Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista dall'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002 - per il caso in cui il giudice ometta di decidere, nel termine previsto dalla legge, sull'istanza di ammissione proposta dall'imputato - non opera qualora tale omissione sia priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2006, n. 24346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24346 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 10/05/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 635
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 043304/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL NI, nato il [...];
avverso la sentenza del 7 aprile 2004 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il procedimento;
udita nella pubblica udienza del 10 maggio 2006 la relazione esposta dal Consigliere Dott. ROMANO Francesco;
udito il Procuratore generale, Dott. CIAMPOLI, il quale ha concluso per r inammissibilità del ricorso.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del 7 aprile 2004 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 2 febbraio 2001 del Tribunale di Cuneo in composizione monocratica (con la quale NI LE era stato condannato, per il delitto di tentato furto, alla pena di mesi due di reclusione e L. 300.000 di multa, e per il delitto di simulazione di reato alla pena di mesi otto di reclusione), riduceva la pena per il reato di tentato furto a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa,
rideterminando la pena complessiva in mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.
Avverso detta sentenza il LE ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce: col primo motivo, di aver depositato presso la cancelleria del Tribunale di Cuneo, contestualmente all'atto di appello, istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale nessun provvedimento era stato adottato dall'autorità giudiziaria, in violazione del D. P. R. n. 115 del 2002, art. 96;
col secondo motivo, che la Corte territoriale, sulla base della presunta contraddittorietà tra la deposizione della teste Parola e quanto narrato in denunzia da esso ricorrente, avrebbe ritenuto integrato il delitto di simulazione di reato e che, comunque, la correlazione tra la pretesa simulazione del fiuto e la responsabilità per il tentato furto aggravato sarebbe stata del tutto ipotetica e priva di qualsiasi riscontro;
col terzo motivo, che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di decidere sul motivo di gravame concernente la richiesta di sospensione condizionale della pena. Il collegio rileva che i motivi del ricorso sono infondati. Quanto al primo, si deve premettere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista per il caso in cui il giudice non deliberi nei termini di legge sull'istanza di ammissione avanzata dall'imputato non opera quando l'omissione del provvedimento resti priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa dell'interessato.
Nel caso di specie il LE è stato assistito in giudizio da difensore (v. anche la sentenza impugnata, nell'esposizione del fatto), sicché il vizio denunziato e la conseguente lesione del diritto di difesa non sono ravvisabili. Lo stesso ricorrente, del resto, non ha addotto elementi idonei a configurare in concreto una simile lesione.
Altro profilo, certamente privo d'incidenza sulla posizione processuale del ricorrente nel giudizio in esame, è quello relativo all'onere del pagamento dell'onorario al difensore di ufficio, problema da risolvere nella sede adeguata. Quanto al secondo motivo del ricorso, si deve osservare che la motivazione della sentenza impugnata ha richiamato, dopo averne rimarcato la veridicità, la deposizione della teste Parola, infermiera dell'ospedale, la quale ha smentito l'assunto del ricorrente in ordine alla visita da lui fatta al fratello in detto ospedale, escludendo che tale visita avesse avuto luogo nell'orario indicato dallo stesso ricorrente e ponendo persino in dubbio che egli avesse effettuato una visita, sia pure in orario diverso. Anche la doglianza prospettata col terzo motivo è infondata, perché la sentenza impugnata ha escluso che al LE possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, "ostandovi i suoi precedenti penali quali risultano dal certificato del casellario giudiziale che, ulteriormente aggiornato rispetto alla data in cui si svolse il giudizio di primo grado, reca ora l'annotazione di altre condanne e documenta come egli abbia addirittura fruito per ben tre volte di quel beneficio". Non vi è stata, dunque, alcuna omissione, ma anzi è stata esposta una motivazione puntuale che, tra l'altro, non ha formato oggetto di alcuna specifica censura da parte del ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Ne segue la condanna del LE al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2006