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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 792/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/09/2025, da: 1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta C.F._1 procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. MICALE TERESA (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del suo difensore 2) , nata a [...] il [...] (Cod. Parte_2
Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, per C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. MICALE TERESA (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI Il signor e la signora continuano a svolgere la stessa Pt_1 Parte_2 professione, operaio turnista lui e titolare di ditta la signora, motivo per il quale alcun sostegno economico sarà dovuto da nessun ricorrente all'altro in quanto entrambi i ricorrenti sono autosufficienti economicamente e possono provvedere anche per il futuro al proprio mantenimento in maniera indipendente. I ricorrenti, in ottemperanza all'accordo raggiunto, hanno sempre diviso a metà le spese per il proprio figlio e continuano a farlo, senza alcun problema, mantenendo e garantendo allo stesso un tenore di vita adeguato e dignitoso, assicurando altresì un rapporto equilibrato al fine di garantire la sua crescita umana e professionale. Il mutuo sulla casa familiare, sita in Acquedolci nella via Diaz 97, è stato estinto e la casa familiare è stata assegnata alla signora ove vive Parte_2 con il figlio, così come già stabilito in ricorso di separazione. I ricorrenti potranno vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e a tal fine danno atto di avere suddiviso e regolato i loro rapporti economici e did non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. FATTO Con ricorso in data 05/09/2025, i sig.ri e Parte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 06/12/1997, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati come risulta dal decreto di omologazione in atti e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
2 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
alle condizioni già Parte_1 Parte_2 esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 14/12/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
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EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 05/09/2025, da: 1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta C.F._1 procura rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. MICALE TERESA (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del suo difensore 2) , nata a [...] il [...] (Cod. Parte_2
Fisc. ), parte rappresentata, assistita e difesa, per C.F._3 procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. MICALE TERESA (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 del suo difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente alle seguenti
1 CONDIZIONI Il signor e la signora continuano a svolgere la stessa Pt_1 Parte_2 professione, operaio turnista lui e titolare di ditta la signora, motivo per il quale alcun sostegno economico sarà dovuto da nessun ricorrente all'altro in quanto entrambi i ricorrenti sono autosufficienti economicamente e possono provvedere anche per il futuro al proprio mantenimento in maniera indipendente. I ricorrenti, in ottemperanza all'accordo raggiunto, hanno sempre diviso a metà le spese per il proprio figlio e continuano a farlo, senza alcun problema, mantenendo e garantendo allo stesso un tenore di vita adeguato e dignitoso, assicurando altresì un rapporto equilibrato al fine di garantire la sua crescita umana e professionale. Il mutuo sulla casa familiare, sita in Acquedolci nella via Diaz 97, è stato estinto e la casa familiare è stata assegnata alla signora ove vive Parte_2 con il figlio, così come già stabilito in ricorso di separazione. I ricorrenti potranno vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e a tal fine danno atto di avere suddiviso e regolato i loro rapporti economici e did non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra. FATTO Con ricorso in data 05/09/2025, i sig.ri e Parte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi Parte_2 dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 06/12/1997, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati come risulta dal decreto di omologazione in atti e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
2 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
alle condizioni già Parte_1 Parte_2 esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 14/12/2025 Il Presidente estensore Mario Samperi
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