Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 16101
CASS
Sentenza 20 marzo 2001

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Massime1

È inammissibile per carenza dell'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la statuizione della sentenza che, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dispone la trasmissione di copia degli atti alla pubblica amministrazione per competenza anche in assenza di norme transitorie che impongano detta trasmissione.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito amministrativo
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni unite ribadiscono un loro non recente insegnamento (Sez. un., 16 marzo 1994, n. 7394, in Cass. pen., 1995, 1806, con nota di Albano), chiarendo utilmente qualche discutibile affermazione di più recenti precedenti che avrebbero potuto dar luogo ad equivoco e che, di fatto, sia pure marginalmente, hanno determinato oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità. È utile una breve premessa sui fatti. Uno straniero viene giudicato per tentativo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 56 e 517 c.p.), commesso nell'area doganale di Genova il 26 gennaio 2006. È condannato in primo grado nel 2007, ma in appello viene assolto per effetto della legge n. 166 del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 16101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16101
Data del deposito : 20 marzo 2001

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