Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/07/2001, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES UP0305 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRESTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Zione PROFESSIONE Dott. Rafaele CORONA Presidente - R.G.N. 4250/99 Cron.22918 - Rel. Consigliere- Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Roberto LE TRIOLA - Consigliere Rep. 3472 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.10/05/01 Consigliere CORTE SUPREMA DI SA IC COPIE Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Richiesta copia studio. IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente 3000 per P LUG. 2001 288 SENTENZA IL CANCELLIERS sul ricorso proposto da: 栅 domiciliato in ROMA, MILANO DOMENICO, elettivamente DEGLI AMMIRAGLI 114, presso lo studia | VIALE dell'avvocato CASAMASSIMA GIULIA, difeso dall'avvocato CANCELLERIA ARMENIO DONATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OT LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 110, presso 10 studio dell'avvocato MERLA GIANNI, difeso dall'avvocato LANGIULLI NUNZIO, giusta 2001 delega in atti;
controricorrente 804 -1- avverso la sentenza n. 1202/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 22/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato Donato ARMENIO, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. M A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'11 aprile 1988 LE TO, premesso che era stato incaricato da NI MI di svolgere la propria opera professionale di ingegnere per l'esecuzione di lavori di risanamento di un fabbricato in Gioia del Colle, composto di pianoterra e due piani superiori, comprendenti la demolizione e ricostruzione dei balconi, il rifacimento delle pavimentazioni e del terrazzo, la installazione di impianti termici ed idrici e che а fronte dell'onorario , complessivamente dovutogli, aveva percepito soltanto l'acconto di £. 2.500.000, restando creditore della somma di £. 9.280.130, conveniva in giudizio il nominato MI dinanzi al Tribunale di Bari per 毗 sentirlo condannare al pagamento in suo favore della suindicata somma oltre interessi, svalutazione e spese di lite. Costituitosi, il convenuto deduceva che, oltre a quella tecnica, l'attore aveva svolto anche attività di mandatario per l'acquisto del materiale e il pagamento dei prestatori di servizi, ricevendo la somma di £. 27.639.000 e che la sua opera si era risolta "in un vero e proprio disastro". Affermava altresì il MI che il TO si era 3 rifiutato di rendere i conti e che il predetto, nel ricevere l'ulteriore somma di £. 2.500.000, aveva dichiarato di incassarla a tacitazione di ogni sua pretesa per prestazione professionale, salvo il rendiconto delle altre somme versategli. Chiedeva pertanto il convenuto il rigetto della domanda avversaria riservandosi di pretendere il rendiconto in separato giudizio. Espletate prove per interrogatorio dell'attore e per testi nonché una CTU il Tribunale, con in parziale sentenza 16-18 maggio 1994, condannava il accoglimento della domanda attorea, convenuto al pagamento, in favore del TO, della somma di £.
2.386.733 oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., compensando per un terzo le spese di lite che poneva per i residui due terzi a carico del convenuto. Proposto gravame dal MI la Corte d'appello di Bari, con sentenza 26.11 - 22.12.97, 10 accoglieva parzialmente escludendo la sussistenza del maggior danno e condannando l'appellante al pagamento della metà delle maggiori spese del grado, compensandole per il residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione MI NI sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso LE TO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., daviolazione e falsa applicazione degli artt. Ca 1176 a 1200 (in particolare il 1193), 1363, 1364, 1365, 1367 e 1369 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Osserva il ricorrente che nel ritenere che tra le parti erano intercorsi due rapporti, uno di natura professionale ed uno di mandato e che i versamenti per complessive £. 25.139.000, escluso pertanto l'ultimo di £. 2.500.000, erano imputabili X X solo al secondo rapporto e non anche al primo, la Corte del merito non avrebbe dovuto fermarsi ad una frase estrapolata dalla comparsa di costituzione di prime cure, ma comunque esaminare e vagliare tutta una serie di elementi di giudizio di segno opposto, senza contare che la stessa interpretazione della citata comparsa era stata compiuta in violazione della normativa sull'interpretazione degli atti giuridici in generale e di quelli processuali in particolare. La doglianza non può essere accolta. La Corte barese ha ritenuto infondata l'omologa censura proposta dal MI avverso la sentenza di prime cure nella parte in cui il primo giudice aveva stabilito che tra le parti erano intercorsi di due rapporti, uno di natura professionale, ingegnere ed uno di mandato, sul rilievo dell'appellante che si era trattato invece nella specie di "un unico rapporto professionale" con la conseguenza che anche il residuo importo di £. 25.139.000 era stato imputato all'intera "debitoria". На osservato il giudice d'appello che tale censura non teneva in alcun conto il contenuto della comparsa di costituzione del 24 maggio 1988 nella quale si leggeva che il TO aveva espletato attività tecnica e attività di mandatario, quest'ultima "consistente nell'acquisto di materiale e nel pagamento di prestatore di servizio, il tutto con denaro fornitogli dal dott. MI che gli versava la non lieve somma di £. 27.639.000" e che "tra l'inverno e la primavera del 1986" lo stesso TO, nel ricevere l'importo di £. incassare tale2.500.000, aveva dichiarato "di a tacitazione di ogni sua pretesa per somma prestazione professionale (ivi compresa quella della perizia giurata) e salvo il rendiconto delle altre somme a lui versate". quelCiò mal si conciliava, ad avviso di giudice, con l'affermazione dell'attuale ricorrente che la somma di £. 25.139.000 dovesse imputarsi "all'intera debitoria" del predetto nei confronti del TO, non trovando altrimenti giustificazione il versamento dell'ulteriore importo di £.
2.500.000 che lo stesso debitore dichiarava incassato da quest'ultimo "a tacitazione" di ogni pretesa "per prestazione professionale". Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto (emergente dalle stesse ammissioni fatte dall'attuale ricorrente nella sua comparsa di costituzione di prime cure e da quelle coincidenti del TO) circa la duplicità degli incarichi conferiti al predetto (di mandatario e professionale) e sulla differenziazione degli importi rispettivamente corrisposti per entrambe le attività, con conseguente inimputabilità degli stessi ad una unica posizione debitoria, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori 7 giuridici, e pertanto incensurabile nell'attuale sede di legittimità. sempre in Con il secondo mezzo si deduce, riferimento all'art. 360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento (artt. 112 e 161 stesso codice), violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1460 comma 1 e 1713 comma 1 C.C., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta il MI che la Corte barese non abbia deciso nel merito di ben due "exceptiones t inadimpleti contractus", la prima da lui sollevata t con il quinto motivo d'appello afferente le gravi A inadempienze del TO nella esecuzione delle opere, la seconda inerente all'inadempimento del predetto all'obbligazione di rendiconto in ordine alle somme ricevute. La censura non ha pregio. Invero, correttamente la Corte barese ha ritenuto tali questioni estranee alla lite (pagg. 7 e 8 della gravata sentenza), tanto più che in ordine al rendiconto il MI si era riservato in prime cure di presentare apposita istanza in separato giudizio, mentre, con riguardo alle eccepite "gravi inadempienze", tra l'altro neppure 8 specificate dal ricorrente, nessuna "riconvenzionale" risulta in merito dal predetto sotto il profilo proposta, quanto meno dell'accertamento delle stesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il 109T 250.000 ricorrente al pagamento, in favore di LE TO, 456T 67000 delle spese del presente giudizio, che liquida in тот. 31900 £. 168.000 oltre a £.
2.500.000 per onorari. Roma 10 maggio 2001. AfficheMenschen extensore AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1..9. MAR. 2002 4 versate €..... 160.10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Gaia DI FILIPPO) IL CANCELLIERE C1 Il Responsabile Sergio Atti Gludiziari Dott.ssa Donatella D'Anna (Dr. M. RACETCHINI) 14.3 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.37 200 2001 IL CANCELLIERE C1 Roma 2.7. LUG