Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario, l'art. 625 bis cod. proc. pen. prevede che tale impugnazione è ammessa solo "a favore del condannato". Tale espressione deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. (Fattispecie in cui è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. contro una sentenza in tema di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 30373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30373 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/06/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 972
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9505/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA RI, N. IL 23/02/1967;
avverso SENTENZA del 22/09/2005 PRIMA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inamissibilità del ricorso. Uditi i difensori Avv.ti Schettino e Petrelli F.
FATTO E DIRITTO
Nell'interesse di RI PI viene proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della 1^ sezione penale della Cassazione emessa il 22 settembre 2005. Con questa sentenza era stato rigettato il ricorso contro la pronuncia della Corte di appello di Perugia, a sua volta reiettiva della richiesta di revisione della condanna del PI per l'agguato mortale ad una guardia giurata. Deduce il ricorrente che la Corte, pur avendo affrontato il motivo della impugnazione che riguardava la assunta prova di alibi a favore del condannato, sarebbe incorsa in un errore percettivo "nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. In particolare sarebbe stato ignorato che tale TO G. RO aveva dichiarato, alla udienza del 22 settembre 2004, che il PI si era presentato alla sua abitazione in Pago del Vallo di Lauro, con richiesta di cure per una ferita al braccio, alle ore una e mezzo - due di notte. Posto che Pago si troverebbe ad una distanza percorribile in almeno 50 minuti dal luogo del commesso reato, e posto altresì che è stato accertato che l'omicidio avvenne certamente dopo l'una e 40, ora della comunicazione via radio effettuata dall'agente, la testimonianza del TO - persona disinteressata ed estranea al reato - costituiva una prova d'alibi ignorata per errore dal giudice di legittimità.
Il ricorso è inammissibile.
Non è ammesso il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una sentenza della Cassazione in tema di revisione.
Il fatto che il rimedio in questione sia previsto a favore del "condannato" ha indotto la giurisprudenza di questa Corte a ritenere, anche a Sezioni unite, che oggetto del ricorso possa essere soltanto una sentenza che rende definitiva la condanna dell'imputato. Non anche provvedimenti di altra natura, seppure collegati in modo indiretto con la pronuncia definitiva di condanna.
In tal senso si è pronunciata recentemente, proprio in tema di revisione, anche questa sezione con sentenza del 14 marzo 2006, n. 455, Caruso. A conforto della tesi merita di essere ricordato che, per la stessa ragione, viene escluso generalmente il ricorso straordinario avverso sentenze emesse ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. (Sez. 2^, 12 maggio 2004, Macchi, rv 229712). La inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al versamento alla cassa delle ammende di una somma che appare equo determinare in 500,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa della ammende la somma di 500,00 Euro.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006