Sentenza 25 febbraio 1998
Massime • 3
La minaccia di cui all'art. 629 cod. pen. ben può essere anche implicita, ricavabile cioè dall'ingiustizia della richiesta, dalla personalità dell'agente, dalle circostanze ambientali, dalla posizione del soggetto passivo. Il comportamento di induzione di cui all'art. 317 cod. pen. comporta invece convincimento o suggestione (induzione per persuasione) ovvero inganno (induzione per frode); nel primo caso il soggetto passivo soggiace alla posizione di preminenza di pubblico ufficiale, il quale fa, appunto, leva sulla medesima per persuadere il privato alla dazione o alla promessa, al fine di evitare un male peggiore; nel secondo il "metus" si riduce, per effetto dell'inganno, al timore delle conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze artatamente prospettate dal pubblico ufficiale. Ne consegue, in tema di rapporti tra concussione ed estorsione, che il solo comportamento di induzione per inganno, idoneo a realizzare l'elemento materiale per il primo reato, non lo è anche con riguardo al secondo; ogni altro atteggiamento di minaccia, esplicita od implicita, può invece integrare la condotta di entrambe le fattispecie criminose.
L'oggetto della tutela penalistica, in tema di millantato credito, è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione e pertanto unica parte offesa è quest'ultima e non già chi abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato.
In tema di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l'apprezzamento della lesione soggettivamente subita dal danneggiato può rilevare solo se la valutazione intrinseca del danno non sia di per sè significativa di notevole gravità.
Commentario • 1
- 1. Estorsione - dipendente obbligato ad accettare retribuzione deterioreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/1998, n. 5569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5569 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente DE 25.2.98
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " UG EL " N. 2
3. " UG CE " REGISTRO GENERALE
4. " UL FE " N. 20148/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ferrovie DElo Stato, Società di Trasporti e Servizi;
ER LE, nato in [...] l'[...];
ST TO, nato in [...] l'[...];
RC TO, nato in [...] il [...];
NC RA, nato in [...] il [...];
AN ZI, nato in [...] il [...];
AN GI, nato in [...] il [...];
PI AC, nato in [...] il [...];
OC GI, nato in [...] il [...];
RA OC ER, nato in [...] il [...];
FI PP, nato in [...] il [...];
De IC RU, nato in [...] il [...];
LI NZ, nato in [...] S. Giovanni il 23.6.31. avverso la sentenza emessa il 18.11.96 dalla Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. FE
Udito l'avv. Greco per la parte civile FF. SS. e l'avv. Tuso per la parte civile CO.DE.MI. S.p.a. nonché per la parte civile De IC RU, i quali difensori hanno richiamato le conclusioni scritte all'uopo depositate.
Udito il Pubblico Ministero in persona DE Sost. Proc. Gen. dott. G. Iacedola che ha concluso: per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi DEle FF.SS. e di ER LE;
per il rigetto dei ricorsi di ST, RC, De IC, FI, NC, AN, PI, e LI;
per l'annullamento con rinvio L'impugnata sentenza nei confronti di AN sul punto relativo alla riconosciuta aggravante L'art. 61 n. 7 c.p. con rigetto nel resto;
per l'annullamento con rinvio L'impugnata sentenza per OC e RA.
Uditi i difensori: avv. Catalano per il AN che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
l'avv. Mazzarita per AN, PI e OC che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. Lanzi e l'avv. Coppi per il RA che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. Iuso per il De IC ed il LI che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv. U Giannangeli per il ST che ha concluso chiedendo l'accoglimento DE ricorso.
Svolgimento DE procedimento.
Con sentenza 5.2.94 il Tribunale di Milano - procedendo col rito di cui al c.p.p. 1930 - dichiarava ST NT, RC TO, NC RA, AN ZI, PI AC, OC GI, RA OC responsabili dei reati loro ascritti di concussione aggravata, continuata ex artt. 81, 317, 61 n. 7 c.p. ai danni DEle imprese DE gruppo facente capo a De IC
RU, operanti nel settore dei lavori pubblici;
dichiarava AN GI responsabile DE reato ascrittogli di millantato credito aggravato e continuato ex artt. 81, 346 c. 1 e c. 2, 61 n. 7 c.p. ai danni DE predetto De IC RU;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER LE in ordine al reato di cui all'art. 318 c.p. , così modificata l'originaria contestazione ex art. 317 c.p.,
per intervenuta prescrizione;
dichiarava De IC RU, LI NZ e FI PP responsabili dei reati loro ascritti di corruzione continuata di cui agli artt. 319 e 321 c.p. Condannava i suddetti a pene ritenute di giustizia, ravvisata per il ST ed il RC la continuazione con fatti di cui ad una precedente condanna;
li condannava altresì al risarcimento dei danni morali contestualmente liquidati e di quelli materiali da liquidarsi in separato giudizio, in favore DEle parti civili, con assegnazione di provvisionale.
A seguito di gravame proposto dagli imputati nonché dalle parti civili Ministero dei Lavori Pubblici e Ferrovie DElo Stato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 18.11.96, escludeva per il AN taluni episodi addebitatigli, rideterminando per i residui il trattamento sanzionatorio;
escludeva per il NC ed il AN l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c. p., riducendo le pene loro inflitte;
qualificava come estorsione continuata i fatti ascritti originariamente al RA a titolo di concussione continuata (capo 240) , ferma restando l'affermazione di responsabilità per concussione con riguardo ad un diverso singolo episodio (capo 241) e rideterminava la pena per il predetto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti DE De IC, DE FI e DE LI per intervenuta prescrizione;
emetteva ulteriori condanne in favore DEle parti civili e confermava per il resto l'impugnata pronuncia. Avverso la decisione DE Giudice di II grado hanno proposto ricorso per Cassazione tutti i citati imputati nonché le Ferrovie DElo Stato, nei termini che infra verranno riportati.
Motivi di ricorso e ragione DEla decisione.
Innanzitutto deve dichiararsi l'innammisibilità dei ricorsi DEle Ferrovie DElo Stato e di ER LE per mancata presentazione dei motivi ex art. 201 c.p.p. 1930 Ciò posto, prima di considerare le altre impugnazioni, è opportuno segnalare in quanto ciò potrà essere di volta in volta richiamato che i giudici di merito nel ritenere la responsabilità degli imputati a titolo di concussione, e così pure di favoreggiamento ed estorsione, si sono basati: sulle accuse DE De IC e DE LI (quest'ultimo direttore tecnico DEla CO.DE.MI s.p.a. di cui il primo era amministratore); sulle risultanze DEla contabilità occulta L'intero gruppo societario facente capo al De IC;
sulle dichiarazioni L'OR e DE AC (rispettivamente addetti alla contabilità occulta ed a quella ufficiale), che ebbero a decodificare le relative sigle dietro le quali erano celati i nomi dei soggetti pubblici che avevano ricevuto denaro. Al di là di ulteriori elementi a carico di ciascun imputato, è stato evidenziato come le suddette risultanze avessero valore probatorio rilevandosi, in particolare,: che esse si riscontravano tutte vicendevolmente;
che la contabilità occulta doveva ritenersi genuina e veritiera in quanto redatta, non per uso esterno, in epoca in cui neppure era ipotizzabile un'indagine giudiziaria e perché rinvenuta per caso, indipendentemente dalla volontà di chi l'aveva predisposta;
che l'istruttoria formale aveva accertato l'effettiva disponibilità da parte DE De IC DE denaro in coincidenza colle singole appostazioni di uscita DEla suddetta contabilità; che le accuse DE De IC, all'uopo utilizzate, erano precise e circostanziate e che talune sue iniziali reticenze erano state da lui chiarite. Con riguardo agli episodi di corruzione, confermata la valenza DEla contabilità occulta per quanto concernente le addebitate dazioni, si è invece esclusa la credibilità DE De IC e DElo LI sulle causali DEle dazioni stesse, in quanto le relative dichiarazioni erano smentite da altri elementi.
Può procedersi quindi all'esame DEle singole posizioni. ST TO
È stato ritenuto responsabile di concussione continuata per avere egli - quale ingegnere capo aggiunto presso il Provveditorato alla Opere Pubbliche di Milano, bloccando o minacciando di bloccare la formazione DEle attestazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori concernenti appalti affidati alle imprese DE gruppo De IC e quindi di ritardare i pagamenti costretto o indotto il De IC a consegnarli dall'80 all'84 varie somme di denaro;
con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per tutte le dazioni, tranne che per una inferiore ai 20 milioni (ammontare complessivo DEle erogazioni: lire 1.224.150.000).
In ricorso ha dedotto:
I - Motivazione apparente, illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta sussistenza di concussione anziché di corruzione. II - Mancata assunzione di prova decisiva.
In particolare, con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato omessa considerazione DEla circostanza che, in realtà, nessun s.a.l. (stato avanzamento lavori) era risultato liquidato in ritardo e che i testi escussi avevano escluso un siffatto evento. La censura è infondata.
La Corte di Appello, invero, ha posto in luce che le deposizioni invocate dal ricorrente non potevano rilevare, essendo decisiva la circostanza che il pubblico ufficiale fosse comunque in grado di esercitare pressioni sull'appaltatore allungando i tempi tecnici DEle varie operazioni, sia pur nei limiti consentiti dalla normativa DE settore (tempi che variavano dai 45 ai 135 giorni): in tale ottica i blocchi o ritardi , ribaditi concordemente dal De IC, dal AC e dal LI, non dovevano intendersi in senso stretto, con riguardo alla scadenza dei termini legali, ma con riferimento a situazioni in cui gli incombenti, che costituivano il presupposto per l'emissione degli stati di avanzamento, venivano artificiosamente dilatati.
D'altro canto le ulteriori censure all'attendibilità attribuita al De IC ed al RC (coimputato che ebbe a coinvolgere ed a smentire il ST) si risolvono nel proporre apoditticamente una valutazione diversa da quella operata dai giudici di merito con considerazioni precise e logiche - e pertanto insindacabili - relative: alle convergenza DEle accuse dei predetti tra di loro nonché con quelle DE LI e DE AC;
al conforto derivante per le stesse dall'entità DEle somme percepite, inconciliabile con ipotesi di corruzione;
alle funzioni svolte dal ST, che non lasciavano spazio a libera determinazione DE De IC. Infondato è DE pari il secondo motivo;
a fronte di emergenze, come si è visto correttamente ritenute risolutive e fra l'altro non tutte prese in considerazione dal ricorrente, risulta giustificato l'omesso rinnovo DE dibattimento, istituto a carattere eccezionale anche nella vigenza DE precedente codice di rito, stante la presunzione di completezza L'istruzione dibattimentale di I grado. RC TO.
È stato ritenuto responsabile di concussione continuata per avere egli - quale geometra alle OO.PP di Milano, bloccando o minacciando di ritardare la formazione DEle attestazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori concernenti gli appalti affidati ad imprese DE gruppo De IC e quindi di ritardare i pagamenti - costretto o indotto il De IC a consegnargli dall'80 all'84 varie somme di denaro, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 C.P. per le dazioni superiori ai 20 milioni (ammontare complessivo DEle erogazioni: lire 243.550.000).
Ha dedotto i seguenti motivi.
I - Mancanza, erroneità, contraddittorietà DEla motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla mancata assoluzione con formula ampia.
All'uopo è stata censurata la rilevanza attribuita alla contabilità occulta, alle accuse DE ST ed alla consistenza DE patrimonio L'imputato.
La denuncia deve essere disattesa perché con la medesima il ricorrente si è limitato a proporre una valutazione dei dati suddetti divergente da quella operata dalla Corte di Appello con precise argomentazioni - che in realtà non sono state sottoposte a specifica critica - relative: alla valenza, secondo quanto in premessa riportato, DEla contabilità; alla corrispondenza tra quest'ultima e le accuse DE De IC e DE LI;
all'incompatibilità, tra le operazioni bancarie e gli acquisti immobiliari DE RC, accertati nel corso L'istruttoria formale, con i redditi DE medesimo.
II - Identico vizio di cui sopra con riguardo alla omessa derubricazione DE reato ascritto in corruzione propria o impropria. Anche questo motivo è infondato.
I Giudici di merito correttamente hanno ravvisato ipotesi di concussione alla luce DEle accuse dei soggetti di cui sopra, DE ruolo svolto dall'imputato (quale responsabile DEla contabilità che costituiva il presupposto dei s.a.l. e dei certificati di pagamento, che dovevano poi essere approvati dal ST) che gli attribuiva forza costrittiva all'erogazione DEle tangenti pretese, così come con precisione narrato dal LI ed infine, quale dato di contorno, DE sintomatico valore di una pregressa condotta DE RC accertata, con sentenza passata in giudicato, siccome posta in essere con modalità identiche a quelle ora individuate. Il ricorrente, dal canto suo, ha contestato i citati argomenti con apodittiche affermazioni di irrilevanza.
III - Carenza di motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza DEle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La denuncia è inammissibile perché manifestamente infondata e generica non essendo state esaminate le plurime ragioni DEla decisione sul punto.
IV - Violazione L'art. 489 bis c.p.p. 1930; carenza di motivazione sulla mancata revoca DEla provvisionale.
Al proposito è stato assunto che non sussistevano elementi per definire l'entità DEla somma assegnata.
La doglianza è infondata posto che il provvedimento de quo è sottratto alla regola L'art. 278 c.p.c., il quale prescrive che la provvisionale sia contenuta nei limiti DEla quantità per cui il giudice ritiene già raggiunta la prova (Cass. 26.10.83 n. 0 8911 RV 160863; Cass.
4.11.89 N. 15070 Rv 182435). A ciò aggiungasi che l'assegnazione alla parte civile di una somma ex artt. 489 e 489 bis c.p.p. 1930 costituisce una pronuncia discrezionale ed insindacabile in Cassazione, che neppure esige circostanziata motivazione: invero trattasi di pronuncia meramente DEibativa, priva di efficacia di giudicato in sede civile. (Cass. 15.7.82 n. 0 6993 RV 154654; Cass. 7. 12.82 n. 11844 RV 156594; Cass. 13. 6.89 n. 0 5570 RV 181527).
NC RA
La Corte di Appello ha confermato l'affermazione di responsabilità di tale imputato per il reato di concussione continuato, per avere egli - quale capo ufficio amministrativo presso il Provveditorato OO.PP. di Venezia, bloccando o minacciando di bloccare le formazioni DEle attestazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori DEle perizie concernenti gli appalti DEle case circondariali di Vicenza e Verona, affidati alle imprese DE gruppo De IC - costretto o comunque indetto il De IC a consegnargli, tramite il LI, per due volte lire 10 milioni ed in altra occasione lire 20 milioni;
ha escluso l'aggravante di cui all'art. 62 n. 7 e ribadito il diniego DEle attenuanti generiche.
L'imputato ha dedotto i seguenti motivi:
I. mancanza e contradditorietà di motivazione sulla prova L'ultima dazione di denaro e comunque sulla sussistenza di concussione.
In particolare ha censurato la ritenuta attendibilità DE LI che pure era stata negata con riguardo ad altro imputato (il TA). La denuncia è infondata in quanto la Corte di Appello ha ampiamente giustificato il proprio giudizio positivo sulla credibilità DE LI in ordine a tutti i versamenti riferiti al NC ed alle richieste intimidatorie e minacciose attribuite al medesimo. All'uopo ha richiamato plurimi dati idonei a confortare le accuse in questione, di per sè circostanziate: le ammissioni L'imputato sulla ricezione dei primi due importi;
le risultanze DEla contabilità occulta (valendo per queste le considerazioni riportate in premessa); le dichiarazioni L'OR; l'attività e le funzioni svolte dall'imputato nei vari cantieri, emergenti da numerose attestazioni a sua firma idonee a smentire proprio le diverse affermazioni DE ricorrente sul punto.
Nel suddetto DEineato quadro si palesa DE tutto irrilevante la circostanza che il LI sia stato ritenuto inattendibile nei confronti di un altro imputato, diversi evidentemente essendo i presupposti DEla relativa valutazione e non rientrando tra i compiti di questa Corte operare raffronti tra posizioni indipendenti. II. Contradditorietà di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego DEle attenuanti generiche ed all'aumento di pena ex art. 61 c.p. L'ultima contestazione, relativa alla continuazione, è inammissibile perché non operata in grado di appello.
Per il resto il motivo è fondato.
La Corte di Appello ha negato valenza, ai fini DEla concessione DEle attenuanti generiche, alla confessione L'imputato in quanto limitata a due sole dazioni e comunque tardiva. Deve peraltro riconoscersi che la stessa Corte ebbe ad utilizzare tale parziale confessione quale dato di riscontro alla attendibilità DEla contabilità occulta e DEle dichiarazioni DE LI: di conseguenza la motivazione de qua non appare coerente ed al contempo, nell'ambito DEla stessa, il richiamo alla reiterazione DEla condotta perde a sua volta rilevanza, dovendosi valutare che il numero DEle erogazioni non fu oggettivamente elevato. S'impone pertanto l'annullamento DEla gravata sentenza sul punto, con rinvio ad altra sezione DEla Corte di Appello di Milano: tale giudice procederà a nuovo esame DEla questione senza incorrere nel rilevato vizio di incongruenza.
PI AC
La Corte di Appello ha ribadito la responsabilità DE predetto per il reato di concussione continuata aggravata ex artt. 81, 317, 61 n. 7 c.p. per avere egli, quale funzionario DEle OO.PP. di Venezia e direttore dei lavori DE carcere di Vicenza - bloccando o minacciando di ritardare la formazione DEle attestazioni relative allo stato di avanzamento di lavori relativi all'appalto per il carcere suddetto, affidato ad imprese DE gruppo De IC e conseguentemente di ritardare l'erogazione DEle somme spettanti - costretto o comunque indotto il De IC ed il LI a consegnargli varie somme dall'82 all'86 per complessive lire 255.000.000, con l'aggravante DE danno di patrimoniale gravità per i versamenti non inferiori a lire 20 milioni.
L'imputato ha dedotto i seguenti motivi.
I - Difetto di motivazione in ordine alla attendibilità DE De IC ed alla documentazione contabile.
Il motivo è infondato.
Oltre alle corrette argomentazioni in premessa riportate sulla portata di siffatti elementi, i giudici di merito, con specifico riguardo al PI, hanno posto in luce come le 14 precise e costanti accuse DE De IC nonché DE LI fossero tra loro assolutamente coincidenti ed altresì confortate dalle risultanze DEla contabilità occulta e dalle dichiarazioni DEla dipendente IN. Al contempo, si è adeguatamente valutata, con richiamo agli atti a firma DElo stesso imputato (menzionati nell'ordinanza di rinvio a giudizio), l'effettiva potenzialità di quest'ultimo di esercitare pressioni sul De IC in relazione proprio all'appalto DE carcere di Vicenza.
Nel DEineato quadro, il riferimento alla circostanza che ben sei imputati avessero patteggiato si palesa semplice argomentazione di contorno e non già, come assunto dal ricorrente, quale unico supporto alla ritenuta credibilità DE De IC.
D'altro canto, nella convergenza di plurimi e specifici elementi, la diversa portata, che il PI, omettendo di esaminare tutte le ragioni DEla decisione, vorrebbe attribuire a determinate circostanze, diviene improponibile in questa sede. II - Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al negato rinnovo DE dibattimento al fine di dimostrare l'origine lecita dei versamenti riscontrati nella documentazione bancaria relativa al ricorrente.
La censura deve essere disattesa.
Stante il carattere eccezionale L'istituto in questione, l'art. 520 c.p.p. 1930 espressamente subordinava (come attualmente il nuovo codice) lo stesso al presupposto che il giudice ritenesse di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Nel caso specifico, avendo la Corte territoriale evidenziato dati (quelli riportati sub. 1) di per sè decisivi, l'esclusa ammissione di prove in ordine alla situazione patrimoniale L'imputato risulta corretta: ciò perché tale situazione assumeva comunque carattere marginale rispetto ai già raggiunti accertamenti, i quali, comunque, non avrebbero potuto essere inficiati dall'esito dei nuovi incombenti. Inoltre, a fronte di individuata precisa corrispondenza tra plurime appostazioni contabili e versamenti effettuati sui conti DE PI, ogni dimostrazione di lecita provenienza dei propri cespiti avrebbe avuto di necessità significato limitato, non idoneo a capire l'intera formazione DE patrimonio DE predetto. III - Difetto di motivazione sulla possibilità concussiva DE PI, sulla coincidenza tra dazioni e versamenti, sulla qualificazione dei fatti.
Il motivo è generico.
Il ricorrente si limita, invero, ad apodittica affermazione di non essere stato in grado di porre in essere comportamenti intimidatori. La Corte territoriale, dal canto suo, ha invece dato atto di avere controllato sul punto la credibilità DE De IC e DE LI con preciso riguardo agli atti d'ufficio posti in essere dal PI, riportati nell'ordinanza di rinvio a giudizio: l'art. 317 c.p. risulta pertanto essere stato legittimamente applicato. Nè rileva la deduzione, anch'essa priva di specificità, di versamenti sui conti DE PI non collegabili alle dazioni segnalate dalla contabilità: basti ribadire che eventuali diversi incrementi patrimoniali che l'imputato può aver raggiunto al di fuori DE rapporto col De IC non valgono a sminuire la portata DEle riscontrate erogazioni in suo favore. Il ricorrente DE resto omette di prendere in esame le evidenziate coincidenze relative a versamenti di numero ed entità considerevole.
IV - Violazione L'art. 61 n. 7 c. e difetto di motivazione sul punto.
La censura è infondata sotto entrambi i profili.
L'aggravante è stata ritenuta per le dazioni non inferiori ai 20 e 30 milioni: ne' rispetto a tale misura può invocarsi la capacità economica DE De IC, la quale costituisce elemento sussidiario di valutazione dovendosi considerare la obiettiva rilevanza di tali somme rapportate agli anni di cui all'imputazione. Al proposito si segnala che, secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di applicazione DEla circostanza aggravante DE danno patrimoniale di rilevante gravità, l'apprezzamento DEla lesione soggettivamente subita dal danneggiato può rilevare solo se la valutazione intrinseca DE danno non sia di per sè significativa di notevole gravità (Cass.
3.12.83 n. 10419 RV 165541; Cass. 16.5.87 n. 0 6294 RV 176005, Cass. 18.7.88 n. 0 8098 RV 1788759). V - Violazione art. 62 bis c.p. e relativo difetto di motivazione. La denuncia è inammissibile in quanto si risolve in generiche affermazioni di fatto sulla sussistenza di elementi favorevoli all'imputato; al contempo va sottolineato che il ricorrente non ha esaminato le ragioni DEla decisione sul punto, ancorate a criteri corretti ai sensi L'art. 133 c.p.p., rappresentati dalle modalità DEla condotta, dal potrarsi DEla stessa e dall'allarme ad essa connesso.
VI - Difetto di motivazione sulle statuizioni civili. Al proposito si è censurata la mancata valutazione DEla circostanza che la commissione ministeriale dei LL.PP. avesse accertato la congruità dei prezzi DEle varie opere appaltate.
Il motivo - che evidentemente si riferisce solo alla condanna generica al risarcimento dei danni materiali in favore L'Amministrazione dei lavori pubblici (e non già a quella in favore DEla MI e DE De IC ne' a quella relativa ai danni morali liquidata alla predetta Amministrazione) - è manifestamente infondato.
Ai fini di una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non è necessario che la parte civile provi la effettiva sussistenza di pregiudizio ed il nesso di causalità tra questo e l'azione L'autore L'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass.
5.11.84 n. 0 9583 Rv 166501; Cass. 17.8.90 n. 11497 RV 185130, Cass. 26.8.94 n. 9266 RV 199071). orbene nel caso concreto non v'è dubbio che, come evidenziato dalla Corte di Appello, la condotta concussiva possa avere inciso, ai danni DEla committente P.A non fosse altro che per effetto DE costo inerente alle perizie suppletive resesi necessarie. AN ZI
È stato ritenuto responsabile in I grado di concussione continuata ed aggravata ex artt. 81, 317, 61 n. 7 c.p. per avere egli - quale ingegnere collaudatore, capo DE Servizio Tecnico per l'edilizia penitenziaria e membro DE Comitato Paritetico presso il Ministero LL.PP., minacciando di ritardare il collaudo DEle opere relative ad appalti affidati ad aziende DE gruppo De IC in relazione ai cantieri DEla Questura di Milano e DE Carcere di Vigevano e quindi di ritardare l'erogazione DEle somme spettanti - costretto o comunque indotto il De IC a consegnarli dall'85 all'86: lire 20 milioni, lire 10 milioni e poi ancora lire 10 milioni;
con l'aggravante DE danno patrimoniale di particolare gravità in relazione al primo importo. La Corte di Appello ha escluso la suddetta circostanza. L'imputato ha proposto i seguenti motivi. I - Difetto ed illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità DE De IC circa la possibilità DE AN di incidere sugli appalti MI e pertanto in ordine alla ricorrenza di concussione.
Le censure sono infondate.
La Corte di Appello ha puntualizzato come le accuse DE De IC avessero trovato conferma nelle risultanze DEla contabilità occulta (decifrata dall'OR) la quale, oltre al riferimento al AN, conteneva specifica indicazione DEle opere a cui le dazioni andavano attribuite;
DE pari ha posto in luce come l'attività istituzionale L'imputato in relazione a tali opere, quale attestata dalla documentazione sequestrata ed acquisita in istruttoria e nel corso DE giudizio, fosse tale da giustificare nel De IC il "metus" dallo stesso riferito: tale soggetto pertanto doveva ritenersi credibile anche in ordine alla causa DEle erogazioni.
In termini assolutamente plausibili - e pertanto insindacabili - si è DE resto affermato che le incertezze DE De IC, sulle modalità DEle materiali consegne, erano nell'esposto quadro prive di rilevanza, in quanto marginali;
al contempo è stato evidenziato come l'intento di calunnia, invocato dal ricorrente a carico L'accusante, non fosse ipotizzabile proprio in considerazione DEla circostanza che le relative registrazioni erano state effettuate in contabilità destinata a rimanere segreta. Manifestamente infondata è poi la doglianza, contenuta anch'essa in questo motivo, di violazione DE principio di correlazione tra sentenza ed accusa: l'accertamento DEle specifiche funzioni DE AN a cui è stata collegata l'attività intimidatoria DE medesimo, risulta, contrariamente all'assunto DE ricorrente, operata in piena aderenza a quanto contestato nell'imputazione. II - Difetto di motivazione sul diniego DEle attenuanti generiche e violazione L'art. 62 bis.
La censura è DE tutto generica omettendo il ricorrente di prendere in esame le pur corrette argomentazioni dei giudici di merito in ordine a tale questione.
III - Difetto di motivazione sulle statuizioni civili. Il motivo è stato proposto con richiamo alle deduzioni al riguardo operate PI: di conseguenza vale quanto osservato trattando DEla posizione di quest'ultimo.
OC GI.
La Corte di Appello ha confermato la responsabilità di questo imputato per il reato di concussione continuata aggravata ex artt. 81, 317, 61 n. 7 c.p. per avere egli - quale primo dirigente L'ufficio programmi e piani DE Ministero LL.PP., bloccando o minacciando di ritardare, anche nella sua qualità di membro DE Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria, l'iter DEle pratiche relative ad appalti affidati ad aziende DE gruppo De IC e quindi di ritardare l'erogazione DEle somme spettanti - costretto o indotto il De IC a consegnargli dal '79 all '84 plurime somme, con l'aggravante DE danno patrimoniale di particolare gravita' per le dazioni superiori a lire 30 milioni (totale complessivo DEle dazioni lire 398.000.000).
Il OC ha dedotto i seguenti motivi.
I - Difetto di motivazione sull'attendibilita' attribuita al De IC ed alla documentazione occulta.
Nel puntualizzare l'infondatezza DEla censura si richiamano le corrette e logiche considerazioni dei giudici di merito, riportate in premessa, relative alla valenza ed al significato dei suddetti dati;
le ragioni DEla decisione sul punto non sono state DE resto specificatamente esaminate dal ricorrente.
II - Difetto ed illogicità di motivazione in ordine alla posizione DE OC;
violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. Al proposito è stata denunciata omessa considerazione L'inesistenza di potere, in capo all'imputato, di incidere sulla posizione DE De IC e DEla incompatibilità DEle date DEle presunte dazioni con la di lui attività.
La doglianza va disattesa.
I Giudici di merito invero hanno, in termini congrui - con preciso richiamo, oltre che a talune ammissioni DE OC stesso, ai verbali di riunione DE Comitato Paritetico ed agli atti concernenti i cantieri di costruzione DEle carceri appaltate al gruppo De IC - evidenziata la continuità L'intervento DE ricorrente, dal '77 all'83, nei citati cantieri in coerenza con le opere di riferimento segnalate nella contabilità occulta con riguardo ai vari esborsi riferiti al predetto. In particolare si è specificato che al OC spettava, nella qualità di membro DE menzionato Comitato, controllare i lavori ed esprimere pareri rilevanti per la posizione L'appaltatore: di conseguenza il collegamento di tutte le dazioni, attestate dalla contabilità occulta, alle segnalate funzioni, conformemente alle accuse DE De IC, si palesa DE tutto giustificato e quindi insindacabile.
Nel DEineato quadro la mancanza di coincidenza assoluta tra le dazioni e gli atti di ufficio DE OC, è stata spiegata con logica argomentazione i rilevandosi che le registrazioni potevano essere avvenute con un certo scarto temporale rispetto ai versamenti e che le tangenti venivano corrisposte successivamente all'attività DE AC (tant'è che egli effettuava solleciti telefonici). In quest'ottica, con esame puntuale di talune erogazioni (specificatamente contestate), è stata segnalata la non decisività DE fatto che esse fossero avvenute dopo che il OC aveva lasciato, al 31.1.83, l'incarico di membro DE Comitato Paritetico: ciò in quanto egli ricopriva comunque la qualifica al momento L'aggiudicazione.
Nè vale l'assunto DE ricorrente secondo cui la Corte Territoriale in questo modo avrebbe violato il principio di correlazione tra sentenza ed accusa attribuendo all'imputato un comportamento relativo all'affidamento dei lavori e non già al controllo degli stessi come contestato.
In realtà la Corte di Appello non ha addebitato al OC una siffatta condotta, ma ha semplicemente ravvisato la possibilità DElo stesso di influire sulle pratiche concernenti gli appalti DE De IC, così come enunciato nell'imputazione, essendo egli deputato a dare pareri sulle relative opere non solo al momento DEla consegna, ma altresì nel corso DEla loro realizzazione. Pertanto, in questo contesto e per tali effetti, si è legittimamente segnalata la qualifica in questione come esistente sin dal momento L'aggiudicazione e si è esclusa la rilevanza DEla circostanza che essa fosse poi venuta meno al termine dei lavori, dovendosi d'altro canto (come in precedenza puntualizzato) ricollegare le dazioni, al di là DEla data DEla loro registrazione nella contabilità segreta, alla pregressa attività DE OC. A ciò aggiungasi che i Giudici di merito hanno comunque valutato che l'imputato, anche dopo la data DE 31.1.83, continuò a svolgere presso il Ministero dei LL.PP. un importante servizio tecnico di coordinamento e di ispezione dei cantieri. Con riguardo a quest'ultimo profilo, deve riconoscersi siccome conseguenziale l'avere individuato una conferma DE perdurare DEla rilevanza DEle funzioni DE OC per il De IC nel parallelo protrarsi dei rapporti tra tali soggetti, attestato dalle agende sequestrate nella sede DEla CO.DE.MI.
Le riportate argomentazioni giovano altresì a dimostrare che le affermazioni DE De IC - secondo cui le dazioni avvenivano nei cantieri - non potevano, come vorrebbe sostenere il ricorrente, dirsi smentite DE fatto che alla data attribuita al versamento nelle registrazioni occulte, il OC non facesse più parte DE Comitato Paritetico: l'attendibilità L'accusatore, pertanto, neppure sotto codesto profilo risulta inficiata.
Le ulteriori censure, di cui al motivo in esame, in ordine alla significatività attribuita al patrimonio DE OC ed alla credibilità riconosciuta all'OR, sono inammissibili poiché l'impugnante omette di considerare le decisive ragioni DEla decisione dei giudici di merito e cioè: la sproporzione DE suddetto patrimonio coi redditi DE ricorrente non risultando, come evidenziato nella sentenza di I grado richiamata da quella di appello, in particolare giustificato l'acquisto L'immobile alla cui successiva vendita si vorrebbe collegare l'incremento dei conti correnti;
il disinteresse L'OR risultato estraneo a qualsiasi condotta corruttiva o concessiva;
i compiti di quest'ultimo idonei a giustificare la conoscenza di quanto riferito nonché la precisione DEle sue dichiarazioni.
III - Difetto ed illogicità di motivazione sulla ritenuta sussistenza L'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.; violazione di tale norma.
IV - Difetto ed illogicità di motivazione in relazione al diniego DEle attenuanti generiche.
V - Difetto di motivazione sulle statuizioni civili. Siffatte denuncie sono state tutte proposte negli stessi termini di cui al IV, V e VI motivo dal PI: valgono di conseguenza le considerazioni ivi svolte.
RA OC
La Corte di Appello lo ha ritenuto colpevole di estorsione aggravata ex artt. 629, 61 n. 7 c.p. per avere egli - quale segretario particolare DE Ministro dei Trasporti, minacciando di creare intralci all'espletamento DEle pratiche relative ad appalti affidati al gruppo De IC con conseguente ritardo nell'erogazione dei corrispettivi dovuti - costretto il De IC a consegnargli complessive lire 380 milioni (dal 14.11.84 all'8.4.86). I fatti sono stati così qualificati, a modifica L'originaria imputazione di concussione continuata aggravata (capo 240), essendosi escluse la qualifica di pubblico ufficiale nel RA (non rilevando ai sensi DEla allora vigente legislazione quella eventuale di incaricato di pubblico servizio) nonché la sussistenza di continuazione nel di lui comportamento (alla luce L'unico contesto in cui erano intervenute la richiesta e la promessa). L'imputato è stato inoltre ritenuto responsabile ex artt. 110, 317, 61 n. 7 c.p. di un episodio di concussione (capo 241) perché - in concorso con TO DO, Presidente DEle Ferrovie DElo Stato, minacciando di intralciare la prosecuzione di lavori relativi agli appalti affidati dalle FF.SS. alle imprese DE gruppo De IC - chiedeva al De IC e faceva consegnare al TO lire 100 milioni.
Il RA ha dedotto i seguenti motivi.
I - Carenza di motivazione, travisamento DE fatto e violazione L'art. 192 c.p.p. 1988. Al proposito, con riferimento alla sussistenza dei fatti, è stata censurata la rilevanza probatoria attribuita alle appostazioni DEla contabilità occulta ed alle accuse DE De IC denunciandosi che era mancata valutazione adeguata dei suddetti dati e che gli stessi erano stati erroneamente considerati come autonomi e quindi idonei a riscontrarsi vicendevolmente.
Le deduzioni sono infondate.
La Corte di Appello ha congruamente accertato l'attendibilità intrinseca DE De IC e giustificato in particolare le di lui iniziali reticenze sul TO in considerazione DE fatto che all'epoca tale personaggio era ancora vivo;
DE pari è stato evidenziato come le divergenze in ordine al comportamento DE RA, tra un primo ed un successivo interrogatorio istruttorio DE De IC, rappresentassero semplice progressione nelle accuse, secondo un atteggiamento DE tutto plausibile e normale in chi decide di collaborare coinvolgendo soggetti dai quali è stato intimidito. Come già riportato in premessa, si è inoltre puntualizzato in termini corretti che la contabilità occulta - formata in epoca non sospetta e casualmente rinvenuta - costituiva dato idoneo ad aggiungersi in via autonoma alle citate accuse DE De IC;
ciò valeva anche per le dichiarazioni L'OR e DE AC che avevano riportato quanto era stato loro riferito dal De IC in momento precedente alle indagini.
D'altro canto il richiamo DE ricorrente all'art. 192 DE vigente c.p.c. (norma di immediata applicazione), è fuori luogo per quanto attiene al precetto di cui al comma 3^: il De IC infatti non era imputato in alcun reato connesso e con riguardo ai fatti ascritti al RA era esclusivamente parte lesa. In tale situazione non v'è dubbio che i riscontri alle di lui accuse, pur individuati dai giudici di merito, non dovessero avere la stessa pregnanza e specificità di quelli postulati per le chiamate in reità o in correità.
Orbene i predetti giudici hanno rilevato che il racconto DE De IC sul RA, con riguardo alla prima imputazione, era confortato: dalle risultanze DEla contabilità; dalla funzione svolta dall'accusato e dalle sue concrete attribuzioni (egli era segretario particolare DE Ministero dei Trasporti e dall'1.1.86 anche revisore dei conti L'Ente Ferrovie); dagli ammessi incontri L'imputato, nel suo ufficio presso il Ministero dei Trasporti, con il De IC;
dalla corrispondenza tra le date dei versamenti sui tabulati occulti con l'epoca in cui si svolse l'attività DE RA;
dalla consistenza DE patrimonio immobiliare e dai movimenti riscontrati sui conti di quest'ultimo. A fronte di tali dati la conclusione DEla Corte di Appello circa la sussistenza DE fatto di cui al capo 240 risulta assolutamente conseguenziale e pertanto insindacabile in questa sede. Per l'episodio TO deve riconoscersi - nell'ottica di cui sopra, relativa alla non applicabilità L'art. 192 c. 3 c. p. p. - che l'attendibilità DE De IC, accertata in istruttoria in ordine al comportamento DE pubblico ufficiale (defunto in corso di causa), correttamente è stata traslata sulla posizione DE RA, accusato - in termini precisi e verosimili alla luce DEle sue funzioni - a titolo di concorso, quale intermediario e portavoce DE predetto TO.
Nella descritta situazione la diversa interpretazione DEle emergenze processuali che il ricorrente vorrebbe proporre diviene inammissibile.
II - Travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione L'art. 192 c.p.p. ; erronea applicazione L'art. 629 c.p. Con siffatto motivo è stato dedotto che la sussistenza di minaccia nel comportamento DE ON era stata affermata travisandosi i dati processuali: di conseguenza si era erroneamente ritenuta la configurabilità DE reato di estorsione. In altre parole si è sostenuto che nel caso specifico, in presenza di semplice induzione e non già di minaccia, l'ipotesi DEittuosa de qua non avrebbe potuto essere ravvisata.
Il motivo è infondato.
Nel gravato provvedimento si è evidenziato che il De IC ebbe a dichiarare che il RA "al fine di ottenere la somma di Lire 400 milioni, lo aveva minacciato di far fermare i lavori nel cantiere BA". Già si è detto sub I che correttamente tale accusa è stata ritenuta attendibile ed in particolare non in contrasto con quella di cui ad un precedente interrogatorio, in cui il De IC aveva solo adombrato larvate minacce.
Ciò posto, il reato di concussione, contrariamente all'assunto DE ricorrente, è stato ritenuto a fronte di comportamento costrittivo e non già di induzione.
Sul punto è bene precisare che la minaccia di cui all'art. 629 c.p. ben può essere anche implicita, ricavabile cioè dall'ingiustizia DEla richiesta, dalla personalità L'agente, dalle circostanze ambientali, dalla posizione DE soggetto passivo (Cass. 16.1.87 n. 00 317 RV 174824; Cass. 22.8.88 n. 0 8874 RV 179081; Cass. 13.9.91 n. 0 9288 RV 187939). Il comportamento di induzione di cui all'art. 317 c.p. comporta invece convincimento o suggestione (induzione per persuasione) ovvero inganno (induzione per frode): nel primo caso il soggetto passivo soggiace alla posizione di preminenza di pubblico ufficiale, il quale fa, appunto, leva sulla medesima per persuadere il privato alla dazione o alla promessa, al fine di evitare un male peggiore;
nel secondo il metus si riduce, per effetto L'inganno, al timore DEle conseguenze DEla propria condotta non conforme alle esigenze artanamente prospettate dal pubblico ufficiale (Cass. 21.8.90 n. 11679 RV 185138; Cass.
9.2.85 n. 0 1364 RV 167816; Cass.
4.10.84 n. 00 830 RV 165914).
A quanto esposto consegue, in tema di rapporti tra concussione ed estorsione, che solamente il comportamento di induzione per inganno, idoneo a realizzare l'elemento materiale per il primo reato, non lo è anche con riguardo al secondo;
ogni altro atteggiamento di minaccia, esplicita od implicita, può invece integrare la condotta di entrambe le fattispecie criminose.
Orbene di un agire ingannatorio da parte DE RA non v'è traccia nella vicenda quale accertata dai giudici di merito. Al contrario già nelle più remote dichiarazioni DE De IC, riportate nella sentenza gravata, può individuarsi coartazione ben ricavabile dall'arbitraria pretesa di somma rilevante, dalla posizione L'accusato, dalle modalità DE primo incontro determinato da convocazione di quest'ultimo presso il suo ufficio al ministero DE LL.PP, dall'affrontato tema dei lavori in corso con l'allusiva frase DE RA: "che facciamo?". A ciò aggiungasi che il De IC nei successivi incombenti riferì poi specifiche ed aperte minacce di blocco dei lavori: sul punto già si è ritenuta corretta la valutazione positiva DEle accuse pur progressivamente sviluppate. III - Travisamento DE fatto e carenza di motivazione;
violazione L'art. 192 c.p.p. 1988. Il motivo è infondato richiamandosi quanto detto sub. I, con riguardo alla credibilità legittimamente attribuita al De IC anche per questo episodio.
IV - Carenza di motivazione in punto pena base, aumento per la continuazione e diniego DEle attenuanti generiche. La censura deve disattendersi.
La Corte di Appello, invero, nell'escludere la concessione DEle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p, ha operato congrui richiami alla gravità DEla vicenda ed alla personalità L'imputato; per il resto, poiché la pena base e l'aumento per la continuazione sono stati applicati in misura più prossima al minimo che non al medio o al massimo edittale, non si imponeva onere di specifica motivazione. AN GI
La Corte di Appello lo ha ritenuto responsabile di millantato credito ai sensi degli artt. 81, 348 c. 1 e 61 n. 7 c.p. per avere richiesto e ricevuto dal De IC determinate somme a titolo di mediazione presso pubblici ufficiali operanti nell'ambito DE Ministero DEle Poste e Telecomunicazioni e L'Italposte; ha assolto il medesimo con riguardo talune altre ricezioni ascrittegli ed ha esclusa la contestata ipotesi di cui al c. 2 DEla citata norma incriminatrice. L'imputato ha formulato, con motivi principali ed aggiunti, le censure di cui infra.
Violazioni di legge penale e mancanza o contraddittorietà di motivazione in ordine:
I) alla rilevanza attribuita alla contabilità occulta ed alla credibilità riconosciuta al De IC;
II) al riferimento ad una elargizione di 90 milioni, non contestata;
III) all'attività di mediazione affermata presso Ministeri diversi rispetto a quello menzionato nell'imputazione;
IV) alla ritenuta sussistenza L'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.;
V) all'omessa concessione DEle attenuanti generiche. Il ricorso è da disattendersi salvo che per quanto concerne l'aggravante DE rilevante danno economico.
Contrariamente all'assunto L'impugnante le emergenze DEla contabilità occulta e le accuse DE De IC non sono state acriticamente recepite.
In realtà la Corte di Appello ha preso atto di talune incongruenze DEle indicazioni contabili e, là ove esse non trovano logica spiegazione, ne ha escluso il valore probatorio, così assolvendo il NI con riferimento alla ricezione DEle relative somme. Per il resto è stata posta in luce, così come riportato in premessa, la significatività DEle appostazioni segrete e, per il caso specifico, come le stesse, quali decifrate dal AC e L'OR, valessero a riscontrare le dichiarazioni DE De IC, secondo cui il AN gli aveva richiesto ed aveva da lui percepito svariate somme rappresentadondogli la propria capacità di influire sull'amministrazione DEle Poste e Telecomunicazioni nonché sull'Italposte (e ciò anche quando ormai egli non era più segretario L'on. BO ed altresì dopo che quest'ultimo aveva, a sua volta, lasciato l'incarico presso il nominato ministero). Si è infine rilevato che la veridicità DEla suddetta versione risultava avvalorata dalla circostanza che l'assunto difensivo - di avere ricevuto varie somme dal De IC in relazione a comune attività nel settore edilizio - fosse stato smentito dal AC nonché dall'argomento logico che in tal caso gli esborsi non sarebbero stati contabilizzati occultamente.
A fronte di questa analisi immune da vizi di logicità, operata con visione separata e globale dei fondamentali dati processuali, la diversa interpretazione che il ricorrente vorrebbe prospettare degli stessi - fra l'altro con affermazioni di merito - diviene improponibile in questa sede.
Nè emerge in alcun modo che la dazione di 90 milioni, DEla quale ha fatto menzione il De IC in un interrogatorio, sia stata addebitata al Mazzanti, per cui la relativa censura di "ultra petizione" è manifestamente infondata.
Deve DE resto escludersi violazione DE principio di correlazione tra sentenza ed accusa per quanto concerne l'affermato millantato credito nei confronti di soggetti pubblici operanti nel campo DEla partecipazioni statali ed in particolare presso l'Italposte. Al proposito va rilevato che, sebbene nell'imputazione vi sia esclusivo riferimento al Ministero DEle Poste e Telecomunicazioni, peraltro nell'ordinanza di rinvio a giudizio, il cui contenuto ebbe ad integrare gli addebiti formali, si indicò coinvolgimento DE NI ex art. 346 c.p. in relazione agli appalti Italposte. L'imputato ebbe pertanto possibilità di compiuta conoscenza e difesa rispetto a questa sostanziale contestazione, così palesandosi soddisfatta la finalità a cui, secondo costante giurisprudenza, l'invocato principio è volto.
Sotto altra prospettiva la suddetta censura de qua è addirittura inammissibile: invero - vertendosi in tema di nullità di ordine generale - la stessa avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 185 c.p.p. 1930, prima DEla DEiberazione DEla sentenza di appello,
dovendosi puntualizzare al proposito che già il Tribunale aveva preso in considerazione la condotta DE AN con riguardo all'Italposte.
Infondato infine è il motivo per quanto si riferisce al diniego DEle attenuanti generiche, avendo la Corte Territoriale escluso la possibilità di concederle alla luce di paramentri previsti dall'art. 133 c.p. quali: la gravità dei fatti, la reiterazione DEla condotta per lungo periodo e l'entità DEle somme incassate. Nè giova il richiamo DE ricorrente alla propria incensuratezza, all'evidenza ritenuta dai Giudici di merito soccombente rispetto a quanto sopra;
a sua volta si manifesta irrilevante e apodittica l'affermazione di corretto comportamento processuale.
Deve invece trovare accoglimento il ricorso in ordine alla riconosciuta sussistenza L'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. L'oggetto DEla tutela penalistica, in tema di millantato credito, è infatti esclusivamente il prestigio DEla pubblica amministrazione e pertanto unica parte offesa è quest'ultima e non già chi abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato. (Cass. 18.5.85 n. 00 744 RV 169288; Cass.
9.3.90 n. 0 3421 RV 183620). Di conseguenza tale DEitto non rientra tra i reati che comunque offendono il patrimonio per cui l'aggravante citata è con esso incompatibile (si veda con riferimento alla parallela attenuante DE danno di speciale tenuità: Cass. 10.7.82 n. 0 6840 RV 154553; Cass. 11.3.85 n. 0 2312 RV 154553). L'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio sul punto in questione, eliminandosi per il AN il relativo aumento di pena, pari a mesi 1 di reclusione e lire 150.000 di multa.
FI PP
In primo grado è stato dichiarato responsabile di corruzione ex artt. 321, 319 c. 1 e 2 c.p. per avere, in concorso col De IC, promesso e consegnato a CC RA - capo ufficio amministrativo DE Provveditorato alle OO.PP. di Genova, componente DEla commissione incaricata L'esame e DE giudizio sui progetti/offerta presentati dalle ditte concorrenti all'appalto per la costruzione DE carcere di Genova, componente DEla sottocommissione incaricata di predisporre la relazione illustrativa per il raffronto dei progetti presentati, componente DE Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. di Genova che esprimeva parere definitivo circa la stipulazione DE contratto con la MI s.p.a. - la somma complessiva di lire 40 milioni, oltre alla installazione di impianti telefonici o comunque alla promessa di tale installazione, perché si adoperasse a fargli ottenere l'appalto per la costruzione DE carcere di Genova, poi in effetti affidata alla MI.
La Corte di Appello ha emesso nei confronti DE suddetto imputato declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione DE reato di cui agli artt. 318 c. 1 e 321 c.p. così riqualificato il fatto.
Il FI ha dedotto:
I. Mancanza, erroneità e contraddittorietà DEla motivazione;
travisamento dei fatti in ordine alla propria mancata assoluzione con formula ampia.
In particolare è stato rilevato che nella fattispecie avrebbe dovuto ravvisarsi il reato di concussione.
La censura è infondata.
La Corte Territoriale ha invero posto in luce vari elementi rispetto ai quali, globalmente valutati, la negata possibilità di escludere l'ascritto DEitto e di ritenere quello di cui all'art. 317 c.p. risulta assolutamente conseguenziale: l'attendibilità DE CC, che ebbe a rendere ampia confessione dei fatti secondo gli addebiti ascritti;
l'esito DE confronto FI/CC favorevole a quest'ultimo; la data di tutte le dazioni svincolata DEle vicende contrattuali;
la stessa dichiarazione DE FI secondo cui il CC non quantificò le proprie illecite pretese, lasciandone la determinazione al De IC;
la obiettiva incompatibilità tra una minaccia da parte DE pubblico ufficiale di far ritardare la stipulazione DE contratto di appalto ed il precedente comportamento DElo stesso che aveva (come documentato in atti), in epoca anteriore alla prima dazione, chiesto autorizzazione ad utilizzare, con riguardo all'opera oggetto di tale appalto, una somma di denaro già assegnata a diversa realizzazione.
In tale quadro la diversa valutazione DEle emergenze che il ricorrente vorrebbe proporre, con visione atomistica e senza prendere in esame tutte le ragioni DEla decisione, diviene inammissibile in questa sede.
Nè in particolare può giovare l'invocata ignoranza da parte DE FI DEla pregressa richiesta di autorizzazione sopra citata: il dato invero è stato utilizzato dai giudici di merito in radice, a dimostrazione di un atteggiamento DE soggetto pubblico da cui esulava connotato concussorio.
LI NZ.
In primo grado è stato dichiarato responsabile DE reato di corruzione continuata ex artt. 110, 81, 321, 319 c.p. perché in concorso col De IC prometteva e consegnava a IA GI - direttore L'ispettorato DE Lavoro di Pavia e poi di Milano ed altresì membro DEla Commissione di collaudo dei lavori DE cantiere di Garbagnate Milanese - varie somme di denaro per indurlo a compiere una serie di atti contrari ai doveri DE proprio ufficio, in particolare in violazione DE dovere di imparzialità, riservando, nell'ambito DEle sue funzioni, un trattamento di favore per il De IC e segnatamente per la MI (appaltatrice L'opera di cui al suddetto cantiere) e per la EC presso la quale l'ispettorato di Pavia effettuò attività ispettiva (somme corrisposte dall'83 all'87: lire 10 milioni, 20 milioni, lire 10 milioni e lire 30 milioni).
La Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti DElo LI per intervenuta prescrizione DE reato ascritto, considerate le già concesse attenuanti generiche.
L'imputato ha dedotto i seguenti motivi.
I - Inosservanza ed erronea applicazione DEla legge penale con riguardo all'obbligo di proscioglimento per mancanza od insufficienza di prove;
assenza e contraddittorietà di motivazione;
inesatta interpretazione DEle risultanze e valutazione DEle prove. Al proposito ha denunciato: che era stato attuato un inversione L'onere DEla prova;
che era stato obliterato il contenuto DEle prove testimoniali;
che non si era considerato che le erogazioni allo IA non erano state imputate ai cantieri, ma a "spese tecniche";
che l'ammontare DEle erogazioni non era indicativo di corruzione;
che non erano stati individuati gli atti contrari ai doveri di ufficio che lo il pubblico ufficiale avrebbe compiuto;
che era stata trascurata la non coincidenza tra i versamenti e l'opera di collaudo DElo IA;
che era mancato adeguato esame DE ruolo di quest'ultimo e degli interessi DEle imprese.
Il motivo è infondato avendo in realtà la Corte di Appello, nel pieno rispetto L'art. 152 c.p.p. 1930, dato conto DEla non ricorrenza di elementi tali da comportare un proscioglimento con formula ampia ed essendo stata accertata in positivo, ex art. 578 c.p.p. vigente (norma di immediata applicazione), agli effetti DEle
statuizioni civili adottate in I grado, la ricorrenza di responsabilità.
In particolare va segnalato che, contrariamente all'assunto DE ricorrente, non vi fu inversione di onere probatorio in quanto non venne attribuita valenza a mancata prova da parte DE LI e DE De IC DEla loro versione - di avere versato le somme citate allo IA per consulenze effettivamente svolte - bensì al fatto che tale versione fosse stata smentita dalle deposizioni in atti e dall'assenza di qualsiasi documentazione relativa all'asserita attività, palesandosi inconciliabili con una consulenza meramente orale l'esborso economico dal gruppo De IC. Orbene è indubbio che qualora una circostanza dedotta dalla difesa venga dimostrata inveritiera, il quadro accusatorio, che avrebbe potuto essere inficiato dalla suddetta, si palesi invece avvalorato. D'altro canto i Giudici di merito hanno, in termini assolutamente plausibili (e pertanto insindacabili), rilevato che anche in altri casi era emerso che taluni versamenti, pacificamente riferibili a tangenti, fossero stati registrati nella contabilità sotto dizioni generiche e non già collegati ad un determinato cantiere. Del pari è stata, con specifici riferimenti alla documentazione in atti (verbali sequestrati presso lo IA e pratiche L'Ispettorato DE Lavoro di Pavia), sottoposta a congrua valutazione la sussistenza di compiti istituzionali in capo allo IA in relazione alle opere affidate alle imprese di cui all'imputazione nonché la compatibilità temporale tra i predetti compiti e le registrazioni contabili.
La diversa lettura DEle emergenze in questione che vorrebbe proporre l'impugnante, fra l'altro con affermazioni di merito, diviene inammissibile in questa sede.
Tanto premesso - essendosi stato posto in luce il potere DElo IA di rilevare situazioni pregiudizievoli al collaudo DEla costruzione realizzata dalla MI ed infrazioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale a carico DEla EC, in relazione al cantiere DE carcere di Voghera a questo appaltato - risulta dunque legittimamente ritenuta, ai sensi L'art. 319 c.p., la configurabilità DE reato di corruzione con riguardo a dazioni di denaro finalizzate ad ottenere da parte DE suddetto soggetto qualificato trattamento di favore, estrinsecantesi all'occorrenza in omissioni o anche in giudizi non corrispondenti al vero oppure non conformi agli interessi DEla pubblica amministrazione. Sul punto occorre ricordare che, in tema di corruzione, l'atto oggetto L'accordo illecito non deve essere individuato nei suoi precisi connotati essendo sufficiente che lo stesso sia individuabile in funzione DEla competenza e DEla concreta sfera di intervento DE pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto (Cass. 19.4.96 n. 0 4108 RV 204440; Cass. 25.5.96 n. 0 1616 RV 204847; Cass. 13.2.97 n. 0 1318 RV 208176). Una siffatta situazione all'evidenza si verifica ogni qualvolta il soggetto pubblico si ponga a disposizione DE privato in violazione DE dovere di imparzialità, onestà e vigilanza, non essendo possibile ne' volendosi in tal caso, proprio per il tipo di "pactum sceleris" in concreto concluso, prevedere specifici atti e mirando il privato ad assicurarsi ampio e generale favoritismo da parte DE pubblico ufficiale.
Al contempo non può dimenticarsi che il reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. si perfeziona con la promessa o la dazione, a prescindere dal compimento L'atto al quale queste sono finalizzate per cui diviene irrilevante ogni considerazione sul mancato accertamento di realizzati comportamenti contrari ai doveri (Cass. 16.2.94 n. 0 1899 RV 197724; Cass. 14.3.96 n. 0 2714 RV 204126).
De IC RU
In primo grado è stato dichiarato responsabile:
1) di corruzione ex artt. 319 c. 1 e 2 c.p. 110, 321 c.p. nei confronti di CC RA;
in concorso con il FI negli stessi termini descritti per quest'ultimo (capo 131);
2) di corruzione continuata ex artt. 81, 319, 321 c.p. per avere promesso e consegnato a D'LE RN - pubblico ufficiale in quanto Vice Direttore DEle FFSS, incaricato DEle pratiche relative alla stipulazione e gestione dei contratti nonché DEle ispezioni e dei collaudi riguardanti i lavori DE cantiere Porta BA di Milano (affidati alla MI) - al fine di ottenere che il predetto favorisse gli interessi DE gruppo De IC, in violazione DE dovere di tutelare gli interessi DEla P.A. e DE dovere di imparzialità, le seguenti somme: lire 30 milioni in epoca prossima al 19.12.83;
lire 30 milioni in epoca prossima DE 20.7.84; lire 20 milioni in epoca prossima DE 24.3.86 (capo 127);
3) di corruzione continuata ex artt. 81, 110, 319, 321, c.p. nei confronti di Spezale GI, in concorso con lo LI, negli stessi termini descritti per quest'ultimo (capo 129);
4) di corruzione continuata ex artt. 81, 319, 320, 321 per avere corrisposto a Giudici Angelo Maria - incaricato di pubblico servizio (in quanto membro DE consiglio di amministrazione DEla Metropolitana Milanese) - al fine di indurlo a compiere una serie indeterminata di atti contrari ai doveri di ufficio ed in particolare a favorire le imprese DE gruppo De IC, in relazione al contratto di appalto stipulato con la CO DE MI (capo 132 bis).
La Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti DE predetto imputato in ordine ai reati di cui ai capi 127, 129, 132 bis nonché al reato di cui al capo 131 - ritenuta per questo l'ipotesi prevista dagli artt. 318 c., 321 c.p. e così derubricata l'originaria imputazione - per essere i reati estinti per prescrizione, tenuto conto per i capi 127 e 129 DEle già concesse attenuanti generiche.
Il De IC ha denunziato, tramite due difensori, con riferimento a tutti gli addebiti, pur con diverse considerazioni per ciascuno di essi:
I. Inadeguata interpretazione DEle risultanze processuali e DEla valutazione DEle prove;
II. Violazione DEla legge penale per mancato proscioglimento. La Corte osserva quanto infra.
Corruzione CC. Già si è illustrato, nel trattare la posizione DE FI, come il Giudice di II grado abbia correttamente negato la possibilità di escludere l'ascritto DEitto e di ritenere quello di cui all'art. 317 c.p.. Viene al proposito richiamata la riportata motivazione, i evidenziandosi che nell'impugnato provvedimento, contrariamente all'assunto DE De IC, l'attendibilità DE CC è stata valutata adeguatamente , sia DE punto di vista intrinseco che estrinseco, con richiami DEla vicenda contrattuale relativa all'appalto affidato alla CO.DE.MI. In particolare, ed in termini logici, con specifico riferimento al De IC, sì è negata rilevanza al fatto che al FI si fosse appropriato di 20 milioni destinati al CC: invero tale circostanza dimostrava solamente che al FI era stata affidata la consegna DE denaro, ma non valeva anche a smentire che il rapporto illecito fosse stato instaurato inizialmente tra il De IC ed il CC così come accertato.
Non essendo, dunque, ravvisabile nell'argomentare DEla Corte territoriale vizio alcuno di logicità, la diversa interpretazione che il ricorrente vorrebbe proporre (anche con affermazioni di merito) DEle emergenze processuali diviene inammissibile. Corruzione IA. Le censure proposte dal De IC sono identiche a quelle DElo LI per cui valgono le considerazioni svolte trattando DE ricorso di quest'ultimo.
Corruzione D'LE. L'impugnante ha dedotto che i Giudici di merito avevano omesso di individuare quali atti avrebbe dovuto porre in essere il soggetto pubblico.
Sul punto ci si riporta alla giurisprudenza segnalata a proposito DEla corruzione IA (sub posizione LI) circa la non imprescindibilità, ai fini DEla sussistenza DE reato di cui all'art. 319 c.p. , che l'accordo concerna atti predeterminati e che l'attività pattuita venga in effetti realizzata.
Per il resto il ricorso si risolve nel contestare (anche con affermazioni di merito) la valutazione DEla vicenda che la Corte di Appello ha invero operato in termini corretti, puntualizzando in particolare: inesistenza - alla luce DEle dichiarazioni DE LI e DEla mancanza di qualsiasi elaborato - di attività di consulenza che lo IA avrebbe svolto per il De IC ed a cui quest'ultimo vorrebbe riportare le dazioni;
attività ispettiva e di collaudo DElo IA relativa ai cantieri DE De IC, attestata da rapporti DEla Guardia di Finanza;
interesse DE De IC ai suddetti interventi. Rispetto a tali emergenze la conclusione circa la sussistenza DE fatto ascritto, si presenta assolutamente conseguenziale: essa pertanto è sottratta a possibilità di sindacato di legittimità.
Corruzione Giudici. La Corte di Appello, in osservanza L'art. 152 c.p.p. 1930, ha negato la possibilità di addivenire ad un proscioglimento con formula ampia DE De IC evidenziando emergenze processuali alla luce DEle quali le accertate dazioni di denaro all'incaricato DE pubblico servizio si palesavano finalizzate ad ottenere trattamento di favore, con esclusione di ipotesi concussiva. Specificatamente sono stati richiamati: l'iniziale tentativo DE De IC di attribuire i versamenti, pur segnalati dalla contabilità occulta e riferiti dall'OR proprio al cantiere DEla Metropolitana, ad altre operazioni;
gli incontri tra il De IC ed il Giudici secondo le modalità narrate dal teste Minoglio, incontri sollecitati a quest'ultimo dal ricorrente con richiami ai propri interessi relativamente alla Metropolitana;
l'atteggiamento DE De IC diretto a negare tali incontri;
la circostanza che l'appalto in questione (avente ad oggetto la costruzione di un sottopasso) dovesse essere conferito alla CO.DE.MI. (perché essa già svolgeva lavori sul luogo) per cui tale impresa non aveva motivo di metus, ma solo interesse a trattamenti di favore;
la necessità di coordinamento, nell'esecuzione L'opera, con le FF SS, con conseguente inattuabilità di atteggiamenti ostruzionistici finalizzati a pretese estorsive, che avrebbero danneggiato anche le suddette FF SS. A fronte di siffatto quadro, valutato globalmente e nelle sue singole componenti, il giudizio finale a cui si perviene nell'impugnato provvedimento risulta assolutamente giustificato mentre la diversa valutazione, invocata dal ricorrente per ciascun dato, appare improponibile.
Per quanto attiene alla denuncia secondo cui mancherebbe la prova di atto contrario ai doveri di ufficio da parte DE Giudici, si ribadisce quanto esposto a proposito DE ricorso DE LI, circa l'irrilevanza in tema di corruzione, ai sensi L'art. 319 c.p., di un siffatto accertamento.
Nè infine sussiste l'errore materiale, denunciato nell'ambito DE gravame relativo al reato in questione, per omesso richiamo alle già concesse attenuanti generiche nella dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione: basti considerare che la corruzione ex artt. 319, 321 c.p. , posta in essere in concorso con incaricato di un pubblico servizio, risultava prescritta indipendentemente dal suddetto richiamo.
Concludendo i deve dichiararsi l'inammissibilità DEle impugnazioni DEle Ferrovie DElo Stato e DE ER, con condanna in solido di tali ricorrenti al pagamento DEle spese processuali nonché di ciascuno di essi al versamento alla Cassa DEle Ammende di somma pari a lire 100.000. Devono respingersi i ricorsi DE ST, DE RC, DE De IC, DE FI, DE AN, DE PI, DE LI, DE OC, DE RA con condanna in solido dei predetti al pagamento DEle spese processuali. La gravata sentenza deve essere annullata con rinvio per il NC e senza rinvio per il AN, nei limiti e nei termini che sono stati esposti esaminando le relative posizioni.
Gli imputati ricorrenti devono essere condannati alla rifusione DEle spese processuali liquidate come in dispositivo in favore DEle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale DElo Stato, con esclusione DE Consiglio dei Ministri, già parte civile nei confronti di TA ND prosciolto in II grado con pronuncia passata in giudicato liquidate come in dispositivo. Il ST, il RC, il NC, il AN, il OC, il RA e il PI devono essere condannati alla rifusione DEle spese processuali in favore DEla società CO.DE.MI. e di De IC RU, che vengono liquidate rispettivamente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibili i ricorsi DEla parte civile Ferrovie DElo Stato e di ER LE;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di NC RA in punto circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame ad altra sezione DEla Corte di Appello di Milano;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AN GI limitatamente alla ritenuta sussistenza L'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. ed elimina l'aumento di pena inflitto a questo titolo pari a mesi uno per lire 150.000 di multa, così restando determinata la pena residua in anni tre, mesi tre e lire 2.350.000 di multa;
rigetta sul resto i ricorsi di NC e di AN;
rigetta i ricorsi di ST NT, RC TO, De IC RU, FI PP, AN ZI, PI AC, LI NZ, OC GI, RA OC ER che condanna in solido al pagamento DEle spese processuali;
condanna altresì in solido le Ferrovie DElo Stato e ER LE al pagamento DEle spese processuali e ciascuno a versare la somma di lire 100.000 alla Cassa DEle Ammende;
condanna in solido gli imputati ricorrenti alla rifusione DEle spese processuali in favore DEle parti civili rappresentate dall'Avvocatura Generale DElo Stato - con esclusione DE Consiglio dei Ministri - liquidati in lire 7 milioni oltre ad IVA e C.P.A.;
condanna in solido ST, RC, NC, AN, OC, RA e PI alla rifusione DEle spese processuali in favore DEla società CO.DE.MI. e di De IC RU, che liquida rispettivamente in lire 4.500.000 (di cui lire 1 milione per spese), oltre IVA e CPA, ed in lire 3.580.000 (di cui lire 80.000 per spese), oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1998