Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena detentiva, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato. (Conf. n. 11128 del 2014, non mass.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 485 di "hashish").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2014, n. 26474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26474 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 03/04/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 966
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 40845/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d Appello di BRESCIA;
nel proc. c:
ABASSI ANOUAR, n. 16/03/1987 in TUNISIA nonché dal medesimo;
ABASSI ANOUAR, n. 16/03/1987 in TUNISIA;
avverso la sentenza del tribunale di BRESCIA in data 9/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
lette .e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per " rigetto di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9/07/2013, depositata in pari data, il tribunale di BRESCIA, in accoglimento della richiesta di applicazione della pena proposta dalle parti, irrogava ad ABASSI ANOUAR la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e della multa di Euro 12.000,00, oltre la pena accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato, per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 ed 1 bis, perché, in concorso con altro soggetto nei cui confronti si è separatamente proceduto, detenevano a fini di spaccio 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 485 gr. (in Gavardo, il 3/10/2012).
2. Ha proposto tempestivo ricorso l'ABASSI, personalmente, impugnando la sentenza predetta e deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, mancanza di motivazione sul punto in relazione all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto non motiverebbe in ordine all'eventuale sussistenza di cause di non punibilità, non potendosi ritenere esaustiva la mera indicazione, in negativo, dell'insussistenza di tali cause, senza che siasi proceduto ad una disamina anche superficiale degli elementi specifici a carico del ricorrente.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione di legge per erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, e carenza di motivazione.
La sentenza sarebbe viziata in quanto il giudice, nel comminare l'espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, ha ritenuto il ricorrente socialmente pericoloso;
la motivazione, sul punto, sarebbe però carente in quanto fondata su mere formule di stile, in quanto lo stupefacente detenuto non era in quantità tale da denotare necessariamente l'inserimento del medesimo in particolari ambienti criminali;
non si sarebbe tenuto conto dell'atteggiamento processuale collaborativo che avrebbe consentito di scagionare il correo ne' dell'incensuratezza e della giovane età del ricorrente;
il giudice, conclusivamente, non avrebbe tenuto conto del principio affermato dalla Corte cost. n. 58/1995, che impone la valutazione in concreto della pericolosità sociale del condannato da espellere, non potendo qualificarsi come frutot di un mero automatismo.
3. Ha proposto inoltre tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di BRESCIA, impugnando la sentenza predetta e deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 3.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 126 c.p.p. e degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il giudice avrebbe applicato, senza motivare, una pena - a fronte della non modesta rilevanza del fatto -, che si attesta sul minimo edittale, diminuendola per la concessione delle attenuanti generiche, senza parimenti motivarne il riconoscimento;
sussisterebbe pertanto la violazione dell'art. 126 c.p.p. (il riferimento è, ovviamente, all'art. 125 c.p.p., riferendosi l'art. 126 c.p.p., all'assistenza del giudice fornita dall'ausiliario); la mancata esplicitazione dei motivi giustificativi dell'uso del potere discrezionale nell'applicazione della pena, violerebbe l'art. 132 c.p., mentre la mancanza di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per il calcolo della pena in base alla gravità del reato, violerebbe l'art. 133 c.p.p.. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla pena irrogata e avuto riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultando il vizio dal testo dell'atto. La sentenza sarebbe, altresì, viziata nella motivazione, in quanto contraddittoria e manifestamente illogica, ove il giudice afferma che il fatto è grave e che l'imputato è pericoloso, applicando una pena attestantesi sul minimo edittale.
4. Con il parere depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 31/12/2013, il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto rigettarsi ambedue i ricorsi;
quanto a quello del P.G., richiama la giurisprudenza di questa Corte che ritiene pacificamente che il ricorso del P.G. non può tradursi in un recesso dall'accordo, inammissibile per chi non è stato parte del processo;
quanto al ricorso dell'ANOUAR, ne viene richiesto il rigetto in quanto la motivazione dell'impugnata sentenza, pur sintetica, sarebbe comunque da ritenersi sufficiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
5. Ed invero, quanto al ricorso proposto dal PG, ambedue i motivi di ricorso proposti si appalesano inammissibili.
Anzitutto, per le ragioni già esposte dal P.G. di questa Corte nel suo parere, avendo richiamato la recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di patteggiamento, l'accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l'impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti (Sez. 6^, n. 28427 del 12/03/2013 - dep. 01/07/2013, Pg in proc. Ennaciri, Rv. 256455;
principio affermato, si noti, in una fattispecie - sostanzialmente analoga a quella in esame - in cui il Procuratore generale aveva presentato ricorso per cassazione lamentando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5).
In secondo luogo, il ricorso del P.G. si appalesa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la pena irrogata dal giudice di merito in esito all'accordo delle parti, risulta oggi - a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32/2014 - pari al massimo edittale;
risultano, dunque, superate le ragioni di doglianza proposte dal P.G. ricorrente nel ricorso.
6. Ritiene il Collegio parimenti inammissibile il ricorso dell'NO.
6.1. Ed invero, quanto al primo motivo, con cui si censura la non corretta applicazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., possono condividersi le considerazioni del P.G. di questa Corte, avendo il giudice motivato sul punto evidenziando l'insussistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Trattasi di motivazione che, seppure nella sua sinteticità, soddisfa quei requisiti minimi richiesti dalla legge per la motivazione della sentenza di patteggiamento, avendo infatti puntualizzato questa Corte che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., (Sez. 5^, n. 31250 del 25/06/2013 - dep. 22/07/2013, Fede, Rv. 256359). A ciò, peraltro, deve aggiungersi che, nella sentenza di patteggiamento, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione delle stesse (Sez. 4^, n. 33214 del 02/07/2013 - dep. 31/07/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071). E di ciò non risulta traccia nemmeno motivi di impugnazione, essendosi limitati il ricorrente a dolersi tout court della omessa motivazione circa la sussistenza di cause (non è chiaro a quali si riferisca) di non punibilità.
6.2. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, lo stesso si appalesa parimenti inammissibile, alla luce del sintetico, ma sufficiente, accertamento in concreto operato dal giudice della pericolosità sociale del reo, giustificativa dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 86, T.U. stup..
Si legge, infatti, nella motivazione dell'impugnata sentenza, che l'irrogazione del provvedimento di espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato si giustifica alla luce della gravita del fatto, in ragione dell'elevato valore ponderale della sostanza in sequestro - sintomatica di un radicato inserimento in traffici di stupefacenti di non trascurabile profilo - donde il giudizio di pericolosità sociale giustificativo del provvedimento espulsivo. Il giudice di merito, in definitiva, mostra di aver fatto buon governo dei principi, reiteratamente affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, che costituisce una misura di sicurezza personale, ex art. 215 c.p., comma 2, n. 4, può essere applicata con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli artt. 444 c.p.p., comma 1, (novellato L. n. 134 del 2003, ex art. 1) e art. 445 c.p.p., comma 1, quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria;
in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 4^, n. 42317 del 08/06/2004 - dep. 29/10/2004, Kola, Rv. 231006; Sez. 6^, n. 34438 del 12/06/2006 - dep. 13/10/2006, Mahboubi e altro, Rv. 235063).
7. Solo per completezza, infine, deve valutarsi l'eventuale riflesso della decisione della Corte Costituzionale n. 32/2014 sulla vicenda in esame. Rileva il Collegio che la pena irrogata dal giudice, non essendo stato concesso dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e trattandosi di droghe leggere (hashish), non possa considerarsi illegale;
il giudice, infatti, ha assunto quale pena base il minimo della pena prevista per il reato de quo prima dell'intervento della Corte costituzionale (anni 6 di reclusione ed Euro 27.000,00); a seguito della reviviscenza del trattamento sanzionatorio previsto prima delle modifiche apportate dalla c.d. legge Fini - Giovanardi, la pena individuata dal giudice può considerarsi come legale (per le sostanze stupefacenti contemplate nelle tabelle 2 e 4, infatti, la pena è da 2 a 6 anni di reclusione e della multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.468,00).
Può quindi trovare applicazione il principio affermato da questa stessa Sezione -sebbene con riferimento ad un caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., relativo ad una fattispecie in cui era stato riconosciuto il comma 5 dell'art. 73 citato, ma applicabile ratione materiae anche al caso in esame - secondo cui, in tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2013, art. 2, (conv. in L. n. 10 del 2014), che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui al del
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, con previsione di un regime sanzionatorio complessivamente più favorevole per la riduzione dei limiti edittali massimi della pena detentiva, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla modifica normativa non implica l'applicazione di una pena illegale qualora quest'ultima sia stata commisurata in misura prossima al minimo edittale, che è rimasto normativamente immutato (Sez. 3^, n. 11110 del 25/02/2014 - dep. 07/03/2014, Kiogwu, Rv. 258353; conf. n. 11128 del 2014, non mass.; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed Euro 6.700 di multa per la detenzione a fini non personali di gr. 180 di marijuana).
8. I ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente ANOUAR al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1500,00 (mille/500).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente AS NO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014