Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In materia di reato continuato, al fine di stabilire la pena base, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere effettuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, rilevando queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2013, n. 49344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49344 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1580
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 715/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA BA N. IL 17/07/1976;
avverso la sentenza n. 956/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 04/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze.
udito il difensore avv. Lerario Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.11.2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari dichiarava AO TI colpevole dei seguenti reati: art. 605 c.p. perché, minacciandolo con una pistola, privava della libertà personale OP VA obbligandolo a salire sulla autovettura e trasportandolo in località extraurbana, fermandosi in una stradina sterrata dove lo costringeva a tenere un braccio teso e la mano aperta mentre gli esplodeva un colpo di pistola contro la mano, con l'aggravante dei futili motivi;
L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, artt. 582 e 585 c.p. perché deteneva e portava in luogo pubblico un'arma da fuoco con la quale cagionava a OP VA lesioni ossee e dei tessuti molli della mano, in Bitritto il 5.5.2011. Per l'effetto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse generiche circostanze equivalenti alle aggravanti contestate ed applicata la diminuente del rito, condannava l'imputato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 600 di multa.
Con sentenza del 4.7.2012 la Corte di appello Bari, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi, riduceva la pena inflitta ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa.
Avverso la sentenza di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione in ordine al diniego della derubricazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 605 c.p. in quella meno grave prevista dall'art. 610 c.p., essendosi il giudice di appello limitato ad una motivazione "per relationem" riportando quanto sul punto già dedotto dal giudice di primo grado;
2) illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta insussistente la circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, considerato che la somma offerta con vaglia postale "a tacitazione di ogni pretesa" è stata posta all'incasso dalla persona offesa;
3) violazione di legge in ordine all'espresso giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con le altre aggravanti, considerato che il reato ritenuto più grave relativo alla detenzione e porto illegale della pistola non è aggravato e che l'unica aggravante superstite relativa al reato di lesioni volontarie non è per legge produttiva di effetti;
la concessione di circostanze attenuanti, in assenza di circostanze di segno opposto, avrebbe dovuto essere produttiva di effetto riduttivo della pena irrogata. Con memoria depositata il 7.11.2013 ribadisce i motivi di ricorso e richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di reato continuato, le attenuanti generiche devono essere applicato sulla pena irrogata per il reato più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
1. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di derubricare il reato di sequestro di persona in quello meno grave di violenza privata facendo proprie le dettagliate argomentazioni espresse dal giudice di primo grado, che riportava testualmente nel corpo della motivazione della sentenza di appello.
La motivazione è legittima considerato che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso. (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso e altri, Rv. 241062; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci e altri, Rv. 255392).
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di primo grado ha affermato che "AO ha offerto in favore della persona offesa, che l'ha accettata, una congrua somma a titolo di risarcimento del danno", senza tuttavia apprezzare la circostanza sotto il profilo della configurabilità della attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n.
6. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 in quanto "la formale offerta fata da AO venne inizialmente accettata, ma poi venne ritenuta insufficiente da parte della persona offesa, sicché non è possibile ritenere sussistente la predetta attenuante".
La motivazione del giudice di appello, che disconosce l'attenuante dell'intervenuto risarcimento del danno in base al mero ripensamento della persona offesa che, dopo aver accettato e trattenuto la somma di denaro offerta dall'imputato, l'ha reputata "insufficiente", contrasta con il costante orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, la valutazione della sussistenza del requisito della congruità ed integralità del risarcimento dei danni è sempre rimessa all'apprezzamento del giudice che non può abdicare alla propria autonoma potestà di giudizio anche in presenza di accordi transattivi o, all'opposto, di dichiarazioni della persona offesa di non adeguatezza dell'offerta risarcitoria dell'imputato, considerato anche il profilo oggettivo e comparativo della attenuante in oggetto, integrata da una attività riparatoria di grado corrispondente al danno materiale e morale cagionato dal reato (in senso conforme Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Corsini e altri, Rv. 254880).
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. In tema di modalità di applicazione delle circostanze nel reato continuato, deve essere ribadita la regola che la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla più grave delle violazioni al fine di stabilire la pena base, mentre delle circostanze attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi si deve tenere conto soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base. (Sez. 2, n. 7818 del 11/03/1992, P.M. in proc. Serra, Rv. 191062). Nel caso in esame il giudice di appello, dopo aver escluso l'aggravante dei futili motivi, ha confermato l'applicazione di attenuanti generiche con giudizio di equivalenza nonostante la pena base fosse stata determinata in relazione al reato di detenzione e porto illegale di pistola, privo di aggravanti.
La sentenza pertanto deve essere annullata limitatamente alla attenuante del risarcimento del danno ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello perché proceda a nuovo giudizio al fine di: stabilire la sussistenza o meno della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, attraverso una concreta valutazione della adeguatezza della somma di denaro consegnata dall'imputato alla persona offesa a costituire riparazione integrale dei danni cagionati dai reati di lesioni personali e sequestro di persona;
rideterminare il trattamento sanzionatorio mediante applicazione della riduzione di pena per le attenuanti generiche sulla entità della pena base determinata per il più grave reato di detenzione e porto della pistola, e tenendo conto delle stesse attenuanti generiche ai fini della determinazione dell'aumento di pena da apportare in relazione ai restanti reati unificati nel vincolo della continuazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante del risarcimento del danno e del trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sui punti anzidetti ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013