Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 2
In tema di responsabilità da reato degli enti, la cessazione del rischio di recidiva, rilevante per l'applicazione di una misura cautelare, può essere determinata non solo dall'attuazione delle attività riparatorie previste dall'art. 17 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ma anche da comportamenti di altro tipo, atteso quanto indicato dall'art. 50, comma primo, del citato testo normativo che, ai fini della revoca dei provvedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 45 del medesimo decreto.
In materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non può abbandonare il "thema decidendum" segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti all'attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poichè, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio. (Fattispecie in cui il giudice del rinvio, dopo precedente annullamento della decisione del giudice di appello per avere quest'ultimo erroneamente negato la sussistenza dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari e interdittive nei confronti di una persona giuridica, si era limitato a revocare l'ordinanza genetica per difetto sopravvenuto delle condizioni che legittimavano l'applicazione della temporanea interdizione).
Commentari • 3
- 1. Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reatohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reatohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2014, n. 18634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18634 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 18/11/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1828
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 27138/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero nel subprocedimento cautelare concernente la società;
SI DO s.p.a.;
avverso la ordinanza del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'appello cautelare, in data 24/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Aldo Policastro, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
udito il Difensore della società SI DO s.p.a., avv. Panelli Enrico, che ha chiesto respingersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con provvedimento del 23/10/2012, aveva applicato nei confronti della SI DO s.p.a. (d'ora in poi semplicemente "Società"), la misura cautelare del divieto per sei mesi di contrattare con la Pubblica Amministrazione nelle Regioni Toscana e Liguria. Il provvedimento si inseriva nell'ambito di indagini concernenti una presunta associazione per delinquere, finalizzata al compimento di fatti corruttivi e di turbative d'asta, in vista del conferimento di appalti pubblici nelle zone di riferimento. Erano stati individuati indizi della responsabilità concorrente delle società controllate da una parte degli indagati, con la conseguente adozione, appunto, di cautele concernenti anche gli enti in questione.
L'efficacia della misura era stata sospesa, comunque, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, al fine di consentire alla Società l'eventuale ricorso agli adempimenti che, a norma del precedente art. 17, possono inibire l'applicazione delle sanzioni interdittive (e dunque comportare la revoca delle corrispondenti misure cautelari). Nondimeno, avendo il Giudice ritenuto alla scadenza del periodo di sospensione che gli indicati adempimenti non fossero stati compiuti, era stato poi disposto, con provvedimento del 30/05/2013, il ripristino della misura cautelare.
1.1. Nelle more, e precisamente in data 22/11/2012, il Tribunale di Pistoia aveva respinto l'appello proposto nell'interesse della Società, con provvedimento che era stato però annullato, da questa suprema Corte (sez. 6a), con sentenza n. 10904 del 7/03/2013. Valutando e respingendo altri motivi di ricorso, la Corte aveva ritenuto violato il precetto di compiuta motivazione riguardo al compendio indiziario circa i fatti in contestazione: il ricorso al rinvio per relationem, nella specie operato con riguardo alla misura coercitiva adottata nei confronti dell'amministratore di fatto della Società, era stato giudicato insufficiente, posto che la difesa dell'ente aveva a sua volta richiamato obiezioni mosse alla misura personale, cui il Giudice della misura reale, riferendosi all'atto precedente, non aveva dato risposta.
Il Tribunale di Pistoia, quale giudice del rinvio, aveva questa volta annullato l'ordinanza genetica (provvedimento del 15/06/2013), in forza essenzialmente di rilievi concernenti i criteri di identificazione del profitto che la Società avrebbe tratto dagli illeciti compiuti. Anche questa decisione, però, era stata cassata con rinvio da questa Corte (sez. 2a), con sentenza n. 51151 del 3/12/2013. Nella specie si era rilevato come, per l'adozione di una misura cautelare interdittiva nei confronti dell'ente, la nozione di profitto di rilevante entità abbia un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto nel primo concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito. Dunque l'identificazione di un profitto "di rilevante entità" non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, sebbene tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio. Il Tribunale aveva invece raffrontato il profitto di reato al volume di affari e sulla scorta del solo dato numerico aveva escluso che detto profitto fosse di rilevante entità. Lo stesso Tribunale, inoltre, aveva trascurato il tema della reiterazione degli illeciti, da apprezzare anche alla luce delle contestazioni associative mosse agli indagati.
Nella sua rinnovata qualità di giudice del rinvio, il Tribunale di Pistoia ha deliberato il provvedimento che costituisce oggetto del presente ricorso, di confermata revoca dell'ordinanza applicativa.
1.2. Occorre ancora dire come anche il provvedimento di ripristino della misura cautelare, assunto dopo la scadenza (asseritamente inutile) del termine per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17 fosse stato appellato nell'interesse della Società.
Con provvedimento del 10/07/2013, il Tribunale di Pistoia aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Nondimeno questa Corte (sez. 2a), con sentenza n. 327/14 del 28/11/2013, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva cassato il provvedimento favorevole alla Società.
Il Tribunale, in breve, aveva considerato che, data l'impossibilità di determinare l'entità del danno cagionato, il fatto che la Società avesse previsto in bilancio la costituzione di un fondo di accantonamento di Euro 120.000,00, informando dell'operazione gli enti pubblici in ipotesi danneggiati (gli unici al momento individuabili), si traducesse in una efficace attivazione al fine di garantire il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito. Nel contempo - sempre secondo il Tribunale - la Società aveva adottato procedure e protocolli organizzativi, sulla base dei codici di comportamento e delle linee guida redatte da Confindustria, idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (giudizio non invalidato dal fatto che il nuovo amministratore poteva considerarsi persona "vicina" a SI DA, presunto responsabile degli illeciti pregressi). Infine, la Società aveva anche messo a disposizione il denaro pertinente ad un futuro provvedimento di confisca, accantonando allo scopo la somma di Euro 108.000,00.
Dal canto proprio la Corte di legittimità aveva accolto diversi dei rilievi proposti dal Pubblico ministero ricorrente. In primo luogo si era individuata carenza di motivazione, in termini tali da integrare la violazione di legge, circa l'effettiva funzionalità del modello organizzativo adottato dalla Società, con particolare riguardo alla designazione quale amministratore, in assenza di idonei contrappesi, di persona storicamente legata alla famiglia SI, in posizione dirigente nell'ambito di diverse società del gruppo, tutte ancora saldamente controllate dalla medesima famiglia.
Un analogo vizio motivazionale era stato riscontrato poi riguardo all'effettivo risarcimento del danno, a prescindere dalla sua determinazione quantitativa, non parendo alla Corte sufficiente la costituzione di un accantonamento a riserva indisponibile, certificata dal collegio sindacale, comunicato agli enti comunali, persone danneggiate dal reato, solo trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. In sintesi, la legge richiederebbe una "diretta consegna alle persone danneggiate ... delle somme costitutive del risarcimento del danno prodotto ovvero con modalità che garantiscano la presa materiale della somma risarcita su iniziativa del danneggiato senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la traditio dell'ente risarcente". Inoltre, poiché la disciplina in esame richiede non solo un'azione risarcitoria compiuta, ma anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o comunque una efficace attivazione in tal senso, l'ente interessato sarebbe sempre chiamato ad "una determinazione del danno e delle conseguenze non per iniziative unilaterali, ma in virtù di una collaborazione o comunque contatto tra parti contrapposte, tale da doversi ritenere efficace l'essersi adoperato preteso dalla disposizione richiamata". Nel caso di specie - ha proseguito la Corte - la condotta della società era consistita nell'offrire trenta giorni prima della scadenza del tempo di sospensione della misura una somma determinata unilateralmente, senza alcuna possibile interferenza da parte degli enti territoriali danneggiati dalla condotta costitutiva di reato. Ciò tra l'altro era stato attuato nei soli confronti degli enti comunali, senza alcuna attività volta all'individuazione ed alla interlocuzione con i soggetti privati in ipotesi danneggiati attraverso le condotte di turbata libertà degli incanti.
La Corte di legittimità, dunque, aveva annullato il provvedimento impugnato, chiamando il Giudice del rinvio "alla verifica degli impegni come sopra individuati".
Il giudizio di rinvio è stato a sua volta definito, per effetto di un provvedimento di riunione adottato dal Tribunale di Pistoia, con l'ordinanza posta ad oggetto dell'odierno ricorso.
1.3. Dunque, ed in sintesi, il provvedimento impugnato ha definito l'appello proposto contro l'ordinanza genetica del trattamento cautelare, "revocando" detta ordinanza, e per l'effetto non ha provveduto in merito all'impugnazione dell'ordinanza di ripristino della misura dopo la sospensione disposta a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49. 2. Va subito precisato, per altro, che la revoca dell'ordinanza di applicazione della misura interdittiva non è stata disposta per un difetto genetico della misura stessa, quanto piuttosto in applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, e cioè in accoglimento di una istanza difensiva, presentata nel corso della udienza camerale, che prospettava una carenza sopravvenuta delle condizioni legittimanti la temporanea interdizione.
2.1. Il Tribunale, in questa prospettiva, ha dedicato tutta la prima parte del proprio provvedimento alla ritenuta "competenza" del giudice dell'appello cautelare riguardo alla verifica di persistenza delle esigenze cautelari, anche quando si proceda nell'ambito di un giudizio di rinvio. Tra gli argomenti, una pretesa "legittimazione" conferita dalla sentenza di questa Corte n. 51151, che aveva posto in luce, pur nel contesto dell'annullamento di una decisione favorevole alla parte privata, la necessità di valutare anche il rischio di reiterazione dei reati.
2.2. Nel merito dell'istanza difensiva, il Tribunale ha sostenuto per un primo verso che le circostanze in precedenza apprezzate quali fattori costitutivi della fattispecie regolata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17 (adozione di un nuovo modello organizzativo,
sostituzione dell'amministratore, istituzione di più fondi di accantonamento) potrebbero essere valutate anche, in prospettiva non pregiudicata nella fase rescindente, quali misuratori del concreto rischio della commissione di nuovi illeciti da parte della Società. Per altro verso, rispetto alle precedenti fasi del subprocedimento, sarebbero sopraggiunti nuovi elementi atti a tranquillizzare circa il futuro comportamento della SI.
In tal senso sono citati: la nomina di un consiglio di amministrazione, che non comprende la persona già ritenuta espressione di una perdurante volontà di governo da parte di SI DA;
la donazione da parte del citato SI, in favore del figlio DO, del pacchetto di maggioranza delle azioni della Società; l'impegno della stessa Società a costituire un trust sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione de l'Aia in data 1/7/1985, al fine di garantire effettività al risarcimento del danno ed alla rimozione delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.
In altre parole, l'oggetto del giudizio non è stata l'idoneità degli elementi indicati a concretare le condizioni preclusive indicate al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, comma 1 ma la valenza di quegli stessi elementi sul piano della prognosi cautelare. Seguono, nel provvedimento impugnato, un'ampia analisi delle misure concretamente adottate dalla Società dopo le contestazioni, ed il giudizio secondo cui tali misure, per la loro efficacia, varrebbero ragionevolmente ad escludere il rischio di reiterazione degli illeciti. Si è osservato, tra l'altro, che la situazione di fatto sarebbe ormai diversa da quella esistente all'epoca del provvedimento genetico, essendo stati arrestati e comunque rimossi dagli incarichi i funzionari coi quali i dirigenti della Società avevano stretto i presunti rapporti corruttivi.
Il Tribunale ha infine aggiunto che il concreto ripristino della misura determinerebbe effetti privi del necessario carattere di proporzionalità, poiché, nel ritenuto "contesto storico e di fatto", non vi sarebbe una reale funzionalità di prevenzione speciale e resterebbe per converso compromessa "definitivamente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, con tutte le negative conseguenze sul piano occupazionale".
3. Ricorre contro l'ordinanza il Pubblico ministero, argomentando sulla tempestività della impugnazione (proposta nel termine di 15 giorni: Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 05/06/1997, rv. 207954) e deducendo violazione di legge sotto molteplici aspetti.
3.1. In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato il disposto degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., eludendo i compiti che ad esso spettavano quale giudice del rinvio, ed occupandosi di questioni affatto diverse.
Dopo avere ampiamente riportato passi delle sentenze di annullamento deliberate da questa Corte, il ricorrente assume che il Tribunale non si sarebbe minimamente interessato ai temi indicati in fase rescindente, tra i quali soprattutto la qualifica come "profitto ingente" dell'utile ricavato dai comportamenti illeciti o l'idoneità degli adempimenti successivi alle contestazioni a precludere l'applicazione di misure interdittive.
Anche per effetto di un indebito provvedimento di riunione, cui il Pubblico ministero si era formalmente opposto, il Tribunale avrebbe sovrapposto questioni diverse, e poi le avrebbe comunque eluse, interrompendo sia il giudizio sulla legittimità della misura genetica (che avrebbe dovuto semmai annullare, e non revocare), sia la procedura pertinente alla ricorrenza (o non) delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17, l'accertamento delle quali, tra l'altro, condiziona il versamento della cauzione alla Cassa delle ammende, indipendentemente dall'attualità del trattamento cautelare.
In questo senso il provvedimento impugnato sarebbe anche abnorme, avendo determinato una stasi indebita del procedimento.
3.2. Sostiene il Pubblico ministero che l'ordinanza de qua sarebbe assunta in violazione di legge anche ammettendo una astratta competenza alla revoca della misura da parte del giudice dell'appello cautelare.
Con il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 49 e 17, il legislatore della materia avrebbe introdotto una particolare disciplina dei rischi e delle cautele, consapevolmente incentrata, fra l'altro, su una logica specialpreventiva, di forte pressione sul soggetto interessato a fini di rimozione precoce delle conseguenze dannose del reato. Il legislatore, in altre parole, avrebbe stabilito che l'abbandono del presidio cautelare sia subordinato ad una compiuta riparazione, che dovrebbe tipicamente precedere l'accertamento sul merito della contestazione. Teorizzando che il compimento solo parziale degli adempimenti richiesti dalla procedura possa assumere rilievo in termini di prognosi favorevole sui futuri comportamenti dell'ente, così come ha fatto il Tribunale, si darebbe luogo ad un sostanziale svuotamento del sistema voluto dal legislatore, in contrasto con la logica e con la lettera delle relative disposizioni.
3.3. Il Pubblico ministero ritiene che il provvedimento impugnato sia segnato da vizi di legittimità, per il carattere palesemente incongruo o per la mancanza assoluta della motivazione, anche in riferimento ai passaggi che riguardano la valutazione sintomatica dei comportamenti tenuti dalla Società dopo la contestazione cautelare. In primo luogo si ricorda come la Corte di legittimità, con il provvedimento rescindente, avesse escluso la possibilità che il fondo di accantonamento relativo ad una somma di 120.000,00 Euro (somma rimasta nella piena disponibilità della Società) fosse considerato un efficace presidio dell'interesse dei danneggiati al risarcimento ed alla rimozione delle conseguenze dannose del reato, ed avesse stigmatizzato il carattere unilaterale dell'atteggiamento tenuto dalla SI, sia riguardo all'individuazione delle potenziali parti civili, sia riguardo alla quantificazione del danno. Nondimeno, e con valutazione asseritamente illogica, il Tribunale avrebbe considerato l'istituzione del fondo quale sicuro sintomo di disponibilità alla riparazione e di resipiscenza dell'ente. Una conclusione ingiustificata, a maggior ragione, considerando che nessuna seria interlocuzione con gli enti pubblici e con le società interessate sarebbe stata avviata dalla SI neppure dopo le univoche indicazioni desumibili dalla sentenza di annullamento della Cassazione. La Società, anzi, avrebbe assunto atteggiamenti dilatori ed avrebbe avanzato pretese, nei confronti del Comune di Pistoia, riguardo a pagamenti in eccesso, del valore di milioni di Euro, rispetto alla prestazione prevista nel relativo contratto di appalto.
3.4. Contraddittoria ed illogica sarebbe la motivazione del provvedimento impugnato anche nella parte in cui assegna rilievo ad una "mera intenzione" manifestata dall'ente (cioè quella di istituire un trust) ed al tempo stesso ipotizza l'eventualità che detta intenzione non venga attuata, assegnando in proposito un effetto incentivante alla mera eventualità di una imprecisata ed improbabile riattivazione del trattamento cautelare.
3.5. Sarebbe stata illegittima, da parte del Tribunale, la valorizzazione dell'unico adempimento formalmente realizzato dalla Società, e cioè l'adozione di un Modello di organizzazione e gestione mirato a prevenire nuovi fatti di corruzione o turbativa d'asta.
Le censure sono qui particolarmente analitiche. Con la nota sentenza n. 327/2014 questa Corte aveva espressamente censurato l'apprezzamento espresso dal Tribunale per la designazione di un nuovo amministratore delegato nella persona di un soggetto da sempre orbitante nell'area della famiglia SI, senza una chiara indicazione di misure idonee a prevenirne l'eventuale continuazione degli stili gestionali in contestazione. Nel giudizio di rinvio, la Difesa della Società aveva segnalato la sopravvenuta designazione di un amministratore collegiale, contestuale al passaggio di mano del pacchetti di controllo. Con memoria scritta il ricorrente aveva posto in rilievo come anche i nuovi amministratori fossero da tempo professionisti di fiducia e in un caso addirittura parenti stretti di SI DA, e che comunque era stata contestualmente conferita una procura generale con amplissimi poteri gestionali in favore di tale LA AR, dirigente della SI e già amministratore prima del già citato Porciani: segni evidenti, a parere del Pubblico Ministero, di una mal dissimulata continuità della gestione sociale. Analoghi rilievi venivano svolti quanto alla donazione delle azioni dal padre al figlio, non foss'altro perché anche quest'ultimo, già componente del precedente consiglio di amministrazione, è sottoposto a giudizio per i reati di corruzione e turbativa d'asta relativamente a tutte le gare in contestazione. Nel contempo, e seguendo le indicazioni della Corte di legittimità, era stato proposto un esame di dettaglio delle norme di prevenzione assunte del Modello organizzativo, denunciandone l'assoluta inadeguatezza.
Nonostante tutto questo, il Tribunale ha ritenuto significative le misure adottate, in aperta violazione del principio enunciato in fase rescindente, e comunque con motivazione illogica, non consapevole (e dunque assente, nonostante le espresse deduzioni dell'odierno ricorrente) circa il valore sintomatico delle attività dissimulatorie poste in essere dalla Società.
Con l'ulteriore vizio della violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 49 e 50 avendo il legislatore richiesto che il trattamento cautelare sia evitabile solo attraverso l'adozione di modelli organizzativi idonei.
3.6. L'argomento fondato sui cambiamenti intervenuti nella composizione degli organi amministrativi coinvolti nelle condotte illecite ascritte all'ente sarebbe inconferente, considerata tra l'altro l'intervenuta cessazione delle cautele personali e la perdurante partecipazione della Società a gare pubbliche. Sarebbe poi contraddittoria l'osservazione che accredita l'idea di episodi maturati grazie allo specifico rapporto con alcuni pubblici ufficiali, piuttosto che d'un ricorso sistemico della Società ad espedienti corruttivi. L'ordinanza applicativa della misura avrebbe documentato esattamente il contrario, ed il Tribunale, cadendo appunto in una contraddizione, ne avrebbe confermato la sostanza, data la valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti.
3.7. Con un apposito paragrafo, il ricorrente stigmatizza l'omessa considerazione, nel provvedimento impugnato, di argomenti e fatti che l'Ufficio di Procura aveva posto in specifica evidenza mediante una memoria scritta.
In sintesi, il riferimento attiene all'imputazione elevata nei confronti dei componenti della famiglia SI (che controllano completamente la Società) per un delitto associativo, finalizzato proprio alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare connessione con il compimento di gare pubbliche, ed attraverso un dominio di fatto esercitato nel territorio pistoiese. Il Pubblico ministero aveva inoltre segnalato come, nelle more del subprocedimento, la Società fosse stata chiamata a rispondere di quattro ulteriori gare, nelle quali aveva prevalso sulle concorrenti ed aveva acquisito commesse per rilevantissimi importi.
Il provvedimento de quo andrebbe annullato anche per non aver tenuto alcun conto degli argomenti in questione.
3.8. Motivazione illegittima, infine, sarebbe quella che il Tribunale ha svolto rilevando un presunto difetto di proporzionalità della misura applicata, che produrrebbe effetti dannosi eccedenti le necessità cautelari.
La denunciata sproporzione, che il ricorrente nega comunque in fatto, avrebbe al più legittimato una modifica od una attenuazione del trattamento cautelare, così come disposto al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, comma 2, ma non certo la revoca disposta con il provvedimento impugnato.
4. Nelle more dell'odierna udienza il Difensore della Società ha depositato una memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., chiedendo il rigetto del ricorso.
4.1. A titolo di premessa la parte nega il fondamento in fatto di alcune affermazioni contenute nel ricorso, essenzialmente relative alla serietà degli intenti di riparazione della Società interessata. In particolare, il trust di cui sopra si è detto è stato istituito, nominando un trustee ed un guardiano sostanzialmente indipendenti, dotando l'ente di deposito bancario per 250.000,00 Euro, comunicando il fatto agli enti conferenti ed alle società concorrenti nelle procedure in contestazione (limitatamente alle seconde classificate).
4.2. Sempre in linea generale, la parte ricorda come il ricorso per cassazione contro i provvedimenti assunti in sede di appello cautelare sia limitato alla violazione di legge, anche per effetto della specifica indicazione contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52. Ricorda, nel contempo, come la giurisprudenza delle Sezioni
unite di questa Corte abbia esteso la rilevanza del vizio di motivazione, oltre il caso della mancanza grafica, alle sole ipotesi di anomalie tanto radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (il riferimento concerne Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, rv. 239692). Il ricorrente, pur citando la giurisprudenza in materia, avrebbe denunciato proprio e solo vizi irrilevanti, perché pertinenti alla logica ed alla congruenza della motivazione, e dunque non sindacabili nella prospettiva dell'art. 125 cod. proc. pen.. 4.3. Ciò detto, assume il Difensore della Società che ben spettava al Tribunale procedente la valutazione di attualità delle esigenze cautelari, sebbene si trattasse di giudizi di rinvio (riuniti con decisione non sindacabile e ragionevole, data la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità delle questioni), poiché l'art. 627 cod. proc. pen. espressamente conferisce al giudice del rinvio gli stessi poteri del giudice il cui provvedimento sia stato annullato. D'altra parte, anche il sistema cautelare che concerne la responsabilità degli enti, in armonia coi principi generali in materia di restrizione dei diritti personali e patrimoniali (art. 50), prescrive che una misura venga immediatamente revocata, anche d'ufficio, quando ne vengano meno le condizioni legittimanti, pure in forza di fatti sopravvenuti.
La revoca si imporrebbe tanto in caso di sopravvenienza di nuovi fatti sintomatici, tanto per l'emersione di circostanze non valutate al tempo del provvedimento genetico.
In questa prospettiva certamente rientrerebbero gli adempimenti, previsti ad altri fini, dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17: se deve convenirsi sulla necessaria completezza di tali adempimenti, perché la revoca sia disposta a norma dell'art. 49, analoga regola non potrebbe surrettiziamente essere introdotta nella prospettiva dell'art. 50, ove i fattori per la formulazione della prognosi di reiterazione non sono tipizzati (è citata una decisione conforme del Tribunale di Firenze).
La giurisprudenza - prosegue il Difensore - ha indicato i fattori utili a misurare la "personalità dell'ente", che consistono nelle politiche aziendali pregresse, nella qualità dei modelli organizzativi adottati, nei cambiamenti introdotti quanto al ceto dirigente dopo i fatti oggetto di contestazione.
Applicati al caso di specie, i criteri generali indicati dimostrerebbero la legittimità del provvedimento impugnato: per un verso, la connotazione non sistemica del presunto ricorso a pratiche illecite sarebbe affermata ragionevolmente (le contestazioni riguarderebbero una quota non rilevante delle gare effettuate dalla Società); per altro verso, tutti i comportamenti successivi agli illeciti, ampiamente richiamati, sarebbero sintomatici dell'intento di pratiche nuove e di legittime politiche aziendali.
4.4. Da ultimo, il Difensore esclude il fondamento dell'addebito di abnormità del provvedimento impugnato, che si regge sull'assunto, ritenuto erroneo, che il Tribunale avesse la possibilità ed anzi il dovere di ignorare l'istanza di revoca.
Tutti gli ulteriori motivi di ricorso sarebbero inammissibili, perché pertinenti al merito della valutazione giudiziale, oltre che infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato, nei limiti di cui appresso si dirà. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio, affinché il Tribunale dell'appello cautelare possa deliberare circa le impugnazioni sottoposte al suo giudizio - entrambe - secondo i principi processuali che di seguito saranno enunciati.
2. Appare evidente, in particolare, come i Giudici territoriali abbiano omesso di pronunciarsi, nella sostanza e (in un caso) addirittura formalmente, sulle censure mosse ai provvedimenti impugnati, sviando l'oggetto dei relativi giudizi di gravame, e dunque lasciandoli, di fatto, privi di definizione. Per cogliere la situazione con immediatezza è sufficiente ricordare, rinviando per il resto all'esposizione già compiuta, che per un primo verso il Tribunale, quale Giudice del secondo rinvio, avrebbe dovuto confermare od annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare, occupandosi del profitto in ipotesi ricavato dal reato in contestazione, secondo il principio di diritto sostanziale enunciato dalla sezione 2^ di questa Corte con la sentenza n. 51152/2013. Si era ribadita, con tale ultimo provvedimento, la giurisprudenza secondo cui, "per l'adozione di una misura cautelare interdittiva nei confronti dell'ente raggiunto da gravi indizi di responsabilità per l'illecito dipendente da reato, la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell'illecito (nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il giudizio circa la sussistenza di un profitto "di rilevante entità" non discende automaticamente dalla considerazione del valore del contratto o del fatturato ottenuto a seguito del reato, seppure tali importi ne siano, ove rilevanti, importante indizio almeno con riferimento ad alcuni dei reati indicati nel D.P.R. n. 231 del 2001, artt. 24 e 25)". In effetti, nel primo giudizio di rinvio, il
Tribunale aveva annullato il provvedimento cautelare sul presupposto che il profitto della Società - valutato quale presupposto per l'ipotetica applicazione di sanzioni interdittive a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 13, comma 1, lett. a) - non potesse qualificarsi "ingente". La successiva sentenza di annullamento, poco sopra indicata, aveva accolto in proposito le censure proposte dal Pubblico Ministero ricorrente. Di questo avrebbe dovuto occuparsi il Giudice del rinvio.
Nel secondo giudizio impugnatorio, ancora una volta quale giudice del rinvio, il Tribunale avrebbe dovuto confermare od annullare il provvedimento di ripristino della misura cautelare originaria, adottato dal Giudice per le indagini preliminari D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 49, comma 3, sul presupposto che la Società non avesse completamente ed efficacemente realizzato, entro il termine assegnatole, le attività riparatorie indicate all'art. 17 dello stesso decreto legislativo. Un primo provvedimento favorevole alla Società era stato annullato dalla sezione 2a di questa Corte, con la sentenza n. 327/2014, sul presupposto essenziale che non fosse stata data contezza della corrispondenza tra la fattispecie concreta e le condotte riparatorie indicate dalla legge, interpretate secondo i principi indicati dalla giurisprudenza. Dunque il Tribunale avrebbe dovuto argomentare in punto di efficacia dell'attribuzione di cariche sociali a persone asseritamente legate alla famiglia proprietaria, avrebbe dovuto verificare se le condotte risarcitorie avessero trovato concreta attuazione (non potendo in tal senso qualificarsi l'accantonamento unilaterale di una somma in bilancio), in favore di tutti i soggetti danneggiati dal reato, e non della sola persona offesa. Come si è visto, ed invece, il Tribunale ha esplicitamente ricusato il provvedimento, assumendone l'inutilità dopo l'intervenuta revoca dell'originaria misura cautelare. Ed ha aggiunto, ponendo in plastica evidenza il vizio del proprio procedere, che se ne sarebbe riparlato in caso di annullamento del provvedimento qui censurato: una sorta di clausola sospensiva del procedimento, o di definizione sotto condizione, irriducibile ad ogni schema legale concernente il diritto delle impugnazioni.
3. Nel tentativo di accreditare la legittimità del proprio agire, il Tribunale ha sostanzialmente enunciato tre assunti, in stretto collegamento tra loro. Il primo è che, nel procedimento di rinvio, il giudice procedente agisce con gli stessi poteri che aveva il giudice responsabile del provvedimento annullato, salvo l'obbligo di applicazione del principio di diritto enunciato in sede di legittimità. Il secondo è che il giudice dell'appello cautelare avrebbe potere deliberante non solo riguardo all'oggetto dell'impugnazione ma, quale responsabile della persistente attualità delle condizioni legittimanti la restrizione de libertate, anche rispetto alla legittimità della prosecuzione della cautela. Il terzo assunto, enunciato con minore chiarezza, è che i motivi di gravame non circoscriverebbero il devolutum in modo tassativo, dovendo estendersi la cognizione ai temi "intimamente connessi" (si è aggiunto che nel caso di specie l'intima connessione tra tema del profitto e rischio di recidiva sarebbe dimostrata da un passaggio della citata sentenza n. 51151/2013).
3.1. La legge stabilisce testualmente che il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui decisione sia stata oggetto di annullamento, salvo l'obbligo di conformazione al principio di diritto eventualmente enunciato dalla Corte di cassazione (art. 627 c.p.p., comma 2). Deve quindi convenirsi con la Difesa della parte privata allorquando rileva che il Tribunale pistoiese, dopo l'annullamento della seconda sua ordinanza sul provvedimento genetico del trattamento cautelare, era chiamato a svolgere un ordinario giudizio di appello contro l'ordinanza applicativa della misura, esercitando appieno i relativi poteri (sull'applicabilità del principio al subprocedimento cautelare, ad esempio, Sez. 6, Sentenza n. 4536 del 31/01/2012, rv. 251870). Per altro, prima di affrontare il tema della consistenza effettiva dei poteri indicati, pare opportuno notare che la sequenza tra giudizio rescindente e fase rescissoria non può comunque giudicarsi irrilevante. L'obbligo di adeguamento al principio di diritto costituisce chiara implicazione della continuità di oggetto del giudizio. Tale oggetto - nonostante il necessario coordinamento con le esigenze di permanente verifica della legittimità dello status cautelare - non può essere completamente ribaltato, che, altrimenti, verrebbe meno la stessa effettività del potere di sindacato attribuito al giudice di legittimità. D'altra parte, la già citata necessità di coordinamento non può scardinare, nel subprocedimento cautelare, la portata del principio di preclusione, che garantisce com'è noto l'effettività del contraddittorio e la preminenza del deliberato del giudice di grado superiore. Non a caso, si è stabilito in giurisprudenza che "nel giudizio cautelare di rinvio non possono essere dedotte dalle parti ne' rilevate d'ufficio per la prima volta cause di inutilizzabilità o di nullità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento" (Sez. 6, Sentenza n. 47564 del 14/11/2013, rv. 257470; in senso analogo Sez. 2, Sentenza n. 15757 del 01/04/2011, rv. 249939). I rilievi che precedono pongono in evidenza una implicazione perfettamente coincidente con la fisionomia tipica del giudizio di gravame (del quale la sentenza di annullamento impone la ripetizione), e cioè che lo scorrere delle fasi processuali non comporta mai, in nessun caso, il cambiamento di oggetto della procedura, ed in particolare l'abbandono dei punti delle decisioni cui si riferiscono le censure poste ad oggetto degli atti di impugnazione. Su quei punti potranno eventualmente esercitare influsso fattori di carattere sopravvenuto, come ad esempio un mutamento della legislazione, ma ciò non esclude che gli stessi debbano essere definiti, sia pure, ed appunto, riscontrando la sopravvenuta ininfluenza della questione originaria.
3.2. Come anticipato, la stabilità di oggetto costituisce anche la caratteristica del giudizio cautelare di appello, a prescindere dal carattere primario o reiterato della relativa celebrazione. Il Tribunale richiama i termini di una questione fortemente dibattuta a proposito del trattamento cautelare, cioè il raccordo possibile tra principi fondamentali tutti rilevanti, come quello di costante attualità dei fattori di legittimazione del provvedimento restrittivo e quelli di ne bis in idem, preclusione, devoluzione. La questione è stata per altro da lungo tempo risolta, almeno nei suoi termini essenziali, e non certo nel senso di fatto accreditato dal Tribunale.
In particolare si è stabilito che il principio di necessaria attualità delle condizioni legittimanti la cautela - primariamente garantito dalla possibilità di costante reiterazione delle istanze de libertate (senza che il principio di preclusione ne paralizzi l'ammissibilità, in presenza di fattori sopravvenuti) - consente alle parti processuali di riversare il novum, ove lo ritengano conveniente, anche nell'eventuale giudizio impugnatorio in corso. Ciò comporta per inciso un problema di duplicazione, che le Sezioni unite di questa Corte hanno a suo tempo inteso risolvere secondo un criterio di improcedibilità della domanda presentata per seconda (Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, rv. 227357 e 227358). Qui rileva, soprattutto, il limite logico e giuridico posto alla "libertà" di scelta della sede nella quale riversare gli elementi sopravvenuti che, a giudizio della parte, dovrebbero orientare la decisione cautelare. In particolare, la sede del giudizio impugnatorio può essere privilegiata a patto che il novum si inserisca nel perimetro decisorio segnato dal devolutum, e cioè nell'ambito dell'oggetto circoscritto per il giudizio medesimo, e sempreché venga in concreto garantito alla parte avversa il diritto al contraddittorio. La ragione è evidente, e risiede proprio nella necessità di non sfigurare l'oggetto e la fisionomia del procedimento di gravame (sul limite del devoluto quale fattore condizionante l'acquisizione di nuovi elementi nel giudizio di appello cautelare, a parte la già citata decisione delle Sezioni unite, si possono citare, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 12245 del 14/02/2013, rv. 255539; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 23/09/2008, rv. 241330; Sez. 1, Sentenza n. 26299 del 23/06/2006, rv. 235017; Sez. 2, Sentenza n. 6728 del 09/02/2006, rv. 233159). Dunque, occorre distinguere tra variazione della base cognitiva, sempre consentita (alle condizioni anzidette), e mutamento di oggetto del giudizio impugnatorio, inteso come abbandono del thema decidendum segnato dai motivi e introduzione di nuovi punti per la decisione del trattamento cautelare, che deve in linea di massima ritenersi preclusa. La stessa valutazione di attualità delle esigenze di cautela, che la giurisprudenza riferisce talvolta espressamente al giudice dell'appello (Sez. 6, Sentenza n. 19008 del 17/04/2012, rv. 252874), è connessa all'immanenza del tema nel relativo procedimento ("pur nel rispetto di quanto devoluto"), e non può essere surrettiziamente evocata attraverso l'irrituale proposizione di domande estranee all'oggetto del giudizio, a maggior ragione quando si pretenda di farne discendere, come nella specie, il completo abbandono dei temi originari e l'elusione, in sostanza, dell'impulso a correggere che scaturisce dal giudizio di legittimità. E appena il caso di dire, naturalmente, che il sistema consente ugualmente la più pronta reazione al mutamento delle condizioni e delle esigenze che legittimano il trattamento cautelare, la quale consiste nella domanda di revoca rivolta al giudice della cautela, cioè al giudice che procede. Il problema non è, come sembrano ritenere il Tribunale procedente e la Difesa della Società, l'effettività del principio stabilito al D.Lgs. n. 50 del 2001, art. 50 che estende alle persone giuridiche il requisito di perdurante attualità delle esigenze assicurate mediante la cautela. Il problema è solo quello della sede in cui le variazioni possono essere rappresentate, con efficacia eventualmente immediata della relativa domanda.
La giurisprudenza citata nel provvedimento qui impugnato - che attiene ai presupposti per l'applicazione di un provvedimento cautelare negato, nell'an o nel quomodo, dal giudice di prime cure - non è risolutiva. Infatti, quando si tratta - a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero - di disporre una limitazione della libertà personale o patrimoniale, superando un argomento giudicato preclusivo nel grado antecedente del giudizio, si impone la verifica ad ampio raggio delle condizioni legittimanti. Si avrebbe altrimenti il paradosso di un effetto di accertamento e addirittura di consolidamento delle condizioni non valutate, o valutate solo incidentalmente, dal giudice della (negata) cautela. Questo pare il senso della giurisprudenza invocata (Sez. 6, Sentenza n. 6592 del 25/01/2013, rv. 254578; Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012, rv. 254392), non potendosene al contrario desumere, secondo il Collegio, la sostanziale vanificazione dei limiti del devolutum, in particolare quando il giudice dell'appello cautelare non è richiesto di assumere ex novo un provvedimento di restrizione.
3.3. Va ricordato, a tale ultimo proposito, che all'esito di un doppio annullamento con rinvio il Tribunale di Pistoia deve ancora valutare la domanda difensiva di annullamento della misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini preliminari, tenendo conto che il primo provvedimento rescindente aveva censurato la carenza di motivazione dell'ordinanza confermativa in punto di sussistenza dei gravi indizi, e che il secondo aveva censurato l'assunto della mancanza di quegli indizi, relativamente alla rilevanza del profitto, imponendo che il Tribunale rivalutasse il punto alla luce di una corretta ricostruzione della fattispecie legale.
È vero che nella seconda sentenza di annullamento si legge uno stringato apprezzamento, quale non meglio definita "violazione di legge", circa l'omessa considerazione nel merito del carattere programmatico del ricorso alla corruzione nell'ambito dei criteri gestionali della società, e che tale questione sembra avere una ragionevole attinenza al solo tema delle esigenze cautelari. Secondo il Tribunale, il rilievo della Corte avrebbe in sostanza ampliato il devolutum, estendendolo appunto al tema delle esigenze cautelari e dunque della loro attualità.
L'affermazione, nei suoi termini generali formali, è senz'altro ingiustificata. Non è il giudice a determinare l'effetto devolutivo dell'impugnazione, poiché gli spetta in proposito la mera ricognizione delle deduzioni svolte con gli atti di impugnazione. D'altra parte - se è vero che una misura cautelare non può essere applicata ex novo o ripristinata se non previa verifica dell'attualità delle condizioni legittimanti - va in ogni caso escluso che la regola in questione consenta un ribaltamento della procedura tale che ciascuno dei profili posti in discussione lungo l'intero corso del giudizio perda qualunque rilievo. Scopo del giudizio di rinvio, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere e sarà, in primo luogo, l'eliminazione del vizio determinatosi per l'erronea individuazione degli elementi di fattispecie (avuto in particolare riguardo al concetto di profitto rilevante), verificando se la misura cautelare applicata si legittimasse (e, per quanto possa occorrere, si legittimi) in base alla corretta nozione indicata dal giudice di legittimità. Il tema delle esigenze cautelari avrebbe potuto e potrà assumere rilievo nei soli limiti indicati, e cioè a fini di eventuale giustificazione della ripresa attuale ed effettiva dell'inibitoria connessa alla misura applicata.
4. Riguardo a quanto appena si è detto circa l'attualità delle esigenze cautelari, va escluso il fondamento della tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui, nel procedimento contro gli enti, il legislatore avrebbe introdotto ed ammesso solo una modalità tipica di eliminazione del rischio di recidiva, e cioè l'attuazione delle misure indicate al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 17. La tesi è sostanzialmente contraddetta dal tenore letterale dell'art. 50 del decreto, comma 1 che pone in alternativa, quali fattori di revoca della misura applicata, l'effettuazione degli adempimenti in questione e la mancanza sopravvenuta delle condizioni indicate al precedente art. 45, tra le quali è compreso il rischio di recidiva. La cessazione di tale rischio (ed a maggior ragione la sua attenuazione) può quindi essere determinata anche da comportamenti non conformi al "modello" tracciato con la previsione dell'art. 17, e con il connesso meccanismo di sospensione del trattamento cautelare.
Se è vero che il sistema conferirebbe maggiore efficacia incentivante ai meccanismi riparatori, ove condizionasse la revoca della misura alla loro piena attuazione, è anche vero che una tale disciplina contrasterebbe con i principi generali, ed in particolare con la necessità che il trattamento cautelare, in attesa dell'accertamento definitivo di responsabilità, sia subordinato all'urgenza della sua applicazione e dei suoi effetti inibitori: un principio del quale l'art. 50 del decreto costituisce il precipitato sullo specifico terreno della responsabilità da reato degli enti. L'incentivazione degli adempimenti indicati all'art. 17 è affidata solo in parte, del resto, all'effetto di sospensione che può derivarne in merito all'applicazione del trattamento cautelare, trattandosi anche e soprattutto, per l'ente interessato, di prevenire (con azione necessariamente preventiva) l'irrogazione delle sanzioni interdittive in caso di affermazione della responsabilità. Naturalmente, l'automatismo che la legge instaura tra effettuazione degli adempimenti e rinuncia alla cautela non si riproduce quando l'attenuazione od esclusione del rischio di recidiva debbano essere desunte da fattori diversi. Può aggiungersi - si tratta di considerazioni che di volta in volta dovranno effettuarsi sul piano del fatto - che la rilevanza di fattori alternativi, specie quando gli stessi vengano proposti in luogo d'una piena e leale adesione al modello riparativo delineato dalla legge, dovrà essere attentamente valutata nel suo significato di effettiva, concreta e verificata eliminazione del rischio di recidiva.
Ma non può teorizzarsi, come appena si è detto, che ogni e qualsiasi fattore diverso dal puntuale adempimento delle procedure sia irrilevante per presunzione legale ed assoluta. È vero che l'art. 49, comma 3, stabilisce senz'altro che il giudice ripristini la misura cautelare in caso di adempimento intempestivo od incompleto. Ma la previsione attiene com'è ovvio al subprocedimento di sospensione, caratterizzato da una propria logica e da una propria autonomia, e non si estende a neutralizzare il senso inequivoco della regola posta all'articolo seguente: si intende, dunque, che la misura deve essere "ripristinata" sempreché il giudice, in accoglimento di una istanza di "revoca" od anche d'ufficio, non ritenga che il trattamento non trovi ulteriore legittimazione nelle condizioni di fatto sulle quali dovrebbe produrre in concreto i suoi effetti.
5. Il provvedimento impugnato è illegittimo anche per il non liquet sostanzialmente attuato riguardo all'appello contro l'ordinanza di ripristino della misura cautelare deliberata, dal Giudice per le indagini preliminari, a mente del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 49, comma 3. Come poco sopra si è detto, la procedura di sospensione esprime una sua logica e presenta una marcata autonomia nell'ambito del subprocedimento cautelare, tanto che il legislatore ha richiesto, per garantire la serietà dell'impegno a realizzare gli adempimenti dell'art. 17, il versamento di una idonea cauzione, ed ha stabilito che detta cauzione venga incamerata dall'Erario quando l'impegno stesso non risulta onorato dall'ente richiedente.
Una volta aperta, la procedura deve essere definita, non foss'altro per le conseguenze che si determinano in merito alla restituzione od all'acquisizione del denaro versato a titolo di cauzione. Se nel momento dell'ipotetico ripristino la legittimazione della cautela risulta venuta meno, per ragioni diverse dall'integrazione della fattispecie estintiva, ciò non implica che la garanzia patrimoniale non debba operare. Si noti che, attraverso l'accoglimento della sua domanda di sospensione, l'ente assoggettato al procedimento ottiene comunque un rilevante vantaggio di fatto, non altrimenti acquisibile, e cioè paralizza, almeno momentaneamente, l'effetto inibitorio della misura applicata. È quindi del tutto logico che la garanzia venga attuata a prescindere dalle vicende indipendenti che, in ipotesi, potrebbero produrre un effetto di delegittimazione della misura, ed in particolare dalla ipotizzata e solo sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari originariamente individuate dal giudice. Il giudice della cautela deve dunque definire la procedura, verificando tempestività e completezza degli adempimenti, e disponendo comunque, per il caso di esito negativo dell'accertamento, la devoluzione alla Cassa delle ammende della cauzione prestata. Nello stesso caso, chiamato ad assumere la decisione di ripristino della cautela sospesa, lo stesso giudice potrà anche d'ufficio rilevare, ove ne sussistano i motivi, la sopravvenuta insussistenza delle condizioni che devono permanentemente sorreggere, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 50, la restrizione cautelare della libertà.
Per le stesse ragioni, e per tornare al caso di specie, il Giudice dell'appello cautelare avrebbe dovuto comunque definire l'impugnazione concernente gli adempimenti riparatori ed il ripristino della misura sospesa, restando irrilevante, a questi fini, l'esito della valutazione in punto di perdurante attualità delle esigenze di cautela, necessaria solo per il caso di parzialità o inefficacia delle misure adottate. Ciò, a maggior ragione, considerando che il Tribunale, per effetto del percorso adottato, non ha messo in discussione ne' la legittimità della misura iniziale ne' l'incompletezza e l'inefficacia ex art. 17 delle misure riparatorie poste in atto nel caso concreto.
6. Resta solo da aggiungere, a fini di chiarimento dei limiti posti dalla presente, decisione di annullamento alla valutazione del giudice di rinvio, che questa Corte non interloquisce, neppure sotto il profilo della razionalità e della congruenza, sui rilievi che il Pubblico ministero ricorrente ha inteso sviluppare nell'atto di impugnazione, e che sono stati oggetto di sintesi ai paragrafi da 3.3. a 3.8 del Ritenuto.
Come osservato dalla Difesa della parte privata, infatti, il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52 limita il ricorso per cassazione, contro i provvedimenti emessi dal giudice dell'appello cautelare, al solo vizio della violazione di legge. I rilievi in questione, quand'anche fossero fondati, atterrebbero comunque alla completezza ed alla coerenza della motivazione, ma non alla sua stessa esistenza, neppure se dell'assenza di motivazione fosse adottata una nozione estesa, tesa a comprendere casi nei quali non faccia difetto una qualche argomentazione, e però la stessa risulti inidonea a svelare il ragionamento sotteso al provvedimento impugnato. La logica seguita dal Tribunale, nel caso di specie, potrebbe al più definirsi censurabile, ma non certo oscura.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2015