Sentenza 21 maggio 2012
Massime • 1
La "ratio" sottesa all'art. 299 cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ritenuto di non potere disporre, a fronte di consulenza grafologica di parte, perizia d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2012, n. 34970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34970 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2012 |
Testo completo
349 7 0/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE Presidente SENTENZA Consigliere - N. 909 Dott. FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI N. 10680/2012 Dott. ANNA MARIA FAZIO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IM TT N. IL 02/06/1971 avverso l'ordinanza n. 39/2012 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 27/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO per il rigetto del ricors Aurelio Gelesso CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. } Udit i difensor Avv.; Томною Colderom e Pino Autorip Ritenuto in fatto 1.VI SI propone ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Messina che, in funzione di giudice d'appello avverso i provvedimenti de libertate, ha rigettato l'appello presentato contro il diniego di revoca della custodia cautelare in carcere adottata nei suoi confronti per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e usura. Il giudice per le indagini preliminari e il Tribunale non hanno considerato l'esito della consulenza grafica prodotta dalla difesa un elemento tale da incidere sui gravi indizi di colpevolezza costituiti dalla chiamata in correità di SA UL e dal rinvenimento, nell'abitazione della madre di SI, di una agenda con l'indicazione "Prestiti" riportata prima dell'annotazione di nomi e numeri. Il giudice d'appello ribadisce l'intrinseca attendibilità di UL che ricorda essere stata già riconosciuta - in sede di riesame - nonché la mancanza di un perizia disposta dal giudice per la verifica della correttezza delle conclusioni raggiunte dal consulente di parte;
perizia non ammessa in sede incidentale, per la mancanza di poteri istruttori del giudice dell'appello avverso il diniego di istanze ex art.299 c.p.p..Del resto, osserva il Tribunale, la difesa in sede di riesame ha replicato alle contentione concernenti le annotazioni riportate sull'agenda, sostenendo che esse erano riconducibili all'attività di usura svolta in proprio da SI.Anche con riferimento alle dichiarazioni di GN, contrastanti con quelle di UL, non assumono rilievo alcuno unitamente alle risultanze della consulenza grafica. ' A fronte di tale argomenti posti a fondamento del diniego di revoca della misura, la difesa deduce un unico motivo volto a far valere la violazione degli artt. 273, 125, 310 c.p.p. e vizio di motivazione. Per la difesa, l'ordinanza impugnata si fonda su grossolani errori tecnico processuali. Al riguardo, si pone in rilievo che l'impostazione dell'accusa, condivisa dal giudice della cautela e da quello del riesame, si fonda sulla circostanza che il contenuto dell'agenda costituiva "lo stipendiario" degli appartenenti alla cosca criminale dei barcellonesi. Rispetto a un deciso diniego di SI a vedersi attribuita la disponibilità dell'agenda, la difesa faceva rilevare che si trattava di nomi sconosciuti ed estranei alla cosca di Barcellona e che la pertinenza alle indagine avrebbe dovuto essere dimostrata dall'accusa. A fronte di tale contestazione,è mancata una specifica risposta. Il consulente tecnico ha escluso che la grafia fosse di SI e, ciononostante, il giudice cui è stata rivolta la richiesta di revoca ha risposto che i gravi indizi non sarebbero venuti meno, conclusione condivisa dal giudice dell'appello con un ragionamento non coerente e assolutamente infondato. Non si è considerato, ad avviso della difesa, che, in sede di procedimenti incidentali de libertate, il giudice è tenuto a valutare ogni acquisizione e non può rifiutare tale funzione soltanto perché privo di poteri istruttori. Sotto tale profilo, vi è un assoluta mancanza di motivazione. Il quadro indiziario, peraltro, avrebbe dovuto essere valutato anche in base a quanto riferito da AL ST e AR ♡ 2 GN circa l'estraneità di SI alla cosca. Anche sotto tale profilo la motivazione e illogica e mancante. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Non è da revocare in dubbio che la "ratio" sottesa all'art. 299 c. p. p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare disposta, non può che attribuire al giudice dell'appello avverso ordinanza "de libertate" il potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell'ossequio del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, c.p.p.( Sez. VI, 12 marzo 1998, dep. 21 aprile 1998, n.931; Sez. 31 gennaio 2002, dep. 20 marzo 2002, n.11301) Ne discende che l'appello de libertate attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice e comporta una valutazione globale della prognosi cautelare da esprimere, pur nel rispetto di quanto devoluto, anche in relazione a circostanze sopravvenute rispetto al momento genetico e da considerare ai fini dell mutamento o meno quadro indiziario dal giudice competente ex art. 299 c.p.p. Tale principio è posto a presidio della garanzia di verifica attuale e concreta della sussistenza del quadro indiziario e non soltanto dei adeguatezza e di proporzionalità della custodia cautelare applicata. La consulenza grafica effettuate su quanto scritto in agenda, peraltro rinvenuta nella casa della madre di BE, avrebbe dovuto per il rispetto del dovere di completezza del quadro - indiziario e del diritto garantito all'indagato/imputato sottoposto a custodia cautelare di difendersi provando, essere considerata e verificata, se del caso, anche attraverso una perizia tecnica d'ufficio. All'esito, il giudice avrebbe potuto esprimersi sulla prognosi di irrilevanza degli esiti della perizia. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Messina.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012 Il Consigliere estensore Il PresidentePresidente Arturo Cortese Domenico arcaho DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 SET 2012, IL FUNZIONARIO GIUDIZIAL Piera Zsposi