Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME EL PO OLO ALIANO / 0 1 J 7 1 1 9 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Accertamento SEZIONE TERZA CIVILE dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19847/98 FIDUCCIA Dott. Gaetano Dott. Ugo - Consigliere FAVARA Consigliere Cron. 16480 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Rep.2618 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Mario FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: RE LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato SOTERO SALIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia stud CEMENTISTI SRL, corrente in Forlì, in persona del dal Sig. - -SOLE 24 OF per diritti L. 3000 legale rappresentante pro tempore Marco Micottis, 25 MAG. 2001 .. IL CANCELLIE elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL IV/B, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO PORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE 2001 GREZ, difesa dall'avvocato GIAN CARLO FAROLFI, giusta Richiesta epla si Guesdal Six grez 152 delega in atti;
per diritti L 30€ 1 IL CANCELL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIC COPIE controricorrente - Richiesta copia esecutiva dal Sig. ROLFi. nonchè contro per diritti L. 24.000+ S CASANOVA LEARDO O ALEARDO;
10.9 il IL CANCELLIERE
- intimato -
avverso la sentenza n. 384/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Terza Civile, emessa il 06/02/98 e depositata il 02/04/98 (R.G. 651/91); CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Gian Carlo FAROLFI;
DIRITTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il A rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BF399456 La società Cementisti srl di Forlì, creditrice di AN Aleandro della somma di L. 8.107.150, oltre interessi dal 22.5.1978, in base a decreto ingiuntivo non opposto del tribunale di Forlì del 6.1.1983, noti- ficato in una al precetto in data 8.2.1983, per esen- zione del termine ex art. 481 c.p.c., provvedeva al pi- LIRE 2000 CANCELLERIA gnoramento dell'autovettura del AN dalla cui ven- dita venivano ricavate L.
3.400.000 e, a copertura del residuo credito, pignorava presso PR LI le BF399464 somme di questi dovute al AN sino alla concorren- AE938317 2 za di L. 10.000.000, per lavori di ristrutturazione dello stesso eseguiti alla abitazione da PR. All'udienza del 6.10.1983 il PR, rendendo la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., dichiarava che il AN aveva una differenza attiva di L. 200.000, perché del corrispettivo dei lavori di ri- strutturazione dell'appartamento aveva scomputato un suo debito di L. 10 milioni ed aveva riscosso in più riprese, la restante parte. Il tribunale di Forlì con sentenza 160/91, sulla scorta del risultato di una espletata ctu, diretta ad accertare l'ammontare del credito del AN per i lavori di ristrutturazione eseguiti in favore del Pre- tolani, accoglieva la domanda attrice, riconoscendo che il PR era creditore del AN della somma di L. 10.000.000, per manodopera relativa ai lavori di ri- strutturazione sopra detti, e condannava lo stesso alla rifusione delle spese di lite in favore della Cementi- sti srl. Il PR, che era rimasto contumace in primo grado, proponeva appello, chiedendo che si accertasse che alla data del pignoramento era debitore del Casano- va della residua somma di L. 200.000: a tal fine produ- ceva la scrittura privata del contratto intercorso in proposito con il AN e più ricevute di pagamento 3 somme. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza 384 del 6.2.1998, depositata il 2.4.1998, esaminata la documen- tazione esibita e valutata la prova per testi ammessa in appello, rigettava l'impugnazione, confermando l'obbligo del terzo, che condannava alla rifusione del- le ulteriori spese in favore della Cementisti srl. Per l'annullamento della decisione ricorre il Pre- tolani esponendo tre motivi. Resiste con controricorso la Cementisti srl con salvezza di spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con tutt'e tre i motivi di ricorso si censura il vizio di motivazione circa la valutazione della prova dell'obbligo del terzo. Con il primo motivo si deduce che la Corte di meri- to avrebbe contraddittoriamente valutato lo stesso ma- teriale probatorio sia per affermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento del terzo pignorato nei confronti del debitore escusso sia per escludere l'estinzione del relativo debito da parte del terzo pi- gnorato. Il motivo è infondato perché la Corte di merito è pervenuta alla conclusione della sussistenza di un re- siduo debito del terzo pignorato nei confronti del de- 4 bitore escusso non inferiore alla somma di L. 10 milio- ni, entro cui era stato fatto il pignoramento, sulla base dei risultati dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio ed in forza delle ammissioni fatte in propo- sito dello stesso terzo pignorato. Con il secondo motivo si asserisce che la Corte di merito avrebbe ritenuto provato l'ammontare degli ac- conti fatti in favore del debitore escusso dal terzo pignorato, ma ritenuto il medesimo non sufficiente per la dimostrazione dell'estinzione del relativo debito, mancando la prova dell'ammontare del corrispettivo da cui detrarre tali acconti, mentre, invece, dalla docu- mentazione prodotta e dai risultati della prova per te- sti era stata fornita la prova sia sull'ammontare degli acconti erogati e sia sull'entità del corrispettivo pattuito per le opere di ristrutturazione dell'appartamento del terzo eseguite dal debitore escussO. Anche tale motivo è infondato, perché la Corte di merito non ha ritenuto che la documentazione prodotta era idonea a fornire al prova degli acconti erogati, bensì ha considerato che, seppure si volesse ritenere che le ricevute di pagamento sottoscritte dal debitore esecutato siano opponibili al creditore procedente, non di meno, mancherebbe la prova dell'ammontare del corri- 5 spettivo da cui dedurre gli acconti ricevuti dall'esecutato. Con il terzo motivo si censura il giudizio di inat- tendibilità dei testi LE ER e LE E- ro, perché basato sull'esistenza di rapporti di paren- tela e affinità con il terzo pignorato e perché ritenu- te generiche e meramente ripetitive dei capitoli di prova e si fa rilevare che l'assunzione degli stessi testi era avvenuta senza contestazione da parte dei controinteressati e le risposte erano state nitide e precise sulle domande loro rivolte. Il motivo non ha consistenza giuridica, perché il fatto ritenuto determinante della Corte di merito per escludere l'estinzione del debito è la constatazione che i due testi non avevano detto alcunchè circa l'avvenuta compensazione del precedente debito di L. 10 milioni del debitore escusso con quello del terzo pi- gnorato prima dell'avvenuto pignoramento. In conclusione non si ravvisano difetti di motiva- zione circa la valutazione della prova e conseguente- mente il ricorso va rigettato perché infondato con la condanna delle spese del grado in favore della
contro
- parte costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa- 6 gamento delle spese del grado che liquida in L. '₤220.500 oltre diritti ed onorari liquidati in complessive L.
2.000.000. Così deciso in Roma addì 25.1.2001. IL CONSIGLIEREERE EST. IL PRESIDENTESpa FI سنا DO Depositata in Cancelleria Concetta A mendola Oggi, 25 MDG 2001 IL CANCELERE C1 IL CANCELLIERE C1 Concetra Ammendola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in AGO. 200brie 4 an. 38586al versate £. 290.000 IL (lire p. Il Dirigento Area Servizi h0000 (D.ssa Maria Grazia D ILIPPO Il Responsabile Servizio Attikindiziari (Dr. M. RACCICHINY 290000 1 0 6 7