Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo, la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione processuale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal procedimento principale di quelli a carico di imputati rispetto ai quali, in concorso delle condizioni previste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale a un solo imputato siano contestati più reati, giacché allora permane, per via della connessione, l'unicità del procedimento, il quale non è suscettibile di scomposizione in tante parti quanti sono i capi d'accusa, ma deve essere definito totalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott.LA GIOIA VITO Presidente del 10.6.1999
1.Dott.MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. " ROSSI BRUNO " N. 634
3. " BA OL " REGISTRO GENERALE
4. " MP TE " N. 106333/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT MA n. il 16.02.1952
2) RI EN n. il 12.04.1963
3) RE RC n. il 12.05.1965
avverso sentenza del 17.04.1198 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI BRUNO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. CIANI, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi con le statuizioni consequenziali.
Fatto e diritto
Con sentenza del 17-4-1998 la Corte d'appello di Bologna ha adottato le seguenti statuizioni nei confronti dei tre imputati ricorrenti che qui interessano:
- Per ZI AR ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 28-5-1996 dal Tribunale di Ravenna in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 (importazione, acquisto e detenzione di cocaina e hashish), ma concedendo all'imputato circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva ha rideterminato la pena in cinque anni, sei mesi di reclusione e trentaseimilioni di lire di multa.
- Per ZO NI, ha confermato la pronuncia di condanna limitatamente ai fatti di cui ai capi B2, B9 (solo per l'acquisto di 50 gr. di cocaina), B11 (solo per la cessione di 5 gr. di cocaina) e B12 e, in concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ha rideterminato la pena in sei anni di reclusione e quaranta milioni di lire di multa.
- Per CO TI, ha confermato la pronuncia di condanna limitatamente al fatto di cui al capo C1 (detenzione e vendita di un ingente quantitativo di hashish) ed ha rideterminato la pena in quattro anni, sei mesi di reclusione e cinquanta milioni di lire di multa.
- Con il proposto ricorso per cassazione il difensore del AR deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza dichiarativa di contumacia emessa dal giudice di primo grado (primo motivo) e in ordine al diniego delle attenuanti di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 73 del D.P.R. 309/90 (secondo motivo). - Sul primo punto la corte distrettuale, premesso in fatto che il AR, ricoverato in ospedale per sospetta colica renale, fu dimesso la mattina stessa dell'udienza dibattimentale sospesa in attesa dell'esito degli accertamenti disposti, ha ritenuto ineccepibile il provvedimento del Tribunale.
Su gli altri due punti la corte anzidetta ha osservato, da un lato, che i dati relativi alla quantità, qualità e valore commerciale della droga importata e le "insidiose" modalità escogitate dai trafficanti per introdurla in Italia, erano d'ostacolo alla formulazione di un giudizio di lieve entità del fatto;
dall'altro, che la "mera rescissione" dei rapporti con ambienti criminali non era condizione sufficiente perché l'imputato beneficiasse dell'attenuante invocata e che anche la sua confessione, intervenuta quando gli effetti dell'attività illecita si erano esauriti da tempo, aveva soltanto "una valenza probatoria nell'accertamento dei reati".
- Il difensore del NI denuncia, anzitutto (motivo primo), la violazione da parte dei giudici di merito del disposto dell'art. 6/5 della legge 7-8-1997, n. 267, per avere i medesimi fondato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui ai capi B9 (acquisto di 50 gr. di cocaina) e B11 (cessione di 5 gr. di cocaina) sulle dichiarazioni rese da due imputati in procedimenti connessi, rispettivamente AR De LU e MA GI, in fase di indagini preliminari e non confermati al dibattimento, utilizzando come "altri elementi di prova" della loro attendibilità il contenuto di intercettazioni telefoniche nelle quali erano coinvolte proprio le persone la cui credibilità doveva verificarsi.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.129 cpp., sul rilievo che nonostante la non specificità delle censure mosse con i motivi d'appello alle disposizioni della sentenza di primo grado concernenti i fatti di cui ai capi B2 e B12, la corte di merito avrebbe dovuto dare conto della mancata applicazione della disposizione anzidetta e non limitarsi a ravvisare "profili d'inammissibilità dell'impugnazione".
- Sulla prima questione, ovviamente non sollevata con l'atto d'appello la corte bolognese non s'è soffermata, dedicando la sua attenzione alle critiche rivolte dall'appellante al tenore delle intercettazioni telefoniche, dalle quali si contestava soltanto l'attendibilità e la valenza probatoria.
- Sulla seconda, la corte distrettuale si è limitata a rimarcare che riguardo all'imputazione di cui al capo B2 nessuna doglianza era stata proposta ne' dal NI, ne' dal coappelante EL CO, mentre riguardo all'imputazione di cui al capo B12 solo il secondo aveva censurato la sentenza di primo grado.
- Il difensore del TI denuncia, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante processuale di cui all'art. 442, cpp relativamente all'imputazione residua di cui al capo C1, sollevando, altresì, "per quanto occorrere possa" eccezione d'illegittimità costituzionale degli artt. 438, segg. cpp per contrasto con gli artt. 3 e 24 della legge fondamentale nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione datane dalla corte d'appello, l'applicazione della riduzione di pena limitatamente ad uno dei reati contestati al medesimo soggetto.
Le residue censure riguardano la motivazione adottata nella sentenza impugnata con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80/2 del D.P.R. 309/90 e al diniego di un più favorevole giudizio di comparazione con le riconosciute attenuanti generiche. Sul primo problema la corte territoriale, anche sulla scorta di una serie di pronunce del giudice di legittimità, ha considerato inammissibile la richiesta di rito abbreviato limitata ad alcune delle imputazioni contestate in quanto in contrasto con l'intento del legislatore - tutt'altro che irragionevole, donde la declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il procedimento speciale - di soddisfare un impellente esigenza di economia processuale attraverso la definizione totale del giudizio.
- Riguardo agli altri motivi di doglianza, la corte anzidetta ha rimarcato l'elevatissimo numero di dosi droganti ricavabili dalla sostanza detenuta dall'imputato e, altresì, la gravità del fatto e la finalità di lucro perseguita dal TI nello svolgimento del losco traffico.
- I ricorsi sono destituiti di fondamento.
- Quanto al AR, il vizio di motivazione da lui dedotto è insussistente, giacché la corte territoriale ha dato ampio conto delle ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, legittima l'ordinanza dichiarativa di contumacia emessa dal tribunale, rimarcando che dagli accertamenti eseguiti sullo stato di salute dell'imputato risultò che il medesimo fu dimesso dall'ospedale la mattina stessa dell'udienza, che era stata sospesa proprio al fine di verificarne il presunto impedimento.
Dall'altro, ha spiegato con osservazioni ancorate a dati di fatto, che questa Corte di legittimità non può mettere in discussione, perché il AR non è meritevole di nessuna delle due attenuanti invocate, elencando tutta una serie di fattori, i quali appaiano sicuramente preclusi e dalla qualificazione del fatto come di lieve entità e dell'attribuzione di una qualche giuridica rilevanza alla tardiva e verosimilmente strumentale confessione dell'imputato.
- Quanto al NI, va rilevato che la corte d'appello non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge denunciate. - L'indicazione degli elementi che, secondo il comma quinto dell'art.6 della legge 7-9-1997, n. 267, non possono essere utilizzati dal giudice a conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 cpp (ora anche dai coimputati nel medesimo procedimento: Corte cost., sent. N. 361/98) deve, in base al principio generale della libera acquisizione della prova nel processo penale (arg. ex art. 189, cpp), ritenersi tassativa, sicché la corte di merito richiamando il contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali figurano come interlocutori gli stessi soggetti di cui occorreva verificare la credibilità, non ha in alcun modo infranto il dettato normativo.
- Relativamente al secondo motivo, si osserva che la corte d'appello più che di "profili d'inammissibilità" avrebbe dovuto parlare di evidente inammissibilità dell'impugnazione, se è vero che, come si legge nella sentenza gravata (cfr. pag. 13), il NI con l'atto d'appello proposto congiuntamente al coimputato EL CO non ha, per parte sua, mosso alcuna doglianza contro le statuizioni del giudice di primo grado concernenti i capi B2 e B12, rispetto ai quali risultava comunque inapplicabile il disposto dell'art. 129, cpp, ostandovi la formazione del giudicato.
- Quanto al TI, riguardo alla prima delle tre censure proposte dal difensore, va ribadito l'orientamento costante di questa Corte suprema (cfr. per tutte: Sez. VI, 5-9-1995, n. 9344 - Argentaro), secondo cui, mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione processuale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal procedimento principale di quelli a carico di imputati rispetto a quali, in concorso delle condizioni previste dalla legge, può essere applicato il rito abbreviato, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale, cioè, ad un solo imputato siano contestati più reati, giacché allora permane, per via della connessione, l'unicità del procedimento, il quale non è suscettibile di scomposizione in tante parti quante sono i capi d'accusa, ma deve essere definito totalmente.
Lo si desume chiaramente dal testo del testo dell'art. 4440/1, cpp, che consente il giudizio abbreviato solo quando, allo stato degli atti, sia possibile esaminare il processo, vale a dire provvedere in ordine a tutte le imputazioni.
La contraria soluzione, del resto, con la moltiplicazione dei processi che comporterebbe, sarebbe contraria alla ragione ispiratrice dell'istituto del giudizio abbreviato finalizzato alla rapida definizione dei processi con la prospettiva per l'imputato di beneficiare di uno sconto di pena, e a quello stesso principio generale di "ragionevolezza" cui il giudice delle leggi fa costante riferimento nell'esame delle questioni di legittimità costituzionale che gli vengono sottoposte.
- Riguardo alle residue lagnanze, va sottolineato che la corte bolognese, lungi dal sottrarsi all'obbligo di illustrare le ragioni del suo convincimento sui due punti considerati, ha elencato con chiarezza le circostanze di fatto, considerate, con insindacabile apprezzamento di merito, ostative all'esclusione dell'aggravante contestata e, altresì, alla formulazione di un più favorevole giudizio ai sensi dell'art. 69 cp, correttamente evidenziando, da una parte, l'elevato numero di dosi droganti ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta dall'imputato a fine di spaccio e il rischio per la salute pubblica derivante dalla sua diffusione tre una gran massa di consumatori;
dall'altra, la pericolosità sociale manifestata dal TI, desunta dalla gravità del fatto e dai motivi a delinquere, vale a dire tra quegli elementi, dei quali, normativamente, il giudice deve tener conto nella determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio.
Il rigetto dei ricorsi comporta, a mente dell'art. 616 cpp, la condanna dei proponenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 616, cpp, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in cancelleria il 16 luglio 1999