Sentenza 18 dicembre 2001
Massime • 1
La rinunzia alla impugnazione, in quanto unica causa di inammissibilità che si connota come sopravvenuta, non opera con riferimento ad un reato, il cui termine di prescrizione sia maturato anteriormente ad essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2001, n. 9045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9045 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 18/12/2001
Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORGIO LATTANZI - Consigliere - N. 6389
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 3130/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 23.12.2000 dall'avv. Guglielmo Preve, nell'interesse di ZA RA, nato a [...] l'[...], ZA DO, nato a [...] il [...] e da ZA PP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 5.12.2000, con la quale la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza del Pretore di Torino del 17.7.1995. Letti il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.7.1995, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., il Pretore di Torino, ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M., applicava agli imputati ZZ RA, ZZ DO e ZZ PP la pena richiesta per i reati di lesioni personali e di interruzione di pubblico servizio, loro ascritti in concorso, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
Avverso tale pronuncia, proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore della Repubblica di Torino lamentando che la pena applicata era sproporzionatamente esigua rispetto all'obiettiva entità dei fatti commessi, anche per effetto delle attenuanti generiche, ingiustamente riconosciute nonostante i precedenti penali dei prevenuti, che, peraltro, non erano neppure meritevoli del beneficio della sanzione sostitutiva loro accordato. Con dichiarazione del 21.11.2000, depositata il giorno successivo presso la Cancelleria della Corte di Appello di Torino, il P.M. rinunciava all'impugnazione proposta, sul rilievo che i reati in contestazione erano oramai prescritti.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte territoriale prendeva atto dell'intervenuta rinuncia ed emetteva rituale declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Avverso la quale, il difensore degli imputati propone, ora, ricorso per cassazione denunciando la violazione in parte motiva specificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo d'impugnazione riguarda la pretesa violazione degli artt. 157, n. 4, 183 comma primo, c.p., 129, comma primo, e 589 del codice di rito. Parte ricorrente deduce, in proposito, che i reati in contestazione, commessi il 30.11.1992, erano estinti per la prescrizione maturata il 30.5.2000, e dunque anteriormente alla rinuncia del p.m., sicché il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione, in quanto la relativa declaratoria era prevalente rispetto a quella dell'inammissibilità. La doglianza è certamente fondata e merita, pertanto, accoglimento. Ed invero, alla luce della chiara formulazione letterale dell'art.183 c.p., è pacifico che la causa estintiva del reato - qual'è
certamente la prescrizione - opera nel momento in cui è intervenuta e, dunque, nel caso specifico, il 30.5.2000, a seguito del prolungamento sino alla metà, per effetto degli atti interruttivi, dell'ordinario termine prescrizionale previsto per i reati in questione (pari complessivamente, per entrambi, ad anni sette e mesi sei).
È del pari pacifico che la rinuncia all'impugnazione, in quanto negozio processuale abdicativo e recettizio, determina l'estinzione dell'impugnazione nel momento stesso in cui pervenga all'autorità giudiziaria competente: nel caso di specie, il 22.11.2000 (e non già il 21.4.2000 come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata), a seguito di apposita dichiarazione presentata dal P.M. appellante, e dunque da soggetto, all'uopo, pienamente legittimato. Se così è, non v'è dubbio che il procedimento di appello, introdotto dal gravame ritualmente proposto, fosse in vita al momento in cui era maturata la prescrizione, di guisa che l'intervenuta rinuncia, i cui effetti si producevano, ovviamente, per l'avvenire e non già retroattivamente, non impediva che fosse dichiarata l'estinzione dei reati, nel frattempo intervenuta. Ed infatti, alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale di recente proposta dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (cfr. sent. 22.11.2000, n. 32, De Luca), la rinuncia è la sola causa d'inammissibilità, tra quelle indicate dagli artt. 591 e 606, comma terzo, c.p.p., che - stante la peculiarità dei suoi effetti, tali da connotarla come causa sopravvenuta - non è preclusiva all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e, dunque, al rilievo officioso dell'intervenuta causa di non punibilità, capace così di esplicare compiutamente la sua tipica funzione di garanzia, nella quale trova espressione il fondamentale principio del favor rei. Al riguardo, resta inteso che, perché non operi l'anzidetta ragione preclusiva, la rinuncia deve riguardare un atto d'impugnazione che non sia affetto da inammissibilità originaria e, cioè, sia immune da uno di quei vizi od anomalie contenutistiche che, ai sensi della menzionata normativa, non consentano di ricondurre lo stesso atto allo schema paradigmatico di un ricorso idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale d'impugnazione. Soltanto in questo caso, infatti, la rinuncia può operare come causa di inammissibilità sopravvenuta, tale da incidere, con efficacia estintiva, su un rapporto già validamente in essere e, dunque, giuridicamente esistente.
Cosicché, l'eventuale concorso tra causa d'inammissibilità e causa di non punibilità può risolversi, in tale ipotesi, in favore della seconda, a condizione - come è ovvio - che la stessa si sia verificata anteriormente alla rinuncia.
Orbene, nel caso di specie, la pregiudiziale delibazione di ammissibilità dell'impugnazione ha esito senz'altro positivo, in quanto, proposto a norma dell'art. 448, comma secondo, c.p.p., l'atto di appello era correttamente inteso a riproporre le ragioni che, a dire del P.M. appellante, giustificavano il dissenso a suo tempo espresso in ordine alla richiesta di patteggiamento avanzata dagli imputati e ad illustrare i motivi per i quali quel dissenso fosse stato, poi, ingiustamente disatteso dal giudice di merito. Il gravame, ritualmente proposto, era, dunque, tale da instaurare un valido rapporto processuale d'impugnazione e da introdurre, così, un ulteriore grado di giudizio, nel corso del quale sarebbe ben potuta intervenire la rinuncia con l'efficacia estintiva che le è propria, perché espressione di un diritto potestativo in capo all'appellante. Sennonché, al momento dell'atto abdicativo era già maturata la causa di non punibilità connessa al decorso del tempo. Chiamato alla declaratoria d'inammissibilità, il giudice di appello avrebbe dovuto effettuare la sua valutazione a monte e, cioè, rapportarsi temporalmente all'atto della presentazione della rinuncia, per rilevare che, in quel momento, si era già prodotta un'altra efficacia estintiva, dotata di rilevanza potiore in quando coinvolgente l'ambito sostanziale dell'esistenza del reato, e cioè l'efficacia della prescrizione, che, a norma dell'art. 129, comma primo, c.p.p., era obbligato a dichiarare.
D'altronde, se così non fosse, e cioè non operasse un obbligo siffatto, sarebbe sin troppo agevole per il soggetto impugnante neutralizzare gli effetti dell'intervenuta prescrizione, impedendone quindi il rilievo, attraverso un atto strumentale di rinuncia, all'uopo direttamente finalizzato, proprio come voleva essere la rinuncia in questione, alla luce delle motivazioni espressamente addotte dallo stesso rinunciante (con riferimento, appunto, all'intervenuta prescrizione dei reati in contestazione). Alla declaratoria di estinzione si può, allora, far luogo in questa sede, nei termini conclusivi indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e la sentenza del Pretore di Torino in data 17.7.1995 per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002