Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14658 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTA SUPREMA CASSA ON1 46 5 8 02 ZONE DER LA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 1685/99 Presidente dott. Gaetano FIDUCCIA Rep. 3819 Consigliere dott. Ernesto LUPO Cron. 34100 Consigliere dott. Michele VARRONE Consigliere rel. Ud. 16.4.2002 dott. Michele LO PIANO dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto per dir SOLE 24 OREdip16 011: 2002 da IL CANCELLIERE RI IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Umberto Am Boccioni n. 4 presso lo studio dell'avv. Antonino Smiroldo, che lo difende, unitamente all'avv. Giuseppe Locandro, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Società UAP - Italiana Compagnia di Assicurazioni - S.p.A., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, elettivamente ELLERIA domiciliata in Roma, Via Tigré n. 37, presso lo studio dell'avv. Fran- cesco Caffarelli, che la difende, unitamente all'avv. Claudio Bertoli, per procura a margine del ricorso in cassazione, come da dichiara- zione contenuta nel controricorso. 909/2002 Oggetto: Risarcimento danni controricorrente nonché
contro
Calzaturificio TY di RI AR. intimato avverso la sentenza n. 590/97 della Corte d'appello di Brescia, emes- sa il 29 ottobre 1997 e depositata il 25 novembre 1997 (R.G. 461/1992); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Guido Raimon- di, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo RI IO convenne in giudizio, davanti al tribunale di Brescia, la S.n.c. «Calzaturificio TY di RI AR e Sergio>> e la società UAP Italiana Compagnia di assicurazioni S.p.A., delle гис quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale. I convenuti chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale, con sentenza in data 30 ottobre 1991- 4 febbraio 1992, ritenuto il pari concorso di colpa dei conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro, procedette alle liquidazione dei danni, determi- nando quello relativo al danno biologico - il solo che rileva allo stato attuale del giudizio - valutato alla data della sentenza, in complessive lire 143.050.000 (per il danno temporaneo lire 13.050.000, sulla ba- se di lire 30.000 giornaliere, e per il danno permanente lire 2 130.000.000, sulla base di lire 2.000.000 a punto); determinò in lire 287.983.000 il danno complessivo subito dal RI e condannò quindi i convenuti a corrispondere al predetto, per effetto dell'accer- tato concorso di colpa, la metà della somma sopra indicata «con gli interessi legai dalla data del fatto». Contro la sentenza proposero appello principale il «Calzaturi- ficio TY» e la UAP Italiana;
propose appello incidentale il Richie- dei. L'appello principale e quello incidentale investirono il capo. della sentenza relativo all'accertamento della responsabilità ed alla ripartizione delle colpe;
il solo appello incidentale investì anche i ca- pi della sentenza relativi alla liquidazione del danno;
in particolare per quel che concerne il danno biologico si chiese, in sede di conclu- sioni, di «provvedere alla liquidazione del danno biologico di Anto- u nio RI (70%) in misura di odierne lire 5.535.000 per ogni J punto di invalidità o nel diverso importo anche superiore ritenuto di giustizia».... «liquidare l'ulteriore danno biologico da invalidità temporanea del RI (accertata dal CTU) in odierne lire 1.500.000» ... «il tutto con gli interessi legali dal fatto al saldo, de- falcato l'ulteriore acconto versato dalla UAP di lire 35.000.000 il 14 settembre 1995». La Corte d'appello, confermata la ripartizione delle colpe tra i due conducenti, in parziale accoglimento dell'appello incidentale determinò, con riferimento alla data della sentenza, in lire 18.900.000 il danno biologico temporaneo totale (in ragione di lire 3 45.000 per ogni giorno di invalidità), in lire 6.075.000 il danno bio- logico temporaneo parziale (in ragione di 22.500 per ogni giorno di invalidità parziale), in lire 210.000.000 il danno biologico perma- nente (in ragione di lire 3.000.000 per punto di invalidità, determi- nato il grado di invalidità nella misura del 70%); sulle dette somme, ridotte alla metà per effetto del confermato concorso di colpa, stabilì che gli interessi legali dovessero decorrere dalla data della sentenza fino al saldo. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso RI IO. Ha resistito con controricorso la UAP Italiana Compagnia di Assicurazioni S.p.A., mentre l'altra intimata non ha svolto attività ши difensiva. Motivi della decisione Deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso atte- so che come si legge nell'epigrafe dello stesso lo stesso risulta sotto- scritto da avvocati i quali hanno dichiarato di assistere e difendere la UAP Italiana «in forza di procura a margine del ricorso in Cassa- zione notificato dal ricorrente». Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte: «A norma dell'art. 370 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 365 e 366 cod. proc. civ., il controricorso deve essere sottoscritto a pena d'inam- missibilità da un difensore munito di procura speciale, per cui è necessario che la parte dimostri di aver rilasciato il mandato ante- riormente alla notifica del controricorso. Tale prova manca quando 4 la procura speciale risulta rilasciata in calce o a margine della co- pia notificata del ricorso, perché il richiamo a tale procura conte- nuto nel controricorso non è sufficiente a dimostrare che questa sia stata rilasciata preventivamente nella forma prescritta. La detta modalità di conferimento della procura è valida solo per la costitu- zione del resistente in giudizio e per la partecipazione del difensore alla discussione orale» (v. per tutte Sez. II, sent. n. 8200 del 19 agosto 1998, Tonello c. Fall. Cucco rv 518185). Con il primo motivo si denuncia: - Illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per viola- zione della norma di cui all'art. 324 c.p.c.; violazione del giudicato ин interno. - Illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per viola- zione della norma di cui all'art. 112 c.p.c.; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. - Illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per viola- zione delle norme di cui agli artt. 2056, 1223, 1219, secondo com- ma n. 1, 1226 c.c.; violazione del principio della risarcibilità del danno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equiva- lente economico nel tempo trascorso tra il danno e la sua liquida- zione. Si deduce: che il Tribunale aveva fatto decorrere gli interessi, sulle - somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, dalla data del fatto;
5 -che l'appello della società assicuratrice e della responsabile del danno non avevano investito la sentenza in relazione alla liquida- zione del danno e tanto meno in ordine alla misura e alla decorrenza degli interessi;
- che nel procedere alla nuova liquidazione del danno, con ri- ferimento alla data della propria sentenza, la Corte d'appello non aveva manifestato in alcun modo la volontà di comprendere nella detta valutazione anche gli interessi maturati fino a quella data;
-che, stante l'assenza di impugnazione sul punto, appariva il- legittima la statuizione della Corte d'appello di far decorrere gli inte- ressi dalla data della sentenza non solo per la violazione del giudi- cato interno e del principio del contraddittorio,ma anche per viola- zione del principio secondo cui sulle somme dovute a titolo di risar- cimento del danno devono essere riconosciuti gli interessi di legge. La censura è nel complesso fondata. Gli assunti di fatto contenuti nel motivo trovano riscontro negli atti processuali, che possono essere esaminati anche in questa sede, stante la natura del vizio denunciato. Appare chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata che la corte d'appello, nel procedere alla nuova liquidazione del danno, non ha tenuto conto, nella determinazione della somma finale dovu- ta, degli interessi. Pertanto la statuizione della sentenza di far decor- rere gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno dalla data della sentenza e non dalla data del fatto, come era 6 stato stabilito dal tribunale con statuizione non impugnata dalla parte soccombente, appare illegittima alla stregua della giurisprudenza di questa corte secondo cui «La statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi ed alla loro decorrenza costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo al- l'ammontare del credito;
sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli in- teressi che non sia impugnata nei normali termini. (La S.C. ha così cassato la sentenza d'appello che aveva modificato l'importo e la decorrenza degli interessi, come stabiliti dal primo giudice, benché Luc l'appellante si fosse limitato a chiedere che fosse dichiarata l'insus- sistenza del diritto della controparte, senza muovere alcuna censu- ra in relazione agli interessi liquidati in primo grado)» (V. Sez. I, sent. n. 1950 dell'8 marzo 1999, Bottino c. Gentile, rv 523928 e nello stesso senso Sez. III, sent. n. 10019 del 14 ottobre 1997, Soc. Montedison c. Soc. immobiliare Campania, rv 508858). Con il secondo motivo si denuncia: - Illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. per viola- zione o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c.; violazione del principio di logicità e ragionevolezza della liquidazione equita- tiva. - Illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione in ordine alla liquidazione del danno biologico permanente. Si deduce che la Corte di merito, nel determinare in lire 7 3.000.000 a punto, alla data della sentenza, il criterio di liquidazione del danno biologico permanente, se pur innalzando il parametro di lire 2.000.000 a punto fissato dal Tribunale - innalzamento peraltro solo apparente tenuto conto della svalutazione monetaria - si era li- mitata a giustificare la propria statuizione con l'apodittica locuzione stimandosi giusto». Si denunciano, pertanto, i vizi sopra indicati per non avere la detta Corte tenuto conto dei criteri applicati dalle Corti di Brescia e di Milano, le cui tabelle esplicative erano state prodotte delle quali si era richiesta l'applicazione, omettendo anche di pren- dere in considerazione altri elementi indicati o risultanti dagli atti, quali l'età del danneggiato, l'entità e la natura delle lesioni subite ed il grado di invalidità accertato nella misura del 70%. La censura è fondata. Questa Corte ritiene di dover richiamare la sentenza n. 10725 del 2000, di questa sezione, che così motiva: «Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura il caso specifico. È un criterio valido di liquidazione equitativa per del danno alla salute quello che assume a parametro il valore me- dio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la decisione che ricorre a tale criterio non è di per sé censurabile in sede di legittimità, purché sia sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto 8 alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico e la sua personalizza- zione (Cass. 22.5.1998, n. 5134; Cass. 16.11.1998, n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n. 9835, Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass. 14.5.1997, n. 4236). Questi principi meritano alcune precisazioni, in quanto l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di liquidazio- ne del danno biologico è giunta a questo sistema di liquidazione che si articola in due fasi: il giudice dapprima, accertata la per- centuale nella quale la lesione incide sulla condizione psico-fisica del soggetto leso, determina un ammontare di base, ricavandolo da un calcolo svolto secondo le regole proprie del modello equitativo predeterminato che si è inteso adottare;
in un secondo momento, il giudice prende in considerazione le circostanze del caso concreto in cui la lesione si è verificata e decide se e come adeguare ad essa, la somma in un primo momento individuata. Attiene sempre alla prima fase l'elaborazione di criteri ten- denzialmente uniformi di generali criteri di riferimento, elaborati sulla base dell'esame di situazioni tipiche e privi di elementi pecu- liari in cui, partendo dall'esatta considerazione dell'esperienza e riflessione medico legale e giudiziaria ed osservando come ben di- versa sia la compromissione che ogni punto aggiuntivo di invalidità comporta per l'integrità e l'efficienza psicofisica del soggetto, si è differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla ridu- 9 zione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto (le cosid- dette "Tabelle"), abbandonando il criterio del valore fisso del punto di invalidità. Rimane fermo però che l'utilizzabilità della "tabella" da parte del giudice trova fondamento pur sempre nel suo potere-dovere di procedere alla liquidazione con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., a cui è insito, anche lì dove si pongano come punti di partenza criteri predeterminati e standardizzati, la valuta- zione del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferi- mento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi per- Чис manenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. In altri termini, anche l'adozione della cosiddetta "tabella" non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione dei valori dei punti al caso concreto, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invali- dità del soggetto leso, in quanto ciò attiene ad un'evoluzione e per- fezionamento della prima fase operativa, e cioè l'individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astrattamente simili, ma non incide sull'opera di personalizzazione del parametro al caso concreto (seconda fase). Se ciò avvenisse, il fondamento della liquidazione sarebbe di fatto trasferito dal potere equitativo del giudice (esauritosi solo nella prima fase di scelta del criterio di "liquidazione a punto") ai rigidi parametri delle "tabelle", in assenza di base normativa. 10 L'adozione del valore del "punto", quale indicato nella ta- bella di riferimento, esime solo il giudice dal motivare sul perché al "punto" sia stato dato un certo valore di partenza (o astratto) nella liquidazione equitativa, ma non esaurisce la stessa, anche se al- l'esito, della necessaria fase della "personalizzazione", il giudice può riscontrare che il valore indicato dalle tabelle relative ai punti di invalidità si attaglia perfettamente al caso concreto, secondo il suo equo apprezzamento. Anche in relazione alla fase di partenza del procedimento li- quidatorio, poiché l'adozione delle tabelle costituisce già espres- Чил sione del potere equitativo del giudice (ma non lo esaurisce), questi non è vincolato all'adozione della "tabella" adottata presso il suo ufficio giudiziario in luogo di un altra adottata presso altro ufficio. Ovviamente però, poiché il fondamento della "tabella dei punti" di invalidità è costituito dalla media dei precedenti giudiziari in quell'ambito giudiziario (più o meno esteso) e la finalità è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno, se il giudice adotta le tabelle in uso presso la propria sede giudi- ziaria, è già in "re ipsa" la motivazione (nei termini suddetti) relati- va a detta adozione della base di partenza del procedimento liqui- datorio equitativo (prima fase). Se invece il giudice adotta, come è certamente nel suo potere equitativo, le "tabelle" in uso presso altri uffici giudiziari, poiché ciò si discosta da quella che è la funzione tipica delle "tabelle" (fis- sare criteri tendenzialmente uniformi in una data sede giudiziaria, 11 in mancanza di una "tabella" unica nazionale, pure propugnata ne- gli studi di settore), deve motivare perché ritiene di iniziare il pro- cedimento liquidatorio equitativo non dalla media dei valori e dei criteri risultanti presso la propria sede giudiziaria (espressi dalle "tabelle" di quella sede) ma dalla media dei valori e dei criteri di altra sede giudiziaria». Ai principi sopra indicati, che questo Collegio condivide, per le ragioni che li sostengono e perché ormai costantemente affermati nella giurisprudenza di legittimità, non si è attenuta la sentenza im- pugnata, che, nell'innalzare determinare da lire 2.000.000 a lire Zeu 3.000.000 il valore da attribuire al punto di invalidità, si è limitata alle seguenti affermazioni: «Anche il danno biologico permanente risulta incrementato, a causa del maggior grado di invalidità per- manente riconosciuto dal C.T.U. nel presente giudizio. Avuto ri- guardo alla necessità di rivedere, quindi, la liquidazione di tale danno operata dal primo giudice, è evidente l'opportunità, come per i casi sub 4, di procedere ad un'unica determinazione, a valori attuali. Stimandosi giusto attribuire lire 3.000.000 per ogni punto di invalidità, e ritenuto che il grado di invalidità permanente del RI è stato determinato nella misura del 70% della capacità lavorativa generica, il danno biologico permanente subito dal Ri- chiedei va quantificato in lire 210.000.000 (di cui la metà - lire 105.000.000 a carico del Calzaturificio TY e dell'UAP Assicura- - zioni)». La Corte d'appello non ha in primo luogo spiegato perché non 12 abbia ritenuto di adottare il valore di punto applicato presso i tribu- nali di Brescia o di Milano, così come richiesto dal danneggiato;
in secondo luogo, dopo avere fissato il valore di punto, ha automatica- mente applicato lo stesso senza compiere alcuna valutazione del ca- so concreto, ai fini della personalizzazione del danno, in base agli elementi di giudizio forniti dal danneggiato o altrimenti accertati nel processo. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, il quale si atterrà ai principi ed alle indicazioni sopra richiamate oltre a provvedere sulla liquidazio- ne delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche in ordine alla liqui- dazione delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 16 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere est. Чисории IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenze Battista Oggi 1.5 OTT 20021.5.OTT IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 109T 129,11 4565 41,32 17043 13 AGENZIA DELL ENTRANTE ZOOMA 2 Registrato in Cata aln. 48404 versate 170,43 Serie (euro CENTOSETTANTA 143 a. H Dirigente Area Servizi, FILIPPO) Doissa Maria A udiziari Responsabil 100% 110 21