Sentenza 9 febbraio 2007
Massime • 1
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso una sentenza della Corte di cassazione, non è assimilabile alla figura del "condannato", cui esclusivamente compete detta legittimazione, quella dell'estradando, per cui è da escludere che questi possa proporre ricorso avverso la decisione con la quale la suddetta Corte abbia reso definitiva la pronuncia dichiarativa della sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/02/2007, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 09/02/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 194
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 34128/2006
ha pronunciato la seguente: N. 35519/2006
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC IU ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p.;
avverso la sentenza della Corte di Cassazione in data 4 luglio 2006;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. MURA Antonio, che ha chiesto declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. GIANNELLI Claudio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4 luglio 2006 la sesta Sezione di questa Corte rigettava il ricorso proposto da OC IU contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 3 novembre 2005 che dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione all'estradizione del OC avanzata dalla Repubblica di Lituania.
Contro il provvedimento ricorre il OC a questa Corte ex art. 625 bis c.p.p., a mezzo del suo difensore e procuratore speciale,
chiedendone l'annullamento per omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione delle udienze 6 aprile, 13 aprile e 4 luglio 2006, che erano state perciò tenute in assenza del difensore. Tale omissione era stata a sua volta indotta da errore di fatto, per non essere stata percepita dalla Corte la presenza negli atti della nomina del difensore.
Il ricorrente premette che il disposto dell'art. 625 bis c.p.p. che riserva l'impugnazione straordinaria al solo "condannato", renderebbe in astratto inammissibile il ricorso.
Egli propone perciò una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 625 ibis c.p.p., capace di estenderne l'applicazione a tutte quelle situazioni in cui la sentenza di legittimità viziata dall'errore di fatto comporti conseguenze comparabili a quella della condanna definitiva, e sintetizzabili in un vulnus non altrimenti rimediabile inferto a un bene di rilevo costituzionale primario come la libertà personale.
Il caso dell'estradizione rientrerebbe in tale criterio, perché la pronuncia non sarebbe più suscettibile di alcuna modificazione. Il ricorso è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che l'art. 625 bis c.p.p. trova applicazione unicamente a favore del condannato
(Sez. un. n. 16103 e 16104 del 2002, ampiamente note al ricorrente che ne ha citato il contenuto), e che il suo allargamento ai procedimenti incidentali resta precluso per il divieto di analogia in materia governata dal principio di tassatività.
La proposta di una lettura estensiva della norma a fronte di figure assimilabili a quelle del condannato, e di conseguenze paragonabili a quelle delle sentenze di condanna, non contraddice esplicitamente i citati precedenti delle Sezioni Unite (il procedimento estradizionale non ha natura incidentale) e si fonda in generale su esigenze sistematiche da valutare con cura. Deve però escludersi l'utilità di una prospettiva, come quella assunta dal ricorrente, che parta dal dato formale dell'irrevocabilità della sentenza di condanna per equipararle tutte quelle che siano a loro volta parimenti irrevocabili.
La caratteristica formale dell'irrevocabilità assiste indistintamente tutte le pronunce della Corte di Cassazione, sicché la valorizzazione di questo dato porterebbe ad un'estensione illimitata dell'istituto della correzione dell'errore di fatto, ben al di là delle esigenze di adeguamento costituzionale segnalate da Corte Cost., sent. n. 395 del 2000. Quella pronuncia, dalla quale prese le mosse il legislatore del 2001 nel formulare l'art. 625 bis c.p.p., definisce l'errore percettivo della Corte di Cassazione come meritevole di un rimedio processuale, e ne esemplifica la necessità richiamando il giudizio che si concluda con la declaratoria d'inammissibilità del ricorso dell'imputato, ovvero con l'affermazione della pretesa punitiva avanzata nel processo penale. Il nuovo art. 625 bis c.p.p. ha codificato l'esigenza costituzionale in parola, restringendola alla sola ipotesi del "condannato", che è quella in cui convergono i tratti salienti dell'ideale fattispecie contemplata in Corte Cost. n. 395 del 2000:
la definitività (non della sentenza, ma) degli effetti del giudizio, quando questi siano pregiudizievoli dei diritti della persona costituzionalmente rilevanti.
La suggestiva similitudine tra la figura del condannato e quella dell'estradando si rivela allora impraticabile non solo per motivi lessicali, ma per la strutturale diversità tra la finalità e gli esiti del procedimento estradizionale ordinario e il processo penale alle cui problematiche si sono ispirati dapprima la Corte Costituzionale del 2000 e poi il legislatore del 2001. La nota distintiva evidente tra le due situazioni è costituita dall'attitudine della sentenza che rende definitiva una condanna ad incidere in modo irrevocabile sulla libertà personale o su altri beni primari del condannato;
al contrario, la sentenza ex art. 706 c.p.p. che avalli le condizioni per l'estradizione può pregiudicare direttamente la libertà personale dell'estradando solo in via eventuale e provvisoria, con la mera e non rifiutabile accettazione di apposita richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 704 c.p.p., comma 3. Gli effetti finali dell'estradizione passiva, consistenti nella consegna della persona allo Stato richiedente, non possono invece ricollegarsi, ne' sul piano formale ne' sul piano sostanziale, all'efficacia della sentenza, restando rimessi all'apprezzamento del Ministro della Giustizia.
Il procedimento di estradizione è strutturalmente inidoneo alla compromissione degli stessi beni che vengono colpiti con la sentenza di condanna, perché non si conclude con l'inflizione di alcuna pena, e prevede misure cautelari solo come strumento di tutela dell'effettività della decisione. Sia in caso di estradizione per esigenze processuali, sia in caso di estradizione per espiazione di pena, le eventuali conseguenze pregiudizievoli a carico dell'estradando, incidenti su beni di rango costituzionale, derivano dai provvedimenti adottati dallo Stato richiedente, e non già dalla pronuncia giurisdizionale che rende possibile l'eventuale determinazione positiva del Ministro di Giustizia. In questo senso, l'avallo a procedura estradizionale è ancor meno stabile di quelle procedure incidentali che le Sezioni Unite di questa Corte escludono dall'applicabilità dell'art. 625 bis c.p.p. a causa della loro precarietà all'interno del processo: essa, infatti, non producendo effetti diretti, non può mutuare la propria stabilità da effetti che non produce, e si colloca piuttosto nell'ambito logico della pregiudizialità e della strumentalità. Non si può quindi fondatamente sostenere alcuna similitudine tra il condannato e l'estradando, ed anzi deve escludersi la comparabilità delle due situazioni specialmente quando le si analizzi al livello dei beni pregiudicati e del rapporto eziologico tra tale pregiudizio e la pronuncia della Corte di Cassazione.
Si deve concludere affermando che la lettura estensiva della norma di cui all'art. 625 bis c.p.p. proposta dal ricorrente non servirebbe alcuna delle esigenze di adeguamento costituzionale segnalate da Corte Cost., sent. n. 395/1990, prima dell'introduzione dell'art. 625 bis c.p.p., e determinerebbe una grave lacerazione del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione. Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile;
trattandosi di questione nuova, deve escludersi che la causa d'inammissibilità sia dovuta a colpa del ricorrente, che andrà perciò esente dalla condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007