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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3223/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Mario Rosario Curzio (cod. fisc.
- posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
e TO CA (cod. fisc. Email_1 [...]
- posta elettronica certificata giusta C.F._3 Email_2 procura allegata al presente atto, i quali pro-curatori dichiarano di voler ricevere le notifiche telematiche agli indirizzi di posta elettro-nica certificata e e/o al Email_2 Email_3 numero di fax 1782213486
APPELLANTE
E (P. IVA e C.F.: ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Marigliano (NA), Via Pontecitra n. 66, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa – come da mandato allegato al presente atto – dagli Avv.ti Alfredo Cascone (C.F.: ) e Antonio Sposito (C.F.: C.F._5
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._6
Legale Sposito in Pomigliano d'Arco (NA), Via Carducci n. 35, (ai sensi dell'art. 37 lettera q, punto 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge del 15.07.2011, si indica la seguente PEC: nonché il Email_4 numero di fax 081.2298512);
1 nonché
(P. IVA e C.F.: ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Marigliano (NA), Via Pontecitra n. 66, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa – come da mandato allegato al presente atto – dagli Avv.ti Alfredo Cascone (C.F.: ) e Antonio Sposito (C.F.: C.F._5
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._6 Legale Sposito in Pomigliano d'Arco (NA), Via Carducci n. 35, (ai sensi dell'art. 37 lettera q, punto 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge del 15.07.2011, si indica la seguente PEC: nonché il Email_4 numero di fax 081.2298512);
APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.11.2020 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente/odierno appellante in epigrafe indicato – premesso: di aver lavorato inizialmente alle dipendenze della in data Controparte_1
14.03.2016, e successivamente dal giugno 2018 anche con la società Controparte_3 per l'intero periodo senza alcuna formalizzazione del rapporto, con mansioni di imbianchino-muratore, carico e scarico merci, ritiro e trasporto materiali rientranti nel II livello CCNL edilizia, con gli orari precisati in ricorso;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del , che provvedeva Controparte_2 altresì ad erogargli la retribuzione mensile ed ad autorizzava anche permessi e ferie;
di essere tenuto, in caso di assenza o ritardi, ad avvisare il;
di non aver CP_2 ricevuto, al termine del rapporto di lavoro (per licenziamento in data 30.5.2020) il pagamento del t.f.r, tredicesima, cassa edile, premio ferie a Giugno, indennità di fine rapporto e mancato preavviso;
dedusse che le due società aventi sede in Marigliano (Na) ed operanti nell'ambito dell'edilizia, con il vincolo della subordinazione e costituenti il gruppo CP_4
avevano un unico logo ed erano amministrate da;
[...] Controparte_2 chiese pertanto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dal 14.03.2016 al 30.05.2020, la condanna delle parti convenute, ognuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 51.048,51, di cui € 7.264,61 a titolo di TFR, come da conteggi allegati. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Nella contumacia delle resistenti, il Giudice adito con sentenza n. 1307/2024 pubbl. il 06/06/2024 rigettò il ricorso. Con atto depositato presso questa Corte in data 3.12.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, ingiustamente reputato inidoneo a sostenere la tesi della natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente. Reiterate le richieste istruttorie di audizione di ulteriori testi, non ammessi dal Tribunale, ha concluso chiedendo in riforma della impugnata sentenza, accogliere il ricorso di primo grado;
vinte le spese. Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati che hanno resistito, richiamando gli esiti delle prove testimoniali ed hanno concluso per il rigetto del gravame.
2 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante principale formulati con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio e al mancato adempimento degli oneri probatori, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto e del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
2.Il Giudice di primo grado ha condotto una puntuale disamina delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, ritenendole inidonee a comprovare la natura del rapporto. Ad avviso del collegio dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
3.E' stata svolta l'istruttoria testimoniale con l'audizione di due testi, come da ordinanza di ammissione del Giudice e poi individuati dal ricorrente nell'ambito della lista depositata. Il primo teste di parte ricorrente, , ha così riferito: Testimone_1 Pt_1
……è l'attuale marito di mia ha iniziato una r
[...] con il 2014 e si sono sposati nel 2020. Dall'anno 2022 non vivo più Parte_1 sta o mia madre. Le circostanze che ha riferito, con riguardo al rapporto di lavoro controverso iniziato dal 2016, sono frutto di una conoscenza indiretta, acquisita in ambito familiare, ovvero in virtù di contatti saltuari, in quanto talvolta aveva portato il pranzo all' oppure aveva accompagnato sua madre a prelevarlo presso i Pt_1 cantieri di Marigliano e;
oppure l'aveva visto con i vestiti intrisi di Persona_1 pittura o intento nelle attività di pitturazione di pareti oppure montaggio di cartongesso o controsoffittature. “Fuori ai cantieri leggevo le targhe
[...] oppure (negli stessi sensi si è espressa Controparte_1 CP_3 [...]
): con queste testimonianze si pretende di fornire indicazioni Tes_2 sull'identificazione della parte datoriale sulla base di questo dato esterno, senza
3 alcuna conoscenza interna dell'organizzazione del lavoro dei cantieri e della provenienza delle direttive. A dire del teste, poi, il aveva portato a casa dell Controparte_2 Pt_1
“spettanze varie il giorno del sabato” ed “è venuto 4-5 volte a casa ed ha fornito indicazioni sui lavori da effettuare”: la circostanza – riferita anche da
[...]
- appare singolare ed inverosimile, in quanto di regola il pagamento delle Tes_2 spettanze e gli ordini di servizio non vengono resi al domicilio del prestatore. Il teste per il resto ha precisato di non avere “mai assistito a pattuizioni economiche e non so quanto percepisse, né se fosse una paga fissa o variabile”. Il secondo teste appartiene alla medesima cerchia familiare, nell'ambito della quale ha appreso i fatti, generici e poco significativi, che ha riferito nel corso del primo grado. Si tratta di che ha dichiarato: “ ha Testimone_2 Parte_1 sposato mia sorella amma di iso Persona_2 Testimone_1 che vivo nello stesso stabile di mia sorella, che è una villetta di un solo piano con il giardino in comune. Ho quindi partecipato a tutte le fasi della relazione di mia sorella con dal 2014.…Nell'ambito di tali circostanze ho assistito ai Parte_1 discorsi di sulle attività lavorative alle dipendenze di Parte_1 [...]
o percepisse ma sono certa che non era regol Persona_3 rapporto di lavoro”. La teste ha riferito di aver lavorato, fino al 2022, con sua sorella effettuando pulizie domestiche;
pertanto uscivano presto la mattina ed accompagnavano presso i cantieri dove spesso lo aspettava il;
ha dichiarato Parte_1 CP_2 di aver visto dare direttive in merito alle attività di imbianchino cui CP_2
era adibito, circostanza che oltre ad essere generica nei contenuti, non Pt_1 appare neppure verosimile, visto che la teste si limitava ad un accompagnamento del cognato all'esterno del cantiere. E difatti ha poi dichiarato di non essere a conoscenza delle condizioni economiche del rapporto di lavoro. I testi, per la loro posizione, non avendo frequentato il luogo di lavoro, se non occasionalmente e dall'esterno (o per aver avuto un rapporto di parentela/affinità con il ricorrente ovvero per averlo accompagnato più o meno frequentemente al lavoro), non sono stati in grado di riferire in merito alle mansioni (interne), ai tratti caratterizzanti della subordinazione, e cioè all'inserimento nell'organizzazione aziendale, all'eterodirezione, all'imposizione di orari, alla necessità di giustificare eventuali assenze ovvero alla sottoposizione al potere disciplinare. Nulla di specifico è emerso dalle testimonianze con riguardo alla continuità del rapporto, alla vincolatività dell'orario di lavoro, alla retribuzione ed ai tempi e modi di erogazione della stessa, nonché alle direttive impartite. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. Né si ravvisano condizioni per un'integrazione istruttoria, come sollecitata dal ricorrente, che ha chiesto di procedere all'escussione di , sua moglie, Persona_2 quindi di un'altra teste estranea all'organizzazione del lavoro e portatrice di una conoscenza acquisita in ambito familiare prevalentemente de relato, a latere actoris. Né infine può attribuirsi rilevanza alla documentazione di trasporto (v. doc. da p. 77 in produz. primo grado) priva di ogni elemento idoneo a qualificare un rapporto tra l' e le resistenti. Pt_1
4 L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia
- costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel rapporto controverso comporta il rigetto del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie – con riguardo alle contrapposte impugnazioni - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di 5 natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 6 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 3223/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Mario Rosario Curzio (cod. fisc.
- posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
e TO CA (cod. fisc. Email_1 [...]
- posta elettronica certificata giusta C.F._3 Email_2 procura allegata al presente atto, i quali pro-curatori dichiarano di voler ricevere le notifiche telematiche agli indirizzi di posta elettro-nica certificata e e/o al Email_2 Email_3 numero di fax 1782213486
APPELLANTE
E (P. IVA e C.F.: ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Marigliano (NA), Via Pontecitra n. 66, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa – come da mandato allegato al presente atto – dagli Avv.ti Alfredo Cascone (C.F.: ) e Antonio Sposito (C.F.: C.F._5
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._6
Legale Sposito in Pomigliano d'Arco (NA), Via Carducci n. 35, (ai sensi dell'art. 37 lettera q, punto 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge del 15.07.2011, si indica la seguente PEC: nonché il Email_4 numero di fax 081.2298512);
1 nonché
(P. IVA e C.F.: ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Marigliano (NA), Via Pontecitra n. 66, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa – come da mandato allegato al presente atto – dagli Avv.ti Alfredo Cascone (C.F.: ) e Antonio Sposito (C.F.: C.F._5
), entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio C.F._6 Legale Sposito in Pomigliano d'Arco (NA), Via Carducci n. 35, (ai sensi dell'art. 37 lettera q, punto 6 del D.L. n. 98/2011, convertito nella legge del 15.07.2011, si indica la seguente PEC: nonché il Email_4 numero di fax 081.2298512);
APPELLATI
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.11.2020 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente/odierno appellante in epigrafe indicato – premesso: di aver lavorato inizialmente alle dipendenze della in data Controparte_1
14.03.2016, e successivamente dal giugno 2018 anche con la società Controparte_3 per l'intero periodo senza alcuna formalizzazione del rapporto, con mansioni di imbianchino-muratore, carico e scarico merci, ritiro e trasporto materiali rientranti nel II livello CCNL edilizia, con gli orari precisati in ricorso;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare del , che provvedeva Controparte_2 altresì ad erogargli la retribuzione mensile ed ad autorizzava anche permessi e ferie;
di essere tenuto, in caso di assenza o ritardi, ad avvisare il;
di non aver CP_2 ricevuto, al termine del rapporto di lavoro (per licenziamento in data 30.5.2020) il pagamento del t.f.r, tredicesima, cassa edile, premio ferie a Giugno, indennità di fine rapporto e mancato preavviso;
dedusse che le due società aventi sede in Marigliano (Na) ed operanti nell'ambito dell'edilizia, con il vincolo della subordinazione e costituenti il gruppo CP_4
avevano un unico logo ed erano amministrate da;
[...] Controparte_2 chiese pertanto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dal 14.03.2016 al 30.05.2020, la condanna delle parti convenute, ognuna per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 51.048,51, di cui € 7.264,61 a titolo di TFR, come da conteggi allegati. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. Nella contumacia delle resistenti, il Giudice adito con sentenza n. 1307/2024 pubbl. il 06/06/2024 rigettò il ricorso. Con atto depositato presso questa Corte in data 3.12.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi, dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, ingiustamente reputato inidoneo a sostenere la tesi della natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente. Reiterate le richieste istruttorie di audizione di ulteriori testi, non ammessi dal Tribunale, ha concluso chiedendo in riforma della impugnata sentenza, accogliere il ricorso di primo grado;
vinte le spese. Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati che hanno resistito, richiamando gli esiti delle prove testimoniali ed hanno concluso per il rigetto del gravame.
2 Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante principale formulati con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio e al mancato adempimento degli oneri probatori, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione: manca un apprezzabile riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione con riguardo ad orari e mansioni ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto e del conseguimento delle differenze retributive rivendicate per il periodo di causa. Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore; deve rilevarsi che i contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
2.Il Giudice di primo grado ha condotto una puntuale disamina delle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, ritenendole inidonee a comprovare la natura del rapporto. Ad avviso del collegio dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato svoltosi con le modalità e secondo gli orari descritti in ricorso. Incombe – come detto in premessa – sul ricorrente offrire l'allegazione e la prova degli elementi qualificanti di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nella specie tale adempimento è risultato carente ed insufficiente.
3.E' stata svolta l'istruttoria testimoniale con l'audizione di due testi, come da ordinanza di ammissione del Giudice e poi individuati dal ricorrente nell'ambito della lista depositata. Il primo teste di parte ricorrente, , ha così riferito: Testimone_1 Pt_1
……è l'attuale marito di mia ha iniziato una r
[...] con il 2014 e si sono sposati nel 2020. Dall'anno 2022 non vivo più Parte_1 sta o mia madre. Le circostanze che ha riferito, con riguardo al rapporto di lavoro controverso iniziato dal 2016, sono frutto di una conoscenza indiretta, acquisita in ambito familiare, ovvero in virtù di contatti saltuari, in quanto talvolta aveva portato il pranzo all' oppure aveva accompagnato sua madre a prelevarlo presso i Pt_1 cantieri di Marigliano e;
oppure l'aveva visto con i vestiti intrisi di Persona_1 pittura o intento nelle attività di pitturazione di pareti oppure montaggio di cartongesso o controsoffittature. “Fuori ai cantieri leggevo le targhe
[...] oppure (negli stessi sensi si è espressa Controparte_1 CP_3 [...]
): con queste testimonianze si pretende di fornire indicazioni Tes_2 sull'identificazione della parte datoriale sulla base di questo dato esterno, senza
3 alcuna conoscenza interna dell'organizzazione del lavoro dei cantieri e della provenienza delle direttive. A dire del teste, poi, il aveva portato a casa dell Controparte_2 Pt_1
“spettanze varie il giorno del sabato” ed “è venuto 4-5 volte a casa ed ha fornito indicazioni sui lavori da effettuare”: la circostanza – riferita anche da
[...]
- appare singolare ed inverosimile, in quanto di regola il pagamento delle Tes_2 spettanze e gli ordini di servizio non vengono resi al domicilio del prestatore. Il teste per il resto ha precisato di non avere “mai assistito a pattuizioni economiche e non so quanto percepisse, né se fosse una paga fissa o variabile”. Il secondo teste appartiene alla medesima cerchia familiare, nell'ambito della quale ha appreso i fatti, generici e poco significativi, che ha riferito nel corso del primo grado. Si tratta di che ha dichiarato: “ ha Testimone_2 Parte_1 sposato mia sorella amma di iso Persona_2 Testimone_1 che vivo nello stesso stabile di mia sorella, che è una villetta di un solo piano con il giardino in comune. Ho quindi partecipato a tutte le fasi della relazione di mia sorella con dal 2014.…Nell'ambito di tali circostanze ho assistito ai Parte_1 discorsi di sulle attività lavorative alle dipendenze di Parte_1 [...]
o percepisse ma sono certa che non era regol Persona_3 rapporto di lavoro”. La teste ha riferito di aver lavorato, fino al 2022, con sua sorella effettuando pulizie domestiche;
pertanto uscivano presto la mattina ed accompagnavano presso i cantieri dove spesso lo aspettava il;
ha dichiarato Parte_1 CP_2 di aver visto dare direttive in merito alle attività di imbianchino cui CP_2
era adibito, circostanza che oltre ad essere generica nei contenuti, non Pt_1 appare neppure verosimile, visto che la teste si limitava ad un accompagnamento del cognato all'esterno del cantiere. E difatti ha poi dichiarato di non essere a conoscenza delle condizioni economiche del rapporto di lavoro. I testi, per la loro posizione, non avendo frequentato il luogo di lavoro, se non occasionalmente e dall'esterno (o per aver avuto un rapporto di parentela/affinità con il ricorrente ovvero per averlo accompagnato più o meno frequentemente al lavoro), non sono stati in grado di riferire in merito alle mansioni (interne), ai tratti caratterizzanti della subordinazione, e cioè all'inserimento nell'organizzazione aziendale, all'eterodirezione, all'imposizione di orari, alla necessità di giustificare eventuali assenze ovvero alla sottoposizione al potere disciplinare. Nulla di specifico è emerso dalle testimonianze con riguardo alla continuità del rapporto, alla vincolatività dell'orario di lavoro, alla retribuzione ed ai tempi e modi di erogazione della stessa, nonché alle direttive impartite. Le testimonianze risultano generiche, lacunose e parziali, quindi insufficienti a fondare la tesi attorea. Né si ravvisano condizioni per un'integrazione istruttoria, come sollecitata dal ricorrente, che ha chiesto di procedere all'escussione di , sua moglie, Persona_2 quindi di un'altra teste estranea all'organizzazione del lavoro e portatrice di una conoscenza acquisita in ambito familiare prevalentemente de relato, a latere actoris. Né infine può attribuirsi rilevanza alla documentazione di trasporto (v. doc. da p. 77 in produz. primo grado) priva di ogni elemento idoneo a qualificare un rapporto tra l' e le resistenti. Pt_1
4 L'orientamento della Corte di Cassazione è ormai univoco e consolidato nel ritenere che “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”. “Il potere direttivo del datore di lavoro (…) affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. Civ. Sent. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993). Invero, “l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia
- costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (C. Cass. Sentenza n. 26986 del 22/12/2009). In virtù degli orientamenti giurisprudenziali evidenziati, il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione nel rapporto controverso comporta il rigetto del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie – con riguardo alle contrapposte impugnazioni - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di 5 natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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