Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista per il caso che il giudice non deliberi nei termini di legge sull'istanza di ammissione avanzata dall'imputato (e cioè immediatamente, nel caso della domanda presentata in udienza, o entro dieci giorni negli altri casi, così come attualmente previsto dall'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) non opera quando l'omissione nel provvedimento resti priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa dell'interessato (v. Corte cost. 1 ottobre 2003, n. 304). (Nella specie la Corte ha posto in rilievo che l'imputato era stato assistito nel giudizio proprio dal difensore nominato contestualmente all'istanza per il gratuito patrocinio, escludendo che l'incertezza sulle modalità di retribuzione del professionista valesse in astratto a condizionare l'effettività della difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2004, n. 46510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46510 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 27/10/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1465
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 33199/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND PP;
avverso la sentenza 9/5/03 Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 9/5/03 confermava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti di ND PP dal Tribunale di Ragusa con sentenza in data 13/10/01 per il reato di cui all'art. 3/bis legge n. 575/1965, per avere omesso di versare la somma di lire 5.000.000 a titolo di cauzione, siccome sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, come prescritto nel provvedimento impositivo del Tribunale di Ragusa, limitandosi a diminuire la pena inflitta da mesi otto di arresto a mesi sei e giorni quindici.
In motivazione la corte di merito riteneva infondata l'eccezione di nullità del procedimento per avere il primo giudice omesso di provvedere immediatamente sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, osservando che non risultando allegata all'istanza la dichiarazione prevista dalla legge n. 217/1990, il giudice non poteva provvedere immediatamente, ne' aveva alcun obbligo di motivare il rigetto o l'accoglimento, giacché la documentazione richiesta era chiaramente finalizzata ad accertare i presupposti di legge, che nella specie non erano del tutto documentati. Rilevava inoltre che incombeva all'imputato l'onere della prova della impossidenza, quale causa di impossibilità della prestazione. Riteneva infine fondata la doglianza di eccessività della pena, che riduceva nella misura suindicata. Ricorre ora avverso tale decisione l'imputato a mezzo del suo difensore e deduce con i primi due motivi la violazione dell'art. 6 legge 21/1990, avendo la corte di merito omesso di rilevare l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure nel disporre l'integrazione dell'istanza, peraltro senza alcuna valida motivazione (essendo l'autocertificazione, di cui si lamentava la mancanza, racchiusa nel corpo stesso dell'istanza), anziché provvedere sull'istanza ammettendola o rigettandola, e dichiarare la nullità del procedimento, trattandosi di violazione di norma sancita a pena di nullità assoluta ex artt. 179/2 c.p.p. e 96 D.P.R. 115/02; con il terzo motivo la violazione dell'art. 3/bis legge 575/1965, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che spettasse all'imputato l'onere della prova della impossidenza e non all'accusa, ed essendole sfuggito che proprio dalla istanza di ammissione a gratuito patrocinio, sempre accolta in tutti i procedimenti penali che avevano visto il ND imputato, tale prova era chiaramente desumibile, senza contare l'estrema difficoltà di addivenire alla dimostrazione di un fatto negativo, quale l'impossidenza; con il quarto e ultimo motivo il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la corte di merito prima dato atto della scarsa rilevanza penale del fatto reato e poi omesso di riconoscere la ricorrenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.
Il primo motivo merita particolare attenzione. Per quanto risulta dagli incarti processuali, qui trasmessi, l'istanza di gratuito patrocinio - non seguita da alcun provvedimento del giudice, che si limitò ad invitare la parte ad integrare la documentazione allegata - fu depositata nella cancelleria del Tribunale di Ragusa in data 13/10/01, lo stesso giorno dell'udienza dibattimentale, nella vigenza della modifica introdotta nell'art. 6 della legge n. 217/1990 dall'art. 6 della legge n. 134/2001, che aveva inserito, prima ancora del definitivo assetto dato all'istituto dal D.P.R. 30/5/2002 n. 115 in materia di spese di giustizia, le parole "a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 co. 2^ c.p.p.", per sanzionare il mancato rispetto del termine per la decisione: da rendere immediatamente nel caso di presentazione dell'istanza all'udienza, nei dieci giorni in caso di presentazione in cancelleria. In ordine a tale previsione sono stati rigettati i dubbi di costituzionalità, sollevati con riferimento all'art. 3 Cost., sostenendosi che la previsione della nullità de qua è finalizzata alla garanzia dell'effettività del diritto di difesa, con la conseguenza che, sotto tale profilo, non può reputarsi irragionevole una "norma che presidia, con la nullità assoluta, un'attività procedurale scandita da termini di garanzia" di quel diritto (Corte Cost. 25/10/03 n. 304). Sussiste comunque in materia contrasto interpretativo sul significato da attribuire alla previsione di nullità de qua. Secondo un'opinione, la previsione sarebbe priva di conseguenze pratiche, in quanto la norma non ha individuato l'atto o gli atti da essa sanzionati. Nè potrebbe accedersi ad un'interpretazione in forza della quale gli atti consequenziali, colpiti dalla sanzione di nullità sarebbero quelli del procedimento principale, adottati successivamente al decorso infruttuoso del termine per la decisione sull'istanza (in primo luogo la decisione finale del processo): tale conclusione, si sostiene, sarebbe preclusa dall'impossibilità di ricorrere a forme di "interpretazione analogica" in una materia, quale quella delle nullità, caratterizzata dalla regola della tassatività enunciata dall'art. 177 c.p.p., Ma, si sostiene ancora, neppure potrebbe accedersi ad una interpretazione letterale, dalla quale dovrebbe desumersi che l'atto sanzionato da nullità sarebbe (solo) lo stesso provvedimento pronunciato con ritardo dal giudice: tale conclusione, infatti, risulterebbe irragionevole, perché farebbe discendere dal comportamento del giudice, colpevole, un pregiudizio per lo stesso richiedente, incolpevole (Cass. 29/1/03-22/5/03 n. 22784 Lucchiari). Secondo un diverso orientamento invece la nullità deve ritenersi sussistente e deve necessariamente intendersi come incidente sul procedimento principale, tale cioè da investire il primo atto successivo alla scadenza del termine, entro il quale il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato e tutti (indistintamente) gli atti consecutivi, da esso dipendenti, in primo luogo proprio la sentenza eventualmente pronunciata dal giudice (Cass. 21/5/02-11/6/02 n. 22580 Sorrentino). Tale orientamento è stato poi successivamente ribadito con un distinguo, quanto agli effetti della nullità: questi si estenderebbero solo agli atti compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, sul rilievo che solo in relazione ad essi si potrebbe verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass. 5^/03-17/4/03 n. 18611 Gammuto). Secondo una ulteriore prospettazione si è affermato che la sanzione della nullità non può che riverberarsi sul procedimento principale, con l'effetto di invalidare tutti gli atti di questo procedimento, che siano stati compiuti successivamente all'inutile scadenza del termine ed anteriormente al provvedimento effettivamente reso sull'istanza di ammissione e notificato all'istante; in tal modo si è inteso prendere espressamente le distanze da quegli orientamenti che, pur patrocinando là tesi della nullità degli atti del procedimento principale, o la estendevano tout court a tutti quelli successivi alla inutile scadenza del termine o la restringevano a tutti quelli compiuti dopo l'inutile scadenza del termine e prima dell'accoglimento dell'istanza, non considerando che anche al provvedimento di rigetto dell'istanza doveva invece riconoscersi l'effetto di far cessare la nullità (Cass. 25/9/03-28/10/03 n. 40656 Seck). Sulla questione, con specifico riferimento agli atti colpiti dalla sanzione di nullità, si è precisato che questa colpisce esclusivamente le attività processuali, compiute successivamente all'inutile scadenza del termine, che comportino un coinvolgimento diretto della difesa (Cass. 17/9/03-12/12/03 n. 47669 Pop); ovvero gli atti che abbiano concretamente leso il diretto di difesa dell'imputato (Cass. 26/11/03-26/2/04 n. 8664 Daniele). Ed è alla stregua di quest'ultimo orientamento che questa Corte ritiene di risolvere il caso in esame. È pacifico infatti che l'imputato presentò l'istanza (peraltro irrituale, giacché priva della autocertificazione di cui all'art. 5 legge n. 217/1990) direttamente all'udienza dibattimentale, e che sulla stessa non risulta essere stato emesso alcun provvedimento, tale non potendo ritenersi l'invito ad integrare la documentazione, non seguito dalla necessaria sospensione del dibattimento. Ma è altrettanto certo che, a quanto emerge dagli atti, nessun pregiudizio è derivato dalla difesa: per l'ovvia ragione che al dibattimento partecipò come difensore fiduciario l'avv. Daniele Drago del foro di Ragusa, lo stesso già nominato con l'istanza. Nè sarebbe corretto congetturare che la difesa non sia stata adeguata, sol perché la prestazione professionale era priva di garanzie sul piano retributivo: l'ipotesi non è neppure prospettata, e, d'altronde, si è sempre escluso che la difesa tecnica o inadeguata possa in qualche modo viziare l'esito del processo. Nè è invocabile il principio della effettività della difesa, più volte richiamato dalla Corte Costituzionale (da ultimo proprio nella menzionata decisione n. 304), giacché nella specie il ricorrente non ha allegato lesioni potenziali di questo tipo, preferendo affidarsi al dato normativo nella sua astrattezza. In definitiva il primo motivo va pertanto rigettato. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, adeguandosi il giudizio di responsabilità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, a mente della quale il reato de quo si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal Tribunale, competente per l'applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari. La sopravvenienza di tali necessità, o la eventuale impossibilità ad adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono farsi valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'ottavo comma del cit. art. 3/bis è possibile chiedere la revoca anche parziale delle misure patrimoniali cautelari imposte. Ma tale revoca, che peraltro è pur sempre di competenza del Tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con l'omissione del versamento nel termine prefissato (Cass. Sez. 1^ 5/4/96 n. 3445 rv. 204325).
Il terzo motivo è estraneo al novero di quelli deducibili nel giudizio di legittimità (a parte la sua genericità), avendo i giudici del merito motivatamente esercitato il proprio potere discrezionale nella determinazione della pena, sia richiamando i parametri dettati dall'art. 133 c.p., sia per l'entità della pena, che essendo stata irrogata nel minimo edittale non esigeva una più penetrante valutazione Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2004