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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/09/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG 4510/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 24/09/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PASTORE PIETRO Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuto
Oggetto: Accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' convenuto non si costituiva in giudizio e parte ricorrente non compariva e CP_1 non forniva la prova della regolare notifica del ricorso e del decreto.
Poichè all'odierna udienza le parti non sono comparse la causa è decisa allo stato degli atti ex art 429 cpc.
La domanda è improcedibile per inefficacia degli atti introduttivi del giudizio, atteso che, in difetto della costituzione del convenuto, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, ed in mancanza di qualsivoglia impulso di parte, stante la mancata comparizione delle parti all'odierna udienza, non può essere verificata la regolare instaurazione del contraddittorio.
Ed infatti, conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, nel rito del lavoro il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Tale orientamento discende dal principio secondo cui nel rito del lavoro “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. Civ. sez Lavoro 05.02.2003 n. 3251). Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. che non necessità dell'accettazione di controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio (Cfr. Trib. Velletri sent. n. 173/23)
Su questa scia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. n.
20604/2008) hanno evidenziato che, in virtù del principio di cui all'art. 111 Cost,
a fronte di una notifica inesistente, è inapplicabile anche nel rito del lavoro un sistema sanante come quello di cui all'art 291 cpc.
La domanda deve essere, pertanto, dichiarata, improcedibile.
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 24/09/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa chiamata all'udienza del 24/09/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. PASTORE PIETRO Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuto
Oggetto: Accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/05/2025, la parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' convenuto non si costituiva in giudizio e parte ricorrente non compariva e CP_1 non forniva la prova della regolare notifica del ricorso e del decreto.
Poichè all'odierna udienza le parti non sono comparse la causa è decisa allo stato degli atti ex art 429 cpc.
La domanda è improcedibile per inefficacia degli atti introduttivi del giudizio, atteso che, in difetto della costituzione del convenuto, nonché della prova della notifica del ricorso e del decreto, ed in mancanza di qualsivoglia impulso di parte, stante la mancata comparizione delle parti all'odierna udienza, non può essere verificata la regolare instaurazione del contraddittorio.
Ed infatti, conformemente a quanto statuito dalla S.C. sul punto, nel rito del lavoro il procedimento può essere deciso con una pronuncia di mero rito, ricognitiva della inidoneità della domanda a determinare la prosecuzione del giudizio, allorquando il convenuto non si costituisca e il giudice non sia in grado di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio per la mancata produzione in giudizio del ricorso notificato (Cass. Civ. Sez Lavoro 13.08.2008 n. 21587; Cass. Civ. Sez Lavoro
04.02.2015 n. 2005).
Tale orientamento discende dal principio secondo cui nel rito del lavoro “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. Civ. sez Lavoro 05.02.2003 n. 3251). Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. che non necessità dell'accettazione di controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio (Cfr. Trib. Velletri sent. n. 173/23)
Su questa scia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. n.
20604/2008) hanno evidenziato che, in virtù del principio di cui all'art. 111 Cost,
a fronte di una notifica inesistente, è inapplicabile anche nel rito del lavoro un sistema sanante come quello di cui all'art 291 cpc.
La domanda deve essere, pertanto, dichiarata, improcedibile.
Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia di mero rito.
P.Q.M.
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 24/09/2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli