Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7373 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' Cianchetti 4,3.0 REPUBBLICA TTALIAN 10 1 IN NOME DEL OPO ITALIANO737 LA CORTE SUPR MA I AS AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI - R.G.N. 19331/98 SPANO' Consigliere Con. 17026 Dott. Alberto FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Donato - Consigliere Ud.25/01/01 Dott. Luciano VIGOLO CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale ha pronunciato la seguente 11 154 SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, PRESSO L'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro in persona del legale OFFICINA METOR SRL, pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante DI RIPETTA 22, presso lo studio 2001 in ROMA VIA 420 dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e -1- difende unitamente all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 5624/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 13/11/97 R.G.N. 135/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO%;B udito l'Avvocato CANTARINI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Torino con decreto ingiuntivo emesso il 9 settembre 1993 ingiungeva alla CI TO s.r.l. di pagare all'INPS la somma di L. 407.649.615 a titolo di contributi malattia omessi e relative sanzioni amministrative oltre spese legali. Con successiva ordinanza - ingiunzione emessa in data 27 settembre 1994 l'INPS intimava a AR BR, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. CI TO e alla medesima società di i pagare la somma di L.
1.201.000 a titolo di sanzione amministrativa depenalizzata e spese per ☑ omesso versamento di contributi su salari registrati per un importo di L. 116.508.837. L'CI TO s.r.l. proponeva opposizione sia al decreto ingiuntivo e sia all'ordinanza - ingiunzione. opponente con le opposizioni La società proposte chiedeva la restituzione dei contributi versati per il periodo 24 luglio 1984 / 31 agosto 1989 in favore di ND BR, il cui rapporto di lavoro era stato annullato dall'Istituto e amministrativa nei sosteneva che la sanzione 3 confronti di AR BR doveva considerarsi estinta, essendo deceduto il predetto in data 17 maggio 1992. Il Pretore adito, disposta la riunione dei due giudizi di opposizione, con sentenza del 9 luglio 1996, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e annullava la ordinanza - ingiunzione opposta. Condannava in conseguenza 1' INPS alla restituzione in favore della società opponente della somma di L. 52.834.466, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo e oltre spese del giudizio. A seguito di appello dell'INPS il Tribunale confermava la sentenza pretorile impugnata e condannava l'INPS al pagamento delle ulteriori spese. Il giudice del gravame premetteva che l'INPS aveva preteso di non restituire l'importo dei contributi di malattia in relazione al socio della società, denunciato da questa come lavoratore subordinato, nonostante che tale denuncia di subordinazione fosse stata annullata su iniziativa dello stesso Istituto con l'addotta giustificazione che essa era servita a coprire, comunque, prima dell'annullamento un rischio assicurativo. 4 Il Tribunale osservava però, che la società opponente era estranea al rapporto assicurativo intercorso tra l'INPS e il socio. Giustamente, invece, la società opponente concludeva il Tribunale - aveva diritto di ripetere i contributi di malattia, in quanto versati senza titolo, una volta che era stata annullata la denuncia della subordinazione, non trovando rapporto assicurativo per un giustificazione il soggetto considerato dallo stesso Istituto socio della società. Contro la sopra indicata sentenza 1'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la società CI TO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 C.C. in relazione alla legge 11 gennaio 1943 138 e alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 nonchén. vizio di motivazione deducendo che l'assicurazione di unamalattia è apprestata attraverso organizzazione aziendale che si articola attraverso il sistema sanitario e attraverso le prestazioni offerte dallo stesso Istituto, in relazione ai cui 5 costi 1'INPS ha il diritto di pretendere i contributi. Premesso che il finanziamento del sistema previdenziale non viene realizzato soltanto attraverso l'apporto di oneri che fanno capo ai datori di lavoro e alle categorie interessate e destinatarie della tutela, ma anche attraverso l'apporto di finanziamenti dello Stato, le osservazioni dell'Istituto ricorrente muovono da una impostazione meramente fiscale della imposizione contributiva, in un primo tempo negata da questa Corte (v. Cass. 21 giugno 1956 n. 2263), successivamente ammessa sia pure con qualche temperamento (v. Cass. 21 luglio 1969 n. 2727) e, infine, negata dalla Corte Costituzionale (sentenza 1° luglio 1986 n. 167) proprio in riferimento ai contributi di malattia. Recentemente lo stesso legislatore (art. 81, comma nono, legge 23 dicembre 1998 n. 448), disponendo in materia di condono previdenziale, ha escluso l'assimilabilità della disciplina prevista in materia fiscale a quella previdenziale, consentendo da parte del datore di lavoro il pagamento agevolato dei contributi previdenziali con riserva di ripeterli in esito all'accertamento giudiziario della insussistenza dell'obbligo in riferimento, ad esempio, alla accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Proprio in riferimento al rapporto di lavoro subordinato l'art. 9 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e l'art. 76 della legge 23 dicembre 1979 n. 833, leggi entrambe invocate dall'Istituto ricorrente, autorizzano l'INPS alla riscossione dei contributi di malattia, essendo imposto contributivo a caricol'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro e presupponendo tale figura la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o, انه quanto meno, para subordinato. Ne consegue che il venir meno sin dall'inizio (circostanza realizzabile, come nella fattispecie in esame, a seguito di annullamento d'ufficio disposto dallo stesso Istituto ovvero a seguito di accertamento giudiziario) del rapporto di lavoro subordinato induce la caducazione del titolo posto a fondamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e rende ripetibile ex art. 2033 C.C. la somma da costui versata per tutti i contributi, compresi quelli di malattia, che trovano il loro esclusivamente sul presupposto dellatitolo sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non merita censura perciò, la sentenza impugnata per avere riconosciuto alla società resistente il diritto alla restituzione dei contributi versati sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, negato dall'INPS, in quanto nel caso in esame sin dall'inizio si era instaurato tra la società CI TO e AR BR un rapporto societario. Né merita di essere condivisa l'osservazione dell'INPS secondo cui nel periodo in cui l'annullamento d'ufficio non era stato reso operante, quanto meno in via potenziale era stata assicurata la copertura del rischio assicurativo della malattia, onde in tale copertura troverebbe titolo il pagamento contributivo già eseguito. Pur potendosi condividere la tesi della natura essenzialmente assicurativa del rapporto previdenziale, essendo stata abbandonata, ormai, prima dalla Corte Costituzionale e, poi, dallo stesso legislatore (come si è avanti rilevato) l'opinione seguita per un certo periodo dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa la sua natura fiscale о quasi fiscale della contribuzione obbligatoria, va, tuttavia, osservato che anche nel campo assicurativo il rischio è strettamente inerente a una causa, la cui mancanza iniziale rende nullo il rapporto assicurativo e fa venir meno sin dall'inizio le obbligazioni corrispettive, da una parte, del pagamento del premio e, della copertura del rischio e del dall'altra, pagamento dell'indennizzo (v. art. 1895 C.C.). La eventuale corresponsione di prestazioni assicurative - esclusa la copertura assicurativa, inesistente come si è avanti rilevato, a causa della nullità del rapporto assicurativo è irrilevante, perciò, nei confronti della società CI TO al fine di escludere il suo diritto alla restituzione dei contributi indebitamente versati, potendosi, caso mai, configurare per tali prestazioni eventualmente eseguite l'eventuale esercizio da parte dell'INPS di un'azione di arricchimento senza causa nei confronti del BR o dei suoi eredi in riferimento al costo sopportato per i servizi indebitamente prestati o per le somma indebitamente erogate sul presupposto erroneo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a contribuzione obbligatoria. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese del presente giudizio in L. 33.000 oltre L. 4.000.000 (quattro milioni) per onorari. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001. II Presidente: Мажно ванторами CaptanisIl Cons. estensore: Matale IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Still Depositata in Cancelleria 30 MAG. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE/ DI CANCELLERIA CORTES U J O I I IS IS Ɑ L N IN H L O 1 O T IL -1 S T I IG E Ɑ A -8 N O N V O 2 V I 8 N O E J D H 'N O IN .T S I S G Y D V A E A L S C IN 'V 1 N L 0 O V I S T S 'O V IⱭ 10