Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 1
È inammissibile per carenza dell'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la statuizione della sentenza che, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dispone la trasmissione di copia degli atti alla pubblica amministrazione per competenza anche in assenza di norme transitorie che impongano detta trasmissione.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite sulla successione tra reato e illecito amministrativoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite ribadiscono un loro non recente insegnamento (Sez. un., 16 marzo 1994, n. 7394, in Cass. pen., 1995, 1806, con nota di Albano), chiarendo utilmente qualche discutibile affermazione di più recenti precedenti che avrebbero potuto dar luogo ad equivoco e che, di fatto, sia pure marginalmente, hanno determinato oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità. È utile una breve premessa sui fatti. Uno straniero viene giudicato per tentativo di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 56 e 517 c.p.), commesso nell'area doganale di Genova il 26 gennaio 2006. È condannato in primo grado nel 2007, ma in appello viene assolto per effetto della legge n. 166 del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 16101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16101 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 20/03/2001
1. Dott. UI DE MAIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 1072
3. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 30422/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
- BO NR, nato ad [...] il [...], e
- IN UI, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 1042/2000 del 18/1-17/2/2000, pronunciata dal Tribunale di Roma. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. V. Meloni, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
- udito, per entrambi gli imputati, il difensore, avv. G. Gulotta, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione riportata in premessa, il Tribunale di Roma assolveva DI EN e OL DO "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalla violazione prevista dall'art. 1/5 L. n. 216/1974 (omessa comunicazione alla CONSOB delle variazioni di partecipazione azionaria), in quanto espressamente abrogata dall'art. 214 D. L.vo n. 58/1998. Con tale pronuncia il Tribunale disponeva, inoltre, la trasmissione di copia della sentenza alla CONSOB "per quanto di competenza".
Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati atti di impugnazione.
DI deduce: 1) inosservanza degli artt. 8 e ss. c.p.p., che disciplinano la competenza per territorio, competente essendo, in ordine al fatto-reato rubricato, l'Autorità giudiziaria di Milano e non quella di Roma;
2) erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 214, 120 c. 2, 193 D. L.vo n. 58/1998, perché il mero ritardo della comunicazione in questione alla CONSOB non costituisce più neppure violazione amministrativa, ai sensi del detto decreto, per cui il Tribunale non avrebbe dovuto disporre la trasmissione di copia della sentenza alla CONSOB.
OL impugna la sentenza de qua nella sola statuizione sopra indicata, reputandola confliggente con il principio di legalità dell'illecito amministrativo, consacrato nell'art. 1 L. n. 689/1981 e ribadito dalla giurisprudenza.
All'odierna udienza il P.G. ed il difensore concludono come riportato in epigrafe.
I ricorsi sono inammissibili per carenza dell'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, c.p.p.. Nel caso di specie, come si è detto, i ricorrenti si dolgono della statuizione, contenuta nella gravata decisione assolutoria, riguardante la trasmissione di copia della sentenza alla CONSOB "per quanto di competenza", occorre, quindi, accertare se essa cagioni un qualche pregiudizio delle situazioni soggettive facenti capo ai predetti, anche con riferimento ad eventuali effetti giuridici extrapenali, stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, e tenendo comunque presente il pacifico insegnamento di questa Corte (recentemente: Sez. 5^, 18 giugno 1999, n. 9135, Lecci ed altri), secondo cui "Non esiste un interesse in senso assoluto delle parli alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano;
invero l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità della impugnazione,
deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell'atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l'impugnante una situazione pratica più vantaggio, di quella esistente". Gli argomenti addotti dai ricorrenti sono sostanzialmente due: a) la violazione ad essi addebitata non costituisce ora neppure illecito amministrativo, per effetto dell'art. 193 D. L.vo n. 58/1998; b) anche se tale fosse, non potrebbe comunque il giudice penale disporre la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa competente, senza violare il principio di legalità dell'illecito amministrativo consacrato nell'art. 1 L. n. 689/1981, come peraltro affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con la nota sentenza Mazza del 16 marzo-27 giugno 1994.
Nessuna di queste argomentazioni, ad avviso del Collegio, rileva però al fine di ritenere sussistente l'interesse ad impugnare. In ordine alla prima, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale di Roma, è tutt'altro che pacifico che il fatto ascritto ai prevenuti non configuri attualmente neppure un illecito amministrativo;
invero la trasmissione della copia della sentenza è stata disposta proprio per la dubbia ipotizzabilità di una violazione sanzionata amministrativamente, in ordine alla quale il giudice penale correttamente non ha inteso pronunciarsi, ritenendosi incompetente, giacché certamente il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Per quanto concerne la seconda argomentazione, si osserva che la citata pronunzia Mazza delle Sezioni Unite non inibisce al giudice ordinario - quando dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ed in assenza di norme transitorie che lo impongono - di rimettere gli atti all'Autorità amministrativa competente, ma si limita a statuire che non sussiste l'obbligo di farlo, il che è cosa affatto diversa;
diversa. del resto, era la fattispecie concreta giudicata in quell'occasione, essendo stato proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di condanna, per cui sicuramente sussisteva l'interesse ad impugnare da parte dell'imputato. Qui, invece, è in discussione non la correttezza giuridica della decisione impugnata, bensì proprio la sussistenza dell'interesse ad impugnare - da parte degli imputati - una decisione assolutoria, per il solo fatto che con essa si dispone anche la trasmissione di copia della sentenza all'Autorità amministrativa "per quanto di competenza". Non si può, poi, prescindere dalla considerazione che, nel caso in esame, come già detto, il giudice non ha rilevato la sussistenza della violazione amministrativa, trasmettendo gli atti all'autorità competente ad irrogare la sanzione, ma ha disposto la comunicazione di copia della sentenza alla CONSOB, affinché - in piena autonomia - valutasse la sussistenza o meno di illeciti amministrativi, alla luce della nuova disciplina della materia. Orbene. stando così le cose, l'unico effetto (e neppure sicuro) che la denunciata statuizione determina è quello dell'avvio di un accertamento da parte dell'organo competente circa la sussistenza o meno di una violazione amministrativa, con tutti i limiti posti dalla sentenza Mazza, per cui la decisione impugnata non crea alcuna situazione di concreto pregiudizio per gli imputati, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità, ma unicamente nell'attualità degli effetti direttamente prodotti dallo stesso provvedimento gravato.
A maggior ragione, e per analoghe considerazioni, è inammissibile la doglianza, proposta dal DI, relativa alla denunciata incompetenza per territorio dell'Autorità giudiziaria di Roma in ordine al processo de quo.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue, quando non possa escludersi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), come nel caso di specie, l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L.
1.000.000 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001