Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
Non è legittimato a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contenuto nei provvedimenti della Corte di cassazione l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, essendo il citato rimedio previsto unicamente a favore del condannato. (Fattispecie nella quale l'interessato aveva lamentato l'errore in cui era incorsa la Corte di cassazione nel non avere tenuto conto della sua formale rinuncia alla prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 14869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14869 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/03/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1356
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007557/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EI AN, N. IL 06/06/1936;
avverso SENTENZA del 16/06/2006 QUINTA SEZIONE CORTE CASSAZIONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI, sentite le conclusioni del P.G. Dott. Consolo S., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto del 27.11.2006 NE IO esponeva che la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva emesso il 16.6.2006 sentenza con cui aveva annullato senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., la decisione pronunciata il 28.4.2005 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, benché nel marzo 2004 avesse formalmente rinunciato ad avvalersi della prescrizione. L'istante chiedeva, quindi, a questa Corte di accertare se fosse presente agli atti la dichiarazione di rinuncia formale alla prescrizione, precisando che già in precedenza erano scomparsi dai fascicoli documenti importanti, poi ricollocati al loro posto dopo la pronuncia della decisione. Dopo avere addebitato la sottrazione dei documenti ad un gruppo denominato "setta del Da Empoli", che aveva esteso "le proprie branchie fino alla S. Corte", la signora NE chiedeva anche il riesame del ricorso n. 41305/04, la valutazione delle nullità denunciate, l'annullamento di tutte le spese addebitatele e l'acquisizione dei fascicoli. Nella parte in cui tende al risultato di ottenere la revoca della sentenza di questa Corte in data 16.6.2006, il ricorso straordinario proposto, a norma dell'art. 625 bis c.p.p., deve dichiararsi inammissibile. In tema di legittimazione all'impugnazione straordinaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la relativa richiesta è ammessa solo a favore del condannato, sicché, poiché l'art. 625 bis c.p.p., ha natura di norma eccezionale che deroga al principio dell'inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, possono costituire oggetto del ricorso straordinario esclusivamente quei provvedimenti della Corte di Cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna (Cass., sez. Un., 27 marzo 2002, De Lorenzo). Orbene, considerato che tale linea interpretativa è stata seguita da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 2^ 12 Maggio 2004, Pezzino, RV. 233636; sez. 1^, 28 gennaio 2004, Rauzzino, RV. 227335), deve escludersi che la disposizione in esame possa essere estesa per via analogica sino ad attribuire la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario anche all'imputato nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna ma sia stata dichiarata l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Alla dichiarazione di inammissibilità deve seguire la condanna alle spese. Si ritiene rispondente ad equità escludere la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo riferibile alla NE una situazione di colpa (cfr. Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la rifornente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007