Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
La determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato e non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice.
Commentario • 1
- 1. Il ricorso del Governo contro la legge regionale appalti, 16/2010Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 9 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2008, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3539
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 34599/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto dal:
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE;
con ordinanza pronunziata il 1.10.2008, in relazione alla sentenza 23.4.2007 del Tribunale di Napoli;
nel procedimento a carico di:
TA TI, nato il [...] a [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BUA FRANCESCO, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 23.4.2007 il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza a conoscere del reato di cui all'art. 648 c.p., commesso in luogo e tempo imprecisato e accertato il 18.12.2002, attribuito ad NT ET per essere competente ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 2, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
A ragione osservava che dal verbale di dichiarazione di domicilio e dalla cartolina di ritorno della notifica del decreto di citazione a giudizio risultava che l'imputato non risiedeva in un Comune compreso nel Circondario del Tribunale di Napoli, bensì in S. NO, provincia di Caserta, Comune compreso nel circondario di Santa Maria Capua Vetere.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere propone conflitto osservando che l'art. 9 c.p.p., comma 2, indica come criteri residuali per la individuazione della competenza territoriale, nell'ordine: la residenza, il domicilio, la dimora dell'imputato; che la residenza precede dunque il domicilio;
che dallo stesso verbale di identificazione dell'imputato e di "elezione di domicilio" redatto dai Carabinieri di Sant'NT il 2.6.2007 emergeva che il TT era residente a [...], in provincia di Napoli;
che non rilevava perciò che avesse "eletto domicilio" in Sant'NO, essendo appunto il criterio del "domicilio" successivo rispetto a quello della residenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che - contrariamente a quanto sembra assumere il Tribunale che ha sollevato conflitto - è principio assodato che il concetto di "residenza" è connotato da un elemento obiettivo (la dimora abituale) e da un elemento subiettivo o intenzionale (volontà di stabilirsi in un certo luogo), sicché esso coincide con quello di "abitudine alla dimora" (tra molte, da ultimo, Sez. 6, n. 17643 del 28/04/2008), che è nozione di fatto, afferente, come pure si dice, il luogo ove si svolgono le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali della persona, rispetto la quale la annotazione anagrafica della residenza costituisce mero indizio di residenza effettiva (sempre tra molte Sez. 1, n. 47002 del 05/12/2007): nulla di più insomma di una presunzione semplice.
La risalente giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte in relazione all'art. 43 c.c. da cui è desunta interpretativamente la nozione di residenza valida anche a fini penali, è d'altra parte assolutamente concorde sul punto (tra moltissime: Sez. 1, n. 4525 del 06/07/1983; Sez. 2, n. 1738 del 14/03/1986; Sez. 1, n. 4705 del 08/11/1989; Sez. 1, n. 8049 del 22/07/1995; Sez. 1, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005).
2. Deve quindi osservarsi che lo stretto collegamento esistente tra le regole determinative in genere della competenza e l'art. 25 Cost., comma 1, impone di ancorare ciascuno dei criteri normativamente prefissati fin dove è possibile al reato, e dunque non solo al luogo ma anche al tempo di sua commissione, e comunque a dati obiettivi predeterminati ed automatici, diretti a rispondere al principio di precostituzione del giudice (cfr. C. cost. 381 del 1999 che ricorda come è "propria dei criteri di determinazione della competenza", una logica "ancorata ad elementi oggettivi di luogo e di tempo"). Sicché neppure la competenza per territorio ancorata al forum domicilii può dipendere da comportamenti dell'imputato successivi al fatto e capaci di risolversi in una scelta del giudice, ma va riferita al momento della commissione del reato.
3. Nel caso in esame dagli atti trasmessi risulta che si procede per una ricettazione accertata il 18.12.2002 e che oggetto della ricettazione è un bene provento di furto avvenuto il 21.1.2001. Il reato in contestazione non può che essere stato consumato, perciò, che nel periodo intercorrente tra tali date (gennaio 2001 - dicembre 2002).
Emerge inoltre dai certificati anagrafici rilasciati dai Comuni di S. NO (circondario di Santa Maria Capua Vetere) e S. NT (circondario di Napoli) che sino al 3.11.2003 l'imputato risiedeva a S. NO;
che nel giugno 2003 il Comune di S. NO aveva rilasciato al ET carta d'identità; che dal 3.11.2003 il ET aveva trasferito la sua residenza a S. NT. Ciò nonostante ancora il 2.6.2007, all'atto di identificazione ad opera dei Carabinieri il ET dichiarava come luogo di sua abituale dimora S. NO, e qui gli veniva ritualmente notificato il decreto di citazione a giudizio.
4. Può dunque affermarsi che all'epoca in cui fu commesso il reato l'imputato aveva verosimilmente residenza effettiva a S. NO, ciò emergendo non solo dalla attestazione anagrafica (che non è contraddetta da alcun elemento di segno opposto), ma anche dal fatto che proprio quel Comune ebbe a rilasciare nel 2003 all'imputato un documento d'identità.
In tale contesto, pur non valendo sicuramente a determinare uno spostamento di competenza territoriale la dichiarazione di domicilio resa dall'imputato alla Polizia giudiziaria per quanto detto prima sub 2, la circostanza invece che nel corso del procedimento l'imputato abbia effettivamente ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio a S. NO è dato ulteriormente sintomatico del radicamento della dimora abituale, e dell'effettivo mantenimento della stessa (nonostante il trasferimento anagrafico), in S. NO.
5. Ne consegue che deve dichiararsi che la competenza a conoscere del procedimento in esame appartiene, ex art. 9 c.p.p., comma 2, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario è situato il Comune di S. NO.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009