Versione
27 aprile 1991
27 aprile 1991
Art. 1. Prestazioni 1. L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.
5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. Esso inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennita' una tantum;
b) provvidenze straordinarie.
3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma 1 e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d) dello stesso comma.
5. Il trattamento di pensione e' comulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/1999, n. 4182Provvedimento: Composta dai magistrati: Dott. Sergio Lanni - presidente " Pietro Cuoco - Consigliere " Vincenzo Castiglione " " De Biase Arcangelo " " Pasquale Picone rel. " ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINAI - ENPAV -in in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via D. Azuni, n.9, presso l'avv. Paolo de Camelis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro VA RI ES, vedova LI, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Friggeri, n. 95, presso l'avv. Lucio Filippo Longo, che, unitamente all'avv. Alessandro LI, la rappresenta e …Leggi di più...
- enpav·
- art. 34 legge n. 136 del 1991·
- sussistenza·
- riliquidazione della pensione·
- termine di decadenza·
- pensioni·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- liquidazione