Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45139
CASS
Sentenza 23 aprile 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di procedimento di prevenzione, qualora con il decreto applicativo di una misura di prevenzione sia disposta la confisca di un bene intestato ad un terzo, l'omessa audizione del terzo interessato non è riconducibile nell'alveo delle violazioni del diritto alla prova, in quanto non si tratta di atto equiparabile all'esame delle parti private di cui all'art. 503 cod. proc. pen., né ad alcun altro dei mezzi di prova disciplinati dal codice di rito. Detta omissione può, tuttavia, essere censurata quale violazione del diritto alla difesa, ma per soddisfare il requisito di specificità del motivo e l'interesse del deducente all'impugnazione sotto detto profilo, è necessario che all'eccezione si accompagni l'indicazione delle difese che i terzi interessati avrebbero potuto sviluppare soltanto rivolgendosi personalmente al giudice e non anche attraverso l'attività di rappresentanza espletata dai rispettivi difensori. Ne consegue che il silenzio dei ricorrenti in ordine al predetto indefettibile requisito rende inammissibile il corrispondente motivo di ricorso.

Nel giudizio di legittimità non è consentita - non essendo riprodotto nel vigente codice di rito il previgente art. 533 - la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.

Commentari2

  • 1Art. 503 - Esame delle parti private
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Esame delle parti private (art. 503) L'art. 503 regolamenta l'esame delle parti tra le quali inseriscono anche la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione – per l'imputato – contenuta nei commi 5 e 6 del predetto art. 503; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 500 secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere …

     Leggi di più…

  • 2Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45139
Data del deposito : 23 aprile 2013

Testo completo