Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2014, n. 18634
CASS
Sentenza 18 novembre 2014

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In tema di responsabilità da reato degli enti, la cessazione del rischio di recidiva, rilevante per l'applicazione di una misura cautelare, può essere determinata non solo dall'attuazione delle attività riparatorie previste dall'art. 17 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ma anche da comportamenti di altro tipo, atteso quanto indicato dall'art. 50, comma primo, del citato testo normativo che, ai fini della revoca dei provvedimenti cautelari, pone in alternativa la ricorrenza delle ipotesi ex art. 17 alla mancanza sopravvenuta delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 45 del medesimo decreto.

In materia di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio non può abbandonare il "thema decidendum" segnato dai motivi di ricorso che hanno determinato l'annullamento, e definire il giudizio attraverso l'introduzione di nuovi punti per la decisione, ma deve in primo luogo eliminare il vizio rilevato dalla Corte di cassazione, e solo successivamente, muovendo da tale presupposto, può affrontare ulteriori questioni attinenti all'attualità delle condizioni legittimanti la cautela, poichè, per effetto del collegamento sequenziale tra pronuncia rescindente e fase rescissoria, non deve venir meno la continuità di oggetto del giudizio. (Fattispecie in cui il giudice del rinvio, dopo precedente annullamento della decisione del giudice di appello per avere quest'ultimo erroneamente negato la sussistenza dei gravi indizi per l'applicazione di misure cautelari e interdittive nei confronti di una persona giuridica, si era limitato a revocare l'ordinanza genetica per difetto sopravvenuto delle condizioni che legittimavano l'applicazione della temporanea interdizione).

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  • 1Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari
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  • 2Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato
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  • 3Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2014, n. 18634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18634
Data del deposito : 18 novembre 2014

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