che nell'anzidetta situazione era in ogni caso operante la scriminante speciale di cui all'art. 74 n. 7 della legge regionale n 23 del 1998.
Con altro mezzo tutti gli imputati denunciano, quanto al reato di calunnia, l'erronea applicazione di legge penale, dal momento che i fatti reato indicati nella denuncia erano risultati pienamente sussistenti e che, qualora ritenuto legittimo il comportamento della guardia forestale, era indubbia la loro convinzione di essere rimasti vittime di illeciti.
Il SU evidenzia, poi, analogo vizio quanto ai delitti di resistenza e favoreggiamento non solo perché insussistenti, essendo emerso in dibattimento che la guardia forestale si era avventato senza plausibile motivo nei suoi confronti, cosicché la sua possibile reazione doveva essere apprezzata come conseguenza del comportamento illegale del pubblico ufficiale, ma anche perché la condotta addebitatagli in concorso con il compagno RE esauriva completamente l'asserita attività criminosa, per cui la stessa andava in ipotesi punita ex art. 337 o 378 c.p.. 2) I ricorsi sono infondati in ogni loro articolazione. 3) Innanzi tutto il ricorrente IA critica la ritenuta inefficacia della rinuncia alla prescrizione del citato reato venatorio, così riproponendo una questione di diritto alla quale la Corte territoriale ha dato corretta ed esauriente risposta sull'implicito rilievo della differenza ontologica tra il mandato relativo alla attività defensionale ordinaria e la procura speciale che la parte può scegliere o meno di rilasciare ex art. 122 c.p.p. per il compimento di un determinato atto. Snodo argomentativo collegato, per un verso, alla preclusione all'esercizio da parte del difensore di attività processuale in condizione di non autonoma legittimazione - come si verifica nel caso in cui sia richiesto un mandato speciale o specifico - che risulta chiara qualora la legge attribuisca in modo esplicito all'imputato l'esercizio esclusivo di taluni poteri, e, quando ciò non è espressamente stabilito (come nell'ipotesi della rinuncia alla prescrizione), sia desumibile dalla natura dispositiva dell'atto da compiere, che implica lo svolgimento di un ruolo infungibile in quanto destinato ad incidere direttamente sulla posizione dell'imputato, e, sotto altro profilo, al tenore della procura speciale, che deve rispondere a criteri di specificità e recare quindi l'espressa indicazione dell'oggetto per cui è conferita, così da escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte.
Quanto sinora posto in risalto, rende del tutto evidente l'infondatezza della censura in esame, risultando le conclusioni della Corte territoriale fondate sul giusto rilievo che una rinuncia alla prescrizione non risulta espressa nel giudizio di primo grado e che, per espressa ammissione dell'imputato (cfr. pag. 2 del ricorso in esame), al difensore erano stati conferiti con mandato a margine dell'atto di appello "tutti i poteri di legge, ed in particolare quelli di proporre qualsivoglia eccezione, difesa ed istanza", senza cioè nessuna esplicita menzione della rinuncia alla prescrizione. 4) Nel resto, e con riferimento al delitto di calunnia, la Corte territoriale, facendo buon governo della norma di cui all'art. 368 c.p., ha dato conto in maniera adeguata e logica del giudizio di colpevolezza espresso a carico degli imputati sulla base di una puntuale ricostruzione della vicenda e, più specificamente, dell'esercizio della caccia di frodo, del porto illegale di fucile, del doveroso intervento degli agenti forestali, della resistenza opposta alla perquisizione da parte di costoro e della successiva attribuzione ad uno di questi di una condotta integrante gli estremi dei reati di cui agli art. 323, 581 e 612 c.p.. A fronte di tale puntuale disamina e della esauriente evidenza data alle risultanze delle denunce in cui i fatti erano stati in parte travisati e nel resto taciuti onde far apparire totalmente arbitraria ed illegale l'iniziativa dell'EN e da creare, in piena mala fede, i presupposti per indagini penali nei suoi confronti, i ricorrenti oppongono una propria visione dell'episodio su cui saggiare la ragionevolezza delle conclusioni raggiunte nella sentenza, e, dunque, una censura di merito che è preclusa in questa sede.
5) Per quanto concerne la critica mossa dal SU al ritenuto concorso dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento, la doglianza in parte non è consentita in questa sede laddove tende ad una diversa valutazione dell'atteggiamento, ritenuto legittimo dai giudici di merito, del pubblico ufficiale e, per altro verso, cede al rilievo che le due fattispecie edittali tutelano beni giuridici diversi, per cui è ravvisabile tra essi l'ipotesi del concorso formale di reati. Infatti, nel favoreggiamento l'interesse specifico è costituito dal buon funzionamento dell'attività giudiziaria e di polizia giudiziaria, mentre nell'altro delitto l'interesse protetto afferisce alla tutela fisica del pubblico ufficiale soggettivamente individuato. 6) In conclusione l'impugnata sentenza si sottrae alle critiche che le vengono mosse, per cui i ricorsi debbono essere rigettati, con conseguente onere solidale delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005