Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge, prevista dall'art. 96, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi compiuti dopo la vana decorrenza del termine, ma solo di quelli che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato (Nell'affermare tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato fondato sulla generica doglianza della mancata ammissione al beneficio, sul rilievo che sussiste uno specifico obbligo a carico del ricorrente di indicare quale concreta lesione abbia subito il diritto di difesa in ogni singola fattispecie, individuando e deducendo l'atto concretamente lesivo del diritto di difesa sanzionato a pena di nullità assoluta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2004, n. 48265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48265 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 12/11/2004
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 157
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 4412/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO VI CH, n. a Roma il 7 ottobre 1973;
nei confronti della sentenza in data 2 aprile 2003 della Corte d'appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma in parziale riforma di quella del Tribunale di Cassino in data 15 novembre 2001, appellata da SO LA UC, riduceva da un anno a mesi sette di reclusione la pena inflitta al predetto per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (capi "a" e "b", unificati dal vincolo della continuazione). Il maresciallo dell'Arma Gennaro SA, in abito civile, insieme con altri carabinieri, dovevano eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'imputato per tentato omicidio di un carabiniere: il SA aveva raggiunto il prevenuto nell'androne del fabbricato del suo difensore e il LA aveva reagito all'ordine di arresto intimatogli, dapprima con la fuga, e poi, dopo essere stato raggiunto, con strattoni violenti e con un calcio al ginocchio del maresciallo per sottrarsi alla presa;
era, quindi, immobilizzato grazie all'intervento dei carabinieri che erano rimasti all'esterno. Trasportato in caserma, l'imputato aveva dato in escandescenze e aveva sferrato un calcio al Maggiore Buttarelli nel frattempo intervenuto. Rilevava la Corte d'appello che appariva verosimile "alla stregua di un criterio di adeguatezza sociale" che il maresciallo si fosse qualificato al momento della intimazione dell'arresto.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato che con un primo motivo si duole della nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di secondo grado per violazione dell'art. 96 d.p.r. n. 115/2002, in quanto egli aveva presentato, contestualmente al deposito dell'atto di appello, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale la Corte non aveva mai provveduto. Con un secondo motivo si duole della mancanza di motivazione e del travisamento del fatto, in quanto la Corte avrebbe dovuto valutare in base agli atti e non in base a un criterio di "adeguatezza sociale" il fatto se il SA si fosse o meno qualificato. Deduce anche che era uscito dalla caserma dei carabinieri di Cassino con evidenti ecchimosi.
Il ricorso è infondato.
Non ritiene il Collegio che l'omesso provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato possa avere, nel caso di specie, gli effetti prospettati dalla difesa.
La norma che regola la fattispecie è quella dell'art. 96 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (recante disposizioni in materia di spese di giustizia) testo nel quale è confluita la precedente l. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla l. 29 marzo 2001 n. 134, la quale dispone che: "Nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente se la stessa è presentata in udienza, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione ... ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato...".
Colpisce immediatamente il lettore il fatto che sia comminata una sanzione di nullità senza che venga individuato l'atto cui la nullità si riferisce.
La interpretazione letterale corretta, che sembrerebbe più vicina al testo risultante dalla connessione delle parole (art. 12 "preleggi"), parrebbe quella secondo cui la nullità si riferisca al provvedimento stesso di ammissione tardiva (cosicché l'eventuale provvedimento colpito da nullità sarebbe quello emesso nel sub procedimento concernente l'ammissione al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato), ma tale soluzione ermeneutica è da escludere perché sarebbe certamente contraria alla voluntas legis, in quanto rivolgerebbe l'inerzia del magistrato chiamato a provvedere proprio in danno della parte processuale (nel caso, l'imputato) che la norma intende invece proteggere.
Esclusa tale opzione interpretativa, va osservato che un orientamento giurisprudenziale di questa Corte si è formato nel senso di ritenere che la mancata adozione del provvedimento di ammissione al patrocinio nel termine di dieci giorni darebbe luogo alla nullità di tutti gli atti successivi del procedimento compiuti dopo la vana decorrenza del termine (in tal senso Cass., sez. 4^, c.c. 13 gennaio 2004 - dep. 3 marzo 2004, n. 9690, Reale;
Cass., sez. 5^, u.p. 21 maggio 2002 - dep. 11 giugno 2002, n. 22580, Sorrentino). Un siffatto orientamento però non appare condivisibile. Tale tesi si pone in contrasto con precisi principi di diritto oltre che di elementari regole di logica e di ragionevolezza. La prospettazione è, infatti, criticabile nella misura in cui pretende di imporre all'interprete una sorta di fictio juris di violazione del diritto di difesa, anche nelle ipotesi in cui il diritto di difesa non sia affatto violato, come nel caso di specie, in cui, nella istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, è stato indicato un difensore fiduciario nella persona dell'avv. Mariano Giuliano, il quale è comparso nell'unica udienza tenutasi davanti alla Corte d'appello di Roma che ha pronunciato la sentenza impugnata, con ampia possibilità di esercitare il suo mandato defensionale e di concludere nell'interesse del suo assistito, come risulta dal verbale, senza che neppure sia stata sollevata la questione della ammissione al patrocinio dei non abbienti o sia stato sollecitato il magistrato a provvedere. Non vi è quindi alcuna possibilità di annullamento della sentenza della Corte d'appello per un "deficit" defensionale imputabile alla mancata presenza o assistenza del difensore.
Questa Corte è a conoscenza della giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 25 settembre 2003, n. 304) che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, denunciata sotto il profilo delle irragionevolezza, con riferimento all'art. 3 cost. La Consulta non si è soffermata, però, sul problema della individuazione, in generale, di quali atti sarebbero colpiti da nullità ne' ha preso in esame la questione affrontata nel presente giudizio (cioè di inesistente vulnus dell'esercizio del diritto alla difesa). La sentenza ha posto in luce, invece, che l'ammissione al patrocinio dei non abbienti non si risolve, certamente, nella corresponsione del compenso da parte dello dallo Stato in favore del difensore nominato, ma in una serie di altri vantaggi quali, ad esempio, l'estrazione gratuita delle copie degli atti processuali, la possibilità di nominare un consulente tecnico o di affidare la raccolta del materiale probatorio ad un investigatore privato autorizzato, con compensi anticipati dallo Stato.
Se tale conclusione non può essere messa in discussione, è anche vero, però, che viene allora a configurarsi uno specifico obbligo a carico del ricorrente di indicare, in sede di ricorso per Cassazione, quali concrete lesioni abbia subito il diritto di difesa in ogni singola fattispecie, non attraverso la doglianza generica della mancata ammissione al beneficio, ma individuando e deducendo l'atto concretamente lesivo del diritto di difesa sanzionato a pena di nullità assoluta, non essendo pensabile, in caso contrario, che possa trovare accoglimento un motivo di ricorso basato sulla generica nullità di tutti gli atti successivi al decorso del termine per l'adozione del provvedimento ammissivo al patrocinio, o, più in generale, sulla violazione dei diritti derivanti dalla mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se, in concreto, non vi sia stata lesione del diritto di difesa.
Si deve in conclusione affermare che la legge, in caso di nomina di un difensore fiduciario e di intempestiva o mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con il prevedere la nullità degli atti, abbia voluto riferirsi agli atti, successivi al momento in cui il provvedimento si sarebbe dovuto adottare, per i quali è necessaria la partecipazione del difensore senza che lo stesso vi abbia partecipato, ovvero agli atti comunque lesivi dei diritti defensionali diversi da quelli riconducigli alla nomina di un difensore e all'esercizio del diritto di difesa, con conseguente vulnus del principio della effettività della difesa (in questo senso sembrano essersi già orientate Cass, sez. 6^, u.p. 18 settembre 2003 - dep. 1 dicembre 2003, n. 46185, Lo Castro;
Cass., sez. 2^, c.c. 16 ottobre 2003 dep. 10 novembre 2003, n. 42800, Sciuto). Anche il secondo motivo è infondato. È vero che la Corte d'appello ha ripetuto la frase, poco perspicua, già contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui doveva presumersi che il maresciallo che ha intimato l'arresto deve senz'altro essersi qualificato secondo criteri di "adeguatezza sociale". Ciò non esclude tuttavia il valore logico della regola di esperienza applicata, in forza della quale, dalla qualità dell'agente, dalla intimazione dell'arresto e dalla situazione ambientale, era del tutto logico inferire che il maresciallo si fosse qualificato. Si deve inoltre sottolineare, comunque, che, come si legge nella sentenza di primo grado, la quale integra quella impugnata, la resistenza attiva del UC era continuata anche quando era sopraggiunto il maresciallo ON che ben conosceva e sulla cui qualità l'imputato non poteva equivocare. Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004