Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2004, n. 48265
CASS
Sentenza 12 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge, prevista dall'art. 96, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi compiuti dopo la vana decorrenza del termine, ma solo di quelli che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato (Nell'affermare tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato fondato sulla generica doglianza della mancata ammissione al beneficio, sul rilievo che sussiste uno specifico obbligo a carico del ricorrente di indicare quale concreta lesione abbia subito il diritto di difesa in ogni singola fattispecie, individuando e deducendo l'atto concretamente lesivo del diritto di difesa sanzionato a pena di nullità assoluta).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2004, n. 48265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48265
    Data del deposito : 12 novembre 2004

    Testo completo