Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 2
In tema di procedimento di prevenzione, qualora con il decreto applicativo di una misura di prevenzione sia disposta la confisca di un bene intestato ad un terzo, l'omessa audizione del terzo interessato non è riconducibile nell'alveo delle violazioni del diritto alla prova, in quanto non si tratta di atto equiparabile all'esame delle parti private di cui all'art. 503 cod. proc. pen., né ad alcun altro dei mezzi di prova disciplinati dal codice di rito. Detta omissione può, tuttavia, essere censurata quale violazione del diritto alla difesa, ma per soddisfare il requisito di specificità del motivo e l'interesse del deducente all'impugnazione sotto detto profilo, è necessario che all'eccezione si accompagni l'indicazione delle difese che i terzi interessati avrebbero potuto sviluppare soltanto rivolgendosi personalmente al giudice e non anche attraverso l'attività di rappresentanza espletata dai rispettivi difensori. Ne consegue che il silenzio dei ricorrenti in ordine al predetto indefettibile requisito rende inammissibile il corrispondente motivo di ricorso.
Nel giudizio di legittimità non è consentita - non essendo riprodotto nel vigente codice di rito il previgente art. 533 - la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.
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Rassegna giurisprudenziale Esame delle parti private (art. 503) L'art. 503 regolamenta l'esame delle parti tra le quali inseriscono anche la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'imputato. Orbene, i primi tre commi dettano regole di carattere generale e disciplinano, soprattutto, l'esame delle parti private diverse dall'imputato, come è confermato dalla specifica regolamentazione – per l'imputato – contenuta nei commi 5 e 6 del predetto art. 503; ed è proprio per questo motivo che il comma 4 richiama la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 500 secondo la quale le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere …
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Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2013, n. 45139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45139 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 23/04/2013
Dott. OLDI LO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 760
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 22019/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NI RA, nato a [...] il [...];
2. ER OR, nata a [...] il [...];
3. NI OL, nato a [...] il [...];
4. NI CE, nata a [...] il [...];
5. OA DE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 19/01/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. OLDI LO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 19 gennaio 2012 la Corte d'appello di Roma, confermando l'analogo provvedimento del locale Tribunale, ha disposto che
RA ON e OR LI rimanessero sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma per la durata di tre anni;
ha confermato, altresì, la confisca di un'autovettura intestata allo stesso ON, di tre autovetture e dei saldi attivi di rapporti bancari intestati alla RI, di alcuni terreni e saldi attivi di rapporti bancari intestati a OL ON, di alcuni fabbricati e di saldi attivi di rapporti bancari intestati a CE ON, nonché di due autovetture intestati a DE CC.
1.1. Ha ritenuto quel collegio, quanto alle misure di carattere personale, che i proposti fossero persone socialmente pericolose in quanto coinvolti in gravi fatti di usura e di estorsione ai danni di NO NOri, come emerso in un procedimento penale nel quale la parziale assoluzione del ON, in ordine ad una delle estorsioni, non era comunque di ostacolo alla valutazione di gravità del contesto delittuoso complessivamente accertato. Tenuto conto dello spessore criminale dei proposti, attestato anche dai precedenti penali (particolarmente pesanti per il ON), e del fatto che costoro avevano la disponibilità di beni immobili e autovetture, pur non risultando svolgere attività lavorativa e non avendo mai presentato la dichiarazione dei redditi, ha ritenuto la Corte territoriale che il ON e la RI traessero dall'attività delittuosa le fonti di sostentamento, così da consentirne l'inquadramento nelle categorie di cui della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2.
1.2. La conferma delle misure di carattere reale si è fondata sul rilievo per cui l'acquisizione dei beni dei proposti, di valore sproporzionato rispetto alle loro capacità patrimoniali lecite, era avvenuta nel periodo di ritenuta pericolosità sociale, protrattosi nell'arco temporale dall'anno 2005 al novembre 2009; quanto ai beni confiscati ai terzi intervenuti OL ON, CE ON e CC DE, ha ritenuto la Corte d'Appello che le relative intestazioni fossero fittizie: sia in considerazione del rapporto di stretta parentela (filiazione) intercorrente fra i primi due e le persone dei proposti;
sia per le più o meno esplicite ammissioni di RA ON riguardanti la villa di Via Capri in Roma;
sia per il fatto che nell'acquisto del terreni in località Valle Cupella lo stesso ON RA era stato indicato nel preliminare come promissario acquirente ed aveva emesso quattro assegni bancari rilasciati a titolo di caparra;
sia per l'indisponibilità di mezzi da parte dei figli, che non avevano mai presentato dichiarazioni dei redditi, ne' avevano partecipazioni in società; sia, quanto al CC, per la analoga sua incapacità patrimoniale e per le dichiarazioni rese ai carabinieri di Frascati, sostanzialmente confermative della fittizietà dell'intestazione di una vettura Ferrari acquistata nel maggio 2009 per il prezzo di oltre 100.000 Euro.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti i soggetti interessati, ciascuno per le ragioni di seguito indicate.
3. RA ON e OR LI hanno congiuntamente illustrato i loro motivi di ricorso in due atti d'impugnazione, il primo per il tramite dell'Avv. Barone LO e il secondo per il tramite dell'Avv. Gallo Fabrizio.
3.1. Nell'atto a firma dell'Avv. Barone è dedotto un solo, articolato motivo. Con esso i ricorrenti deducono l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione delle misure adottate;
sostengono non essere sufficiente, a tal fine, la valorizzazione di semplici indizi, essendo invece necessaria, in particolare per la confisca, la prova concreta dell'illecita provenienza dei beni;
lamentano essere mancata una puntuale ricognizione degli elementi offerti dalla difesa per giustificare l'acquisizione dei beni;
censurano il silenzio della Corte sulla richiesta di integrazione probatoria, mediante escussione del geometra FA;
quanto alla ritenuta pericolosità sociale, sostengono essere carente i caratteri dell'abitualità della condotta delittuosa e dell'attualità della pericolosità sociale 3.2. Nell'atto a firma dell'Avv. Gallo sono dedotti due motivi. Col primo i ricorrenti si dolgono che non sia stato loro consentito di provare, con l'ampiezza di mezzi postulata dalla corretta applicazione degli artt. 187 e 190 c.p.p., la fondatezza della propria linea difensiva.
Col secondo motivo denunciano, quale vizio della sentenza, la mancata acquisizione di una prova decisiva che indicano nella documentazione bancaria da essi richiesta, per la cui produzione era stato inutilmente richiesto il rinvio dell'udienza.
4. OL ON, nel ricorso presentato per il tramite del difensore, Avv. Stanisela Angelo, ha dedotto censure riconducibili a due motivi. Col primo di essi contrasta il giudizio espresso dalla Corte d'Appello circa l'insufficienza dei propri redditi a giustificare l'acquisto delle proprietà immobiliari a lui intestate;
col secondo denuncia, come violazione del diritto alla prova, la mancata assunzione del teste FA e l'omessa audizione personale dei terzi intervenuti.
5. Analoghe doglianze sono formulate da CE ON nel proprio ricorso, anch'esso a firma dell'Avv. Staniscia. La ricorrente, invero, deduce a sua volta, con un primo motivo, l'errata valutazione della Corte d'Appello in ordine alla adeguatezza delle proprie fonti reddituali a giustificare l'acquisizione dei beni sottoposti a confisca;
e, col secondo motivo, lamenta che le si sia negato il diritto alla prova.
6. Ancora per il tramite dello stesso difensore, DE CC affida il proprio ricorso a un duplice ordine di censure, orientate per un verso a denunciare l'illogicità della motivazione addotta dalla Corte territoriale, e per altro verso a lamentare che gli sia stata negata la possibilità di esporre personalmente le proprie difese.
7. Agli atti vi è una memoria con motivi aggiunti, depositata nell'interesse dei ricorrenti OL ON e ON CE, nella quale sono ulteriormente sviluppate le argomentazioni a sostegno della denuncia di violazione del diritto alla prova.
8. Nell'interesse di RA ON risulta inoltre depositata un'istanza di rinvio, al fine di consentire che un'attesa modifica della normativa vigente renda giuridicamente possibile la produzione di documentazione bancaria riguardante rapporti "scudati" relativi a soggetti terzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via del tutto preliminare corre l'obbligo di dar conto dell'impossibilità giuridica di concedere il chiesto rinvio della decisione.
1.1. L'istanza è finalizzata a far sì che, attraverso l'attesa emanazione di un provvedimento governativo finora mancato, si renda possibile alle parti la produzione di documentazione di carattere finanziario e bancario che, attualmente, è coperta da segreto. A vanificare tale aspettativa si pone, tuttavia, il principio giuridico in base al quale nel procedimento di cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti, non essendo riprodotta nel codice di rito attuale la disposizione che, nell'art. 533 di quello abrogato, riconosceva ai difensori tale facoltà (Sez. 3^, n. 8996 del 10/02/2011, P., Rv. 249614; Sez. 5^, n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902); e, se è pur vero che la giurisprudenza citata riconosce che debba farsi eccezione al principio nei casi in cui la produzione non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio, è altrettanto vero che ciò vale soltanto per quei documenti che non attengono al merito, ma dai quali può derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 5^, n. 10382 del 09/06/1999, Calascibetta, Rv. 214298): il che, del resto, pienamente si attaglia alla funzione della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non può addentrarsi nell'esame del merito.
2. Venendo, ora, alla disamina del motivi di gravame, è doveroso premettere che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, comma undicesimo, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423. 2.1. La giurisprudenza di legittimità, per vero, ha riconosciuto doversi ricondurre al vizio di violazione di legge quei casi in cui la motivazione sia del tutto carente (Sez. 6^, n. 35044 del 08/03/2007, NO, Rv. 237277) o caratterizzata da enunciazioni talmente apodittiche e prive di costrutto logico, da rivelarsi soltanto apparente (Sez. 6^, n. 15107/04 del 17/12/2003, Criaco, Rv. 229305). Ma le cennate ipotesi non trovano riscontro nel caso di specie, in cui la motivazione del provvedimento impugnato si è soffermata su tutti i temi necessari a dar conto delle ragioni della determinazione assunta, trattandoli con argomentazioni articolate e di immediata comprensibilità.
2.2. Occorre dunque espungere dal thema decidendum tutte quelle censure che, non avendo ad oggetto la violazione di norme giuridiche, ma risolvendosi in altrettante critiche alla tenuta logica della motivazione addotta dalla Corte d'Appello (quando non anche alle valutazioni in fatto), non possono trovare ingresso in questa sede.
3. Selezionando le ragioni di doglianza che residuano all'applicazione del suesposto criterio, vengono in considerazione quelle che si riferiscono: alla soglia della consistenza probatoria richiesta perché possa dirsi legittima l'emissione di una misura di prevenzione;
alla deducibilità, quale vizio del provvedimento impugnato, della mancata acquisizione di prove - assertivamente - decisive;
alla dedotta illegittimità della mancata audizione personale dei terzi intervenuti.
3.1. La prima delle menzionate questioni trova risposta, in senso contrario ai ricorrenti, nella giurisprudenza stessa citata da ON RA e OR LI a sostegno dell'assunto da essi propugnato, secondo cui la prova meramente indiziaria non sarebbe idonea a sorreggere l'emissione del provvedimento;
ed invero, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, la sentenza n. 1808 in data 07/08/1984 (Sez. 1^, Aquilino, Rv. 165523 si è così espressa: "Qualora si tratti di sequestro disposto nel corso di procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., il giudice penale, a differenza di quello del procedimento di prevenzione, deve estendere le proprie indagini fino a stabilire se i beni dell'imputato, anche se non rientranti nelle previsioni della L. n. 575 del 1965, artt. 2 bis e 2 ter, abbiano in concreto assunto,
rispetto alla commissione del reato su indicato, la funzione strumentale di cui all'art. 416 bis c.p., comma 7": con ciò intendendosi che nel procedimento di prevenzione l'onere probatorio dell'accusa è assai più limitato e può essere soddisfatto anche attraverso il ricorso a meri indizi;
il che, del resto, è stato ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza più recente, la quale ha precisato altresì che, nella materia trattata, neppure si richiede che la prova indiziaria sia connotata dai requisiti prescritti dall'art. 192 c.p.p., (Sez. 1^, n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, Rv. 250278; Sez. 1^, n. 6613 del 17/01/2008, Carvelli, Rv. 239358; Sez. 6^, n. 1503 del 07/04/1997, Crimi, Rv. 207490).
3.2. La seconda questione da trattare trova, anch'essa, risposta nella giurisprudenza di legittimità. In tale ambito, invero, è ripetuta l'enunciazione del principio, del tutto condivisibile, a tenore del quale nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio - come è per quelli di prevenzione, di sorveglianza e di esecuzione - non sono applicabili le norme sulla mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) e sul diritto dell'imputato all'ammissione della prova a discarico sui fatti oggetto di prova a carico (art. 495 c.p.p., comma 2), in quanto il diritto alla prova a discarico è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale (Sez. 1^, n. 8641 del 10/02/2009, Giuliana, Rv. 242887; Sez. 1^, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309; Sez. 3^, n. 1779 del 12/08/1993, Cova, Rv. 195977). In aggiunta a ciò va considerato che la Corte d'Appello non ha mancato di motivare il rigetto delle istanze di acquisizione probatoria: sia per quanto riguarda le produzioni documentali, indirizzate a provare una circostanza giudicata comunque insufficiente a giustificare gli acquisti effettuati dal 2001 in poi (pag. 8, secondo paragrafo dell'ordinanza); sia per quanto riguarda la testimonianza di FA AN LO, considerata irrilevante ai fini della decisione (pag. 10, quinto paragrafo).
3.3. Per quanto si riferisce alla mancata audizione dei terzi interessati, va rimarcato che la denunciata omissione non può essere ricondotta nell'alveo delle violazioni del diritto alla prova, atteso che l'atto del quale è mancato l'espletamento non è equiparabile all'esame delle parti private di cui all'art. 503 c.p.p., ne' ad alcun altro dei mezzi di prova disciplinati dal codice di rito. Più pertinente alla fattispecie è la doglianza riferita al mancato esercizio del diritto alla difesa;
ma, per soddisfare il requisito di specificità del motivo e -soprattutto - per esplicitare l'interesse dei deducenti ad impugnare sotto tale profilo, all'eccezione si sarebbe dovuta accompagnare l'indicazione delle difese che, assertivamente, i terzi interessati avrebbero potuto sviluppare soltanto rivolgendosi personalmente al giudice e non anche attraverso l'attività di rappresentanza espletata dai rispettivi difensori. Il silenzio dei ricorrenti in ordine a tale indefettibile requisito rende inammissibile il corrispondente motivo di ricorso.
4. Conclusivamente, tutti i ricorsi proposti sono da rigettare, con la conseguente condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2013