Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/07/2001, n. 9887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9887 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
E N IO Z 6 A 0066668 8 9 R 1 T 5 / S . 4 I / N G 6 - 2 E A . R B I 9887.0 1 .R . R .P A R.G.N. 20838/99 L L O A D A T . R U B O B A R I T E S R S N 1 E T 3 S 1 REPUB Ud. 10/1/2001 TALIANA Cron. 22490 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA composta dai signori: dott. Michele CANTILLO presidente dott. Enrico ALTIERI consigliere dott. Giulio GRAZIADEI consigliere MARZIALE cons. relatore dott. Giuseppe dott. Giuseppe FALCONE consigliere Imposte sui redditi/società ha pronunciato la seguente: personali/redditi di partecipazione del socio/ SENTENZA accertamento del reddito sociale/pregiudizialità/ sul ricorso proposto da: limiti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
ET AR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boccioni n. 4, presso il prof. avv. Francesco D'Ayala Valva, che la Giuseppe LE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 66668 rappresenta e difende con l'avv. Pier Cesare Tacchi Venturi del Foro di Verona in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 184/02/98 del 22 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001 dal relatore cons. Giuseppe LE;
Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Barbieri e il prof. avv. D'Ayala-Valva; Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 Con tre distinti ricorsi, depositati il 28 gennaio 1989 presso la Commissione tributaria di primo grado di Verona, la signora NA GI, socia della "S.n.c. Calzaturificio GI di GI & C.", impugnava gli avvisi con i quali l'Ufficio delle imposte dirette di quella città, dopo aver proceduto alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società per gli anni 1982, 1983 e 1984, aveva rettificato le dichiarazioni dei redditi da lei presentate relativamente a quegli stessi anni, elevando il suo reddito di partecipazione, per il 1982, da L. 10.972.000 a L. 167.429.000, per il 1983 da L. Giuseppe LE 2 11.812.000 a L. 189.774.000 e, per il 1984, da L. 14.233.000 a L. 114.131.000. La ricorrente esponeva che la società aveva proposto tempestivo ricorso avverso gli avvisi che le erano stati notificati e che l'impugnazione era stata accolta dalla Commissione di primo grado con decisione n. 2138 del 12 maggio 1986. L'Ufficio replicava deducendo che la decisione era stata impugnata e chiedendo che il giudizio fosse sospeso fino alla definizione di quello concernente l'accertamento del reddito della società. Quest'ultima richiesta era però respinta dalla Commissione, che accoglieva il ricorso del contribuente, osservando che l'annullamento dell'accertamento a carico della società aveva fatto venir meno il presupposto della rettifica del reddito della GI. L'appello proposto dall'Ufficio reiterando la richiesta di sospensione del giudizio, sul rilievo che la decisione emessa in primo grado nei confronti della società era stata a sua volta impugnata, veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, ponendo in evidenza che l'Amministrazione non aveva fornito elementi a dimostrazione della perdurante pendenza del giudizio relativo all'accertamento del reddito della società.
1.1 L'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale - Giuseppe LE 3 sentenza con un motivo di ricorso. La GI resiste. Motivi della decisione 2 L'Amministrazione finanziaria denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; dell'art. 295 c.p.c.; degli artt. 39 e 40, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; degli artt. 7 e 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché vizio di censura la sentenza impugnata per aver confermatomotivazione la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'illegittimità degli avvisi di rettifica impugnati, pur essendo edotta che il giudizio relativo all'accertamento del reddito della società non era stato ancora definito e senza considerare: che, non essendo tale giudizio ancora definito con sentenza • passata in giudicato, quello riguardante l'accertamento del reddito da partecipazione doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; che tra i suoi poteri-doveri vi era anche quello di acquisire ogni opportuna informazione circa lo stato di tale giudizio;
che, non essendo ancora passata in giudicato, la sentenza . pronunziata nei confronti della società non poteva essere posta a fondamento della decisione adottata.
3 - Le prime due censure sono chiaramente infondate. Giuseppe LE E' evidente, innanzi tutto, che l'art. 295 c.p.c. è inapplicabile nel caso di specie. Questa disposizione, infatti, impone la sospensione del processo nei casi in deve essere risolta una controversia "dalla cui definizione dipende la decisione della causa". Si è ormai chiarito che tale nesso di "dipendenza", postula che la questione pregiudiziale debba essere decisa con efficacia di giudicato da un giudice diverso da quello chiamato a pronunciarsi sulla causa pregiudicata (Cass. 30 marzo 1999, n. 3059; 2 ottobre 1998, n. 9787; 17 ottobre 1997, n. 10182; 15 settembre 1997, n. 9191; 13 maggio 1997, n. 4179). In ogni altro caso la questione pregiudiziale deve essere decisa incidentalmente dal giudice della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 34 c.p.c., non essendo la pendenza di un altro processo di per sé sola sufficiente a privare il giudice del potere di esaminarla, anche se ecceda i limiti della sua competenza, al limitato effetto di risolvere un antecedente logico della decisione che deve emettere sull'oggetto principale del processo.
3.1 Questa Corte ha in reiterate occasioni statuito che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla Giuseppe RZ 5 situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass. 4 agosto 2000, n. 10280; 20 luglio 1995, n. 7891; 13 febbraio 1988, n. 1564). Deve tuttavia escludersi che alle stesse conclusioni possa giungersi quando, come nel caso di specie, tra i due giudizi non vi sia identità di parti, tenuto conto dei principi che regolano l'efficacia soggettiva del giudicato, circoscrivendola ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo, e a coloro che ad essi subentrano per successione o per atto tra vivi, così come stabilito dall'art. 2909 c.c.: una soluzione diversa sarebbe non solo contraria a quest'ultima disposizione ma, come puntualizzato dal giudice delle leggi, sarebbe altresì lesiva dell'art. 24 della Costituzione che garantisce la difesa come "diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" (C. Cost. 22 marzo 1971, n. 55). La dedotta violazione dell'art. 295 c.p.c. è, pertanto, insussistente. -4 Non meno infondata è l'altra censura, concernente l'omessa Giuseppe AR 6 verifica della perdurante pendenza del giudizio. Invero, l'onere di provare ai fini della sospensione del processo la pendenza di un'altra controversia e la sussistenza del rapporto di "dipendenza" tra i due giudizi, incombe alla parte che chiede la sospensione (Cass. 29 gennaio 1999, n. 779; 17 maggio 1997, n. 4399; 12 aprile 1994, n. 4309). Né vale richiamarsi in contrario, per quel che riguarda il processo tributario, ai poteri istruttori delle commissioni tributarie contemplati dall'art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi di poteri diretti a verificare i risultati dell'istruttoria amministrativa per controllare se sussistano i vizi dedotti dal contribuente e, come tali, estranei all'ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio.
5-Resta conseguentemente priva di rilievo l'ulteriore doglianza, incentrata sull'affermazione che la decisione adottata non poteva essere fondata sugli accertamenti contenuti in una sentenza non ancora passata in giudicato.
6 - Il ricorso deve essere quindi rigettato in ogni sua parte. Ricorrono tuttavia giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese di Giuseppe giudizio. Così deciso, in 2001. Il Presidente Giuseppe LE Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio L'estensore IL CANCEL ERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA EN AT 20. LWG. 2001. Oggi IL CANCALLIORE C1 CE TI E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R 6 T 2 S A B I . I . R G . L R E P L . R A A D T . L " A B U E D A D B I T I E S R 1 A T N I 3 T E N 1 R S E . E I S M A E T A M 8