Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/1974, n. 376
CASS
Sentenza 8 febbraio 1974

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L'art 645 cod proc civ - nel prescrivere che l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il detto decreto - ha istituito una Competenza funzionale ed inderogabile, che non puo, percio, subire spostamenti per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art 40 cod proc civ, sia che ricorrano le particolari ipotesi di connessione previste negli artt 34, 35 e 36 dello stesso codice. In conseguenza, quando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia stata proposta una domanda riconvenzionale che ecceda il limite massimo della sua Competenza per ragioni di valore, il giudice adito non puo rimettere tutta la causa al giudice superiore per ragioni di valore, ma, separati i due procedimenti, deve rimettere al giudice superiore soltanto il procedimento relativo alla domanda riconvenzionale e trattenere quello avente per oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, salvo a disporre la sospensione di tale processo in attesa della decisione sulla causa pregiudiziale. ( Conf 2466'72, mass n 359935; 1788'72, mass n 358763).*

Nel caso in cui il tribunale, al quale il pretore abbia rimesso, per ragioni di Competenza per valore, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso pretore, ritenga, a sua volta, di essere funzionalmente incompetente, si configura un'ipotesi di conflitto virtuale negativo di Competenza per materia, per cui puo essere richiesto, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, il regolamento di Competenza d'ufficio. ( Conf 2466'72, mass n 359934).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/02/1974, n. 376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 376
    Data del deposito : 8 febbraio 1974

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