Sentenza 29 aprile 2002
Massime • 2
Non può ricondursi nell'ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione "ex" art. 360, numero 3), cod. proc. civ., la deduzione con la quale si contesti al giudice di merito, non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché siffatta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera "ex" artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di attuare specifici investimenti programmati o di procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/04/2002, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NT AR RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI OZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOMOBILI SEA SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 02395/00 proposto da:
AUTOMOBILI SEA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore TO IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI ALBISINNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IA NT AR RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI OZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3168/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato VESCI Gerardo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale;
udito l'Avvocato CASTELLI AVOLIO Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Srl Automobili Sea - esponendo che, su ricorso dell'ing. TO IL SA MA, il presidente del tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare la somma di L. 136.038.000 (oltre agli interessi legali dalla domanda ed alle spese di procedura) a titolo di compenso per una prestazione professionale eseguita in suo favore dall'istante, consistita nella realizzazione d'un progetto relativo alla costruzione del veicolo tipo "motor home" denominato "Cheyenne", ma che, in realtà, nessun incarico di progettazione era mai stato commissionato all'istante stesso - conveniva TO IL SA MA innanzi al tribunale di Roma proponendo opposizione avverso il provvedimento monitorio, del quale chiedeva la revoca con condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 CPC. Costituendosi, il IL SA MA chiedeva il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria, in quanto destituite di fondamento.
Con sentenza 1.10.88, il tribunale - ritenuto che l'espletata attività istruttoria non avesse comprovato il conferimento dell'incarico al professionista da parte della Srl Automobili Sea;
che tale conclusione fosse suffragata altresì da quanto affermato dal medesimo IL SA MA nel ricorso presentato al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, laddove aveva espressamente dichiarato d'aver ceduto il "proprio" progetto esecutivo per la realizzazione del veicolo alla Sea Cars Desert Spa, società diversa dall'opponente - dichiarava l'inefficacia del decreto-ingiuntivo e condannava l'opposto alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso tale decisione TO IL SA MA proponeva appello dolendosi che il tribunale avesse erroneamente ritenuto la prova per testi espletata in violazione dell'art. 2721 CC e non provato il conferimento dell'incarico nonché attribuito valore confessorio alla dichiarazione contenuta nella richiesta di liquidazione di parcella presentata al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, onde concludeva, chiedendo l'integrale riforma del provvedimento impugnato.
Resisteva la Srl Automobili Sea contestando la fondatezza delle avverse doglianze e chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza 29.10 98, la corte d'appello di Roma - ritenuto che il tribunale avesse erroneamente rilevato di ufficio l'inammissibilità della prova testimoniale, stante la rituale ammissione della stessa da parte del g.i. e la mancata proposizione del reclamo al collegio;
che, attesa la qualità delle parti, la peculiare natura del rapporto giuridico, la documentazione prodotta indicativa del conferimento dell'incarico ed ogni altra circostanza relativa al caso concreto, la prova doveva ritenersi consentita anche oltre il limite di cui all'art. 2721/1^ CC;
che dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese in primo grado dai testi del IL emergesse chiaramente come la progettazione del veicolo fosse stata effettuata dal professionista su incarico conferitogli nel maggio 1976 dall'Annibaldi, nella qualità di legale rappresentante della Automobili Sea Srl e per conto di tale società; che detta circostanza trovasse riscontro positivo in tutti i documenti grafici e di progettazione in atti, riportanti l'intestazione Sea Cars (traduzione inglese di Automobili Sea) e l'indicazione dei dati della medesima società (sede, telefono, registrazione presso il tribunale di Roma, registrazione presso la C.C.I.A.A.); che il disconoscimento, - di tali documenti da parte dell'appellata dovesse considerarsi del tutto privo di efficacia, poiché effettuato in modo assolutamente generico;
che alla richiesta di liquidazione della parcella non potesse attribuirsi alcuna valenza confessoria per la mancanza dell'animus confitendi, il quale postula la volontà di dichiarare e la consapevolezza dell'utilizzabilità del fatto dichiarato a proprio svantaggio ed a favore dell'altra parte;
che il contratto 15.11.76, avente ad oggetto la vendita del veicolo progettato ed alla cui stipula aveva partecipato l'Annibaldi nella qualità di amministratore unico della Automobili Sea Srl, dovesse reputarsi ulteriore elemento probatorio in ordine al conferimento dell'incarico da parte della società appellata, anche perché a quell'epoca la Sea Cars Desert Spa ancora non esisteva, essendo stata costituita solo successivamente con rogito 29.12.76; che trattandosi nella specie di debito di valuta, non potesse riconoscersi al IL il ristoro degli ulteriori danni, non avendone fornito la prova specifica - accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dall'appellata questa condannando alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore della controparte. Avverso tale sentenza TO IL SA MA proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
Resisteva la Automobili SEA Srl con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con due motivi.
Entrambe le parti depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC. La Srl SEA tornando a contestare la sussistenza del rapporto ex adverso dedotto in giudizio, il controricorso richiede priorità logica di trattazione rispetto al ricorso principale, limitato questo alla questione della rivalutazione d'un credito che in quel rapporto trova la sua causa giustificativa.
L'eccezione d'inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dal ricorrente principale per assunta acquiescenza della controparte all'impugnata sentenza in ragione dell'avvenuto adempimento di quanto nella stessa disposto, non è fondata. L'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva della impugnazione ex art. 329 CPC, consiste, infatti, nell'accettazione della sentenza, id est nella manifestazione da parte del soccombente, totale o parziale, della volontà di non impugnare la sentenza stessa, rispettivamente, nella sua interezza o nella parte a lui sfavorevole, volontà che può essere manifestata in forma sia espressa che tacita, ma, nella seconda ipotesi, l'acquiescenza può ritenersi sussistente solo in presenza d'un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà d'avvalersi dell'impugnazione; atteggiamento siffatto non può essere ravvisato nell'esecuzione volontaria d'una sentenza d'appello o d'altro provvedimento esecutivo, dacché, in tal caso, l'ottemperanza all'ordine impartitovi non può essere logicamente interpretata come acquiescenza alla decisione del giudice, potendo essa esser motivata dallo specifico intento dell'obbligato, autonomo rispetto alla gestione della causa e dotato d'una sua propria ragione giustificatrice, quella di sottrarsi all'esecuzione forzata od anche alle sole maggiori spese degli atti ad essa preliminari, senza che ciò necessariamente implichi anche la volontà di rinunziare a proporre impugnazione avverso la decisione stessa. Con il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso incidentale, la Srl SEA - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2230 e ss. CC nonché omessa e/o insufficiente motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia opportunamente esaminato i documenti e le risultanze processuali, nonché i fatti allegati proprio dalla controparte, dai quali sarebbe stata desumibile una piena conferma della tesi sostenuta da essa ricorrente, id est che l'accordo raggiunto dalle parti travalicava il semplice incarico professionale, essendo finalizzate alla produzione ed alla commercializzazione, sia pure in serie limitata, di alcuni "motor home caravan" da destinare al mercato arabo;
abbia erroneamente ritenuto di poter qualificare il rapporto come contratto d'opera professionale, mentre l'esatta ricostruzione della volontà delle parti superava i confini del semplice "incarico" per indirizzarsi ad uno scopo in cui il "progetto" realizzato da controparte rappresentava esclusivamente l'apporto di questi alla nuova impresa commerciale costituita, la Seac Cars Desert Spa.
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni, pure in diritto, prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. Tanto meno può, poi - come con il motivo in esame ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge idoneamente formulata, secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa, bensì d'aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d'una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché valutazione siffatta non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione. All'esame del ricorso non risulta, peraltro, neppure sviluppata alcuna argomentazione in diritto inerente alla denunziatà violazione degli artt. 2230 ss. CC e ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non riguardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dalla richiamata normativa, risultando, piuttosto, incentrata su di un'assunta erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del detto giudice.
In particolare, il motivo sembra inteso a contestare l'interpretazione degli accordi negoziali inter partes fornita dalla corte territoriale con l'impugnata sentenza, ma anche sotto tale profilo non risulta meritevole d'accoglimento.
In vero, per quanto attiene all'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, l'opera dell'interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC ovvero per vizi di motivazione.
Tenendo presente quanto già evidenziato in tema di formulazione della censura ex art. 360 n. 3 CPC, devesi considerare che è onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a fare astrattamente richiamo ad una volontà delle parti difforme da quella accertata dal giudice, ma è tenuto a precisare quali canoni siano rimasti in concreto inosservati ed a specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato. Di conseguenza, non può essere considerata idonea, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Nella specie la ricorrente, che fà richiamo alla volontà delle parti con genericità già di per se stessa significativa dell'inidoneità del motivo, non sviluppa alcuna argomentazione in diritto, intesa nel senso sopra precisato, per contestare, con specifico riferimento a principi d'ermeneutica contrattuale determinati, il convincimento espresso dal giudice del merito;
si limita, infatti, a svolgere considerazioni sulle assunte intenzioni delle parti in relazione ad elementi di giudizio in fatto una cui conforme valutazione da parte del giudice avrebbe condotto ad una soluzione della controversia rispondente alle sue attese, il che non rappresenta affatto, come già evidenziato, un'ammissibile censura ex art. 360 n. 3 CPC in relazione a pretese violazioni delle regole legali d'ermeneutica contrattuale.
Anche sotto il secondo dei richiamati profili il motivo difetta della specificità prescritta dall'art. 366 n. 4 CPC, in quanto la censura con la quale alla sentenza impugnata s'imputino vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere intesa a far valere, a pena d'inammissibilità comminata dalla richiamata norma in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Non può, per contro, essere intesa a far valere, come con il motivo di ricorso in esame, la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame;
diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello in esame - in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.
Così come genericamente svolto, d'altra parte, il motivo neppure consentirebbe, comunque, quelle valutazioni che a tali finalità corrispondono.
Da questa Corte si è, in vero, ripetutamente evidenziato il carattere limitato del mezzo d'impugnazione ex art. 360 CPC e la necessaria autosufficienza del ricorso con il quale viene proposto, sottolineandosi, altresì, come l'estraneità dell'accertamento del fatto al giudizio di legittimità determini l'esigenza che gli elementi necessari alla decisione risultino tutti da tale atto introduttivo, non rientrando nella funzione istituzionale del giudice di tale fase il sopperire alle eventuali sue lacune con indagini integrative, pur ove sollecitate da riferimenti per relationem agli atti del processo od a quelli di parte della pregressa fase di merito compresa la stessa sentenza impugnata.
Si è, consequenzialmente, ritenuto che, l'interesse ad impugnare in sede di legittimità traducendosi nella possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, sia, pertanto, necessario - così in caso di denunzia d'un errore di diritto ex art. 360 n. 3 CPC, come in caso di denunzia di vizio della motivazione ex art. 360 n. 5 CPC - che la parte, nel rispetto del posto principio d'autosufficienza del ricorso, prospetti in maniera adeguata gli elementi di giudizio in fatto dei quali chiede o un determinato apprezzamento giuridico diverso da quello compiuto dal giudice a quo in quanto asseritamente erroneo, ovvero un controllo in relazione alla sufficienza ed alla logicità della valutazione operatane dal detto giudice.
Per il che, censurandosi nella specie la pronunzia del giudice del merito tanto per violazione di legge quanto per vizio di motivazione nell'indagine sulla comune volontà contrattuale delle parti in relazione alla natura del rapporto posto in essere, sarebbe stato indispensabile che la ricorrente riportasse nell'atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto non meglio specificati e la sua soggettiva interpretazione di essi, bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti nonché il testo integrale di essi o, quanto meno, della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto, diversamente non ponendosi il giudice di legittimità in condizione di svolgere il suo compito istituzionale e dandosi luogo all'inammissibilità del prospettato motivo.
Con il secondo motivo, la Srl SEA - denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale abbia omesso di considerare alcune allegazioni documentali ed alcune prove, introdotte proprio dalla controparte, dalle quali avrebbe potuto facilmente ricavare fondamentali e decisivi elementi di giudizio, dacché ne risultava non solo essere il progetto in questione d'esclusiva proprietà del suo ideatore, ma altresì poterne questi disporre personalmente anche vendendolo a terzi, come infatti avvenuto con il contratto 15.11.76; abbia insufficientemente e contraddittoriamente motivato la decisione di ritenere provato l'avvenuto conferimento dell'incarico nonostante la parcella fosse stata emessa dal professionista nei confronti d'altra società, la Seac Cars Desert Spa;
abbia omesso di valutare altri "indizi" il cui esame avrebbe facilmente indotto ad una decisione diversa da quella adottata.
Il motivo non merita accoglimento.
Ai limiti argomentativi ed alle modalità di formulazione delle censure ex art. 360 n. 5 CPC già indicati trattando del primo motivo che, anche in questo caso, non risultano osservati - essendosi richiesta in sede di legittimità una nuova valutazione dei fatti difforme da quella operata dal giudice a quo e non essendosi riportati i dati identificativi ed il contenuto degli atti e dei documenti da una cui valutazione, difforme da quella operata dal detto giudice si pretende possa derivare una diversa decisione della controversia - va, infatti, soggiunto che, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, con il ricorso per cassazione non può imputarsi al giudice del merito d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli invece non ritenuti significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste - il disposto dell'art. 132 n. 4 CPC non prevedendo ed, anzi, implicitamente escludendo la redazione della motivazione come trascrizione e commento dei verbali e degli atti di causa sulle cui emergenze è basata - mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti, come nella specie, da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. Le argomentazioni della ricorrente risultano, di contro, svolgere tesi interpretative che, per quanto evidenziato, il giudice del merito - le cui argomentazioni, giova sottolineare, costituiscono motivazione del tutto idonea e sufficiente dell'adottata decisione - non era tenuto a disattendere esplicitamente ed una cui ulteriore disamina esula dalle finalità istituzionali del giudizio di legittimità.
D'altra parte, va ulteriormente considerato come, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motivazione della sentenza impugnata per pretesa incongruità e/o insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove in ragione d'asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, sia necessario, per il già richiamato principio d'autosufficienza del ricorso ondè consentire al giudice di legittimità il diretto controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza - come appunto il caso in esame avrebbe richiesto - integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonea all'uopo la semplice prospettazione del valore probatorio di esse quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice sulla base del complesso delle acquisizioni probatorie o di quelle sole ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione.
Nella specie, il motivo, già non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto e per ciò solo inammissibile, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l'erronea od insufficiente valutazione, e tale inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione ne è ulteriore motivo d'inammissibilità. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso incidentale va, dunque, respinto.
Con il primo motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione dell'art. 409/3^ CPC - sostiene che, avendo egli svolto per conto della controparte una attività di consulenza e collaborazione coordinata e continuativa nel tempo, al caso in esame poteva e doveva essere applicato in via analogica il disposto dell'invocata norma e, pertanto, la rivalutazione del suo credito doveva-essere operata d'ufficio dal giudice ex art. 429 CPC. Il motivo non merita accoglimento.
La prospettata questione, in vero, non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame della sentenza impugnata - conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, esposizione del fatto, motivazione - contro la quale non è stata formulata censura per omesso esame della stessa e non è, pertanto, ammissibile in questa sede;
ne', d'altro canto, ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC, avrebbe potuto essere validamente introdotta neppure nel secondo grado del giudizio di merito, giacché con l'atto di citazione in primo grado non risulta essere stata prospettata quale causa petendi del petitum in quella sede dedotto.
È ben vero che trattasi di questione di diritto che potrebbe, anch'essa, essere invocata a sostegno di quel medesimo petitum anche in sede di legittimità, tuttavia, poiché introduce temi di dibattito completamente nuovi che implicano accertamenti in fatto non svolti in precedenza e decisione su elementi di giudizio pure in fatto e che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio per cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione.
In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase.
Con il secondo motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 CC, 2227 CC, 2229 CC, 115 e 116 CPC, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla prova sulla richiesta rivalutazione monetaria - si duole che la corte territoriale non gli abbia riconosciuto i maggiori danni derivanti dalla svalutazione monetaria erroneamente ritenendone necessaria la prova rigorosa dei medesimi, in tal guisa disattendendo un orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale non è necessaria la prova rigorosa del danno da ritardo causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito.
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, va richiamato quanto già in precedenza rilevato in ordine al fatto che la causa petendi dell'azionato diritto di credito dedotta con l'istanza per decreto ingiuntivo - poi sostenuta con le successive difese, compresi, particolarmente, l'atto di appello e lo stesso odierno controricorso - era ed è rimasta l'espletamento d'un incarico professionale, onde risulta del tutto inammissibile, trattandosi di questione nuova, qualsiasi prospettazione in ordine a titoli di credito di diversa natura in ragione dei quali il problema della rivalutazione possa essere risolto sulla base di consequenziali valutazioni pertinenti alle caratteristiche proprie dei soli detti diversi titoli.
Orbene, il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione d'un contratto d'opera ex artt. 2230 ss. CC è, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, di valuta e non di valore (e pluribus:
Cass. 26.3.99 n. 2891, 2.5.96 n. 4018, 6.9.94 n. 766729. 8.90 n. 895713. 3.87 n. 2611), dacché ha per oggetto, ab origine, la prestazione di una somma di denaro;
pertanto può e deve l'obbligato, ex art. 1277/1^ CC, estinguere il suo debito mediante corresponsione della somma dovuta in valuta avente al momento corso legale e nell'esatto numerario cui essa ammontava, atteso che il debito di valuta non si trasforma in debito di valore per il solo fatto dell'inadempimento, comportamento, questo, del debitore la cui contrarietà ai principi dell'ordinamento il legislatore ha già espressamente preso in considerazione sanzionadolo con il ricollegare ad esso, nell'art. 1224/1^ CC, l'effetto di dar luogo alla corresponsione degli interessi nella misura legale indipendentemente da ogni prova di danno.
È ben vero che al detto inadempimento lo stesso legislatore ha, altresì, ricollegata, nell'art. 1224/2^ CC, la conseguenza di dar luogo ad un'ulteriore obbligazione risarcitoria, di valore questa, ma tale effetto gli ha riconosciuto solo ove abbia cagionato al creditore un danno autonomo e diverso, rispetto alla semplice indisponibilità della somma oggetto dell'originaria obbligazione, per il quale non possa aversi integrale ristoro con la sola corresponsione degli interessi moratori previsti dall'art. 1224/1^ CC;
per il che, a differenza dal determinarsi del diritto alla percezione di questi ultimi, il determinarsi del diritto al conseguimento del maggior risarcimento ex art. 1224/2^ CC non è stato configurato quale effetto automatico dell'inadempimento del debitore, bensì si sono richieste da parte del creditore, anzi tutto, una motivata allegazione e, quindi, un'idonea dimostrazione del danno subito.
Incombe, pertanto, sul creditore, dunque anche sul professionista che agisca per ottenere il pagamento delle rese prestazioni, l'onere di dedurre prima e provare poi che il pagamento tempestivo da parte del debitore, nel caso il cliente, gli avrebbe consentito, mediante l'opportuno impiego della somma, d'evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione (cfr. giurisprudenza sopra richiamata ed ulteriori precedenti conformi ivi).
Non risulta, infatti, conforme alla prevalente giurisprudenza di questa Corte il principio invocato dal ricorrente, vero essendo, per contro, che, in tema di maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224/2^ CC, pur considerandosi legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni anche semplici da parte del giudice, si è, tuttavia evidenziato come questi non possa prescindere dall'assolvimento da parte del creditore, quand'anche imprenditore commerciale ed a maggior ragione ove appartenente ad altre categorie, d'un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato - quale l'impossibilità d'attuare specifici inivestimenti programmati o di procurarsi danaro a condizioni particolarmente vantaggiose - possa essersi verosimilmente prodotto (e pluribus: Cass. 21.7.01 n. 9965, 4.12.00 n. 21, 9.6.99 n. 5678, 28.4.99 n. 4287, 3.10.97 n. 9660, 20.6.97 n. 5517, 1.12.95 n. 12422, 4.5.94 n. 4321). Nella specie, censurando sul punto l'impugnata sentenza - con la quale il giudice del merito, nell'esercizio del suo esclusivo potere di valutazione dei fatti, ha rilevato l'omessa prova del maggior danno e, per ciò, respinto la domanda di rivalutazione del credito - il ricorrente non si dà carico di prospettare d'aver allegato e dimostrato la sussistenza di quegli elementi di fatto dai quali si sarebbe potuto e dovuto desumere un orientamento all'impiego di capitali tale da assicurargli rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione degli interessi al tasso legale, ma si limita a sostenere la sufficienza, al riguardo, della sola domanda e l'onere per il giudice di presumere d'ufficio la debenza della rivalutazione in considerazione dell'attività professionale svolta dalla parte (si è già evidenziata l'inammissibilità della deduzione di titoli diversi).
Tesi siffatta non è condivisibile, dacché l'onere probatorio che s'è visto incombere sul creditore non può ritenersi assolto, come nel caso di specie, con la mera allegazione d'un determinato status professionale non corredata da elementi idonei ad evidenziare le disposizioni economiche del creditore, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria d'appartenenza del medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego della somma di danaro dovutagli ove tempestivamente corrispostagli;
non appare, infatti, sostenibile l'equiparazione del credito del professionista a quello dell'imprenditore, nei cui confronti può essere applicata la presunzione dell'investimento delle somme percette nell'attività produttiva, e neppure a quello del lavoratore dipendente, nei cui confronti si può applicare la presunzione dell'integrale destinazione del reddito al consumo, onde i presupposti in fatto perché potesse quanto meno presumersi detto possibile utile impiego della somma dovevano essere adeguatamente allegati e dimostrati, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, anche il ricorso incidentale va, dunque, respinto.
Sussistono evidenti giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA COPITE
Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2002