Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 11209
CASS
Sentenza 9 febbraio 2016

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Il principio stabilito dall'art. 570, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, trova applicazione, atteso il suo carattere generale, anche per l'impugnazione delle ordinanze cautelari (Fattispecie in tema di responsabilità da reato degli enti, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse a ricorrere del procuratore della repubblica avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di revoca della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, in relazione alla quale il rappresentante della pubblica accusa aveva espresso parere favorevole alla richiesta della difesa).

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, nella nozione di profitto di rilevante entità che legittima, ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'applicazione di una misura interdittiva, rientrano anche i vantaggi economici non immediati, conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito, quali quelli relativi alla posizione di privilegio che l'ente collettivo può acquistare sul mercato (In motivazione la Corte ha precisato che possono assumere rilievo: a) gli ulteriori lavori acquisiti dall'impresa a seguito di una pregressa aggiudicazione illecita; b) l'assunzione dei requisiti per la partecipazione a gare di affidamento di lavori pubblici; c)l'incremento del merito dell'impresa presso gli istituti bancari o finanziari; d) l'aumento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori e subappaltatori).

In tema di responsabilità da reato degli enti, il risarcimento del danno cui si riferisce l'art. 17, lett. a), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ai fini della revoca delle misure cautelari interdittive, presuppone l'effettivo versamento agli enti danneggiati delle somme dovute a tale titolo, determinate attraverso preventivi contatti tra le parti contrapposte, ovvero l'attuazione di condotte che garantiscano la presa materiale di tali somme su iniziativa del danneggiato, senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente. (Nella specie la Corte ha escluso che tale requisito sia integrato dalla costituzione di un trust, dalla previsione in bilancio di un fondo di accantonamento, per importi unilateralmente determinati dalla società senza alcun contatto con gli enti pubblici danneggiati dalle attività di corruzione, e dalla successiva comunicazione di tali adempimenti agli enti medesimi, trattandosi di un meccanismo che posticipa il risarcimento del danno all'esito del giudizio penale).

In materia di impugnazioni di provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non può abbandonare il "thema decidendum", segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve, in primo luogo, eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti all'attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poichè, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venire meno la continuità di oggetto del giudizio (Fattispecie in tema di responsabilità da reato degli enti, in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, dovendosi pronunciare in sede di giudizio di rinvio sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione di una misura interdittiva, aveva revocato detta misura, in accoglimento di un'istanza difensiva, per sopravvenuta mancanza del pericolo di reiterazione del reato).

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  • 1Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato
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  • 2Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
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  • 3Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari
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  • 4Art. 13 - Sanzioni interdittive
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2016, n. 11209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11209
Data del deposito : 9 febbraio 2016

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