Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 30373
CASS
Sentenza 16 giugno 2006

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In tema di ricorso straordinario, l'art. 625 bis cod. proc. pen. prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato". Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. (Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro una sentenza in tema di revisione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 30373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30373
    Data del deposito : 16 giugno 2006

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