Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2603/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giulia Capannoli Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2603/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Jacopo Meini (C.F. e (C.F. , anche C.F._2 Parte_2 C.F._3 disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso l'Avv. Jacopo Meini sito in Siena in
Strada Statale 73 Ponente n.24-26, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 residente in [...], Il rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Bernarda Valente (C.F. ) e Valentina Zaganelli (C.F. ) C.F._5 C.F._6 del foro di Siena, elettivamente domiciliata in Siena, Viale Curtatone n. 7 presso lo studio dell'Avv.
Valente, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: “pronunciare la separazione personale dei coniugi ai seguenti patti e condizioni:
1) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, nella abitazione familiare, sita in Rapolano Terme, Via
Buoninsegni n. 2; con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e con l'obbligo per i genitori di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza fino a quando i figli non avranno raggiunto una loro autonomia economica o patrimoniale.
2) Le parti concordano che la casa familiare sarà assegnata alla madre quale genitore collocatario, la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori e , che manterranno la Per_1 Per_2 residenza presso la madre.
La sig.ra si farà carico di tutte le spese di ordinaria amministrazione inerenti la predetta CP_1 casa familiare, a titolo esemplificativo: utenze domestiche (luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti ed ogni altro onere o tassa, ecc), spese per interventi di manutenzione ordinaria nonché di tutti gli oneri condominiali ivi compresi eventuali arretrati sorti a partire dall'anno 2023, impegnandosi a manlevare il sig. da ogni responsabilità per il pagamento di tali spese. Parte_1
3) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove meglio ritengono, sempre nel rispetto dell'interesse preminente dei figli minori, con obbligo di preventiva informazione dell'altro genitore in caso di trasferimento.
4) I genitori dovranno tenersi informati, impegnandosi espressamente a consultarsi preventivamente, di ogni questione relativa alla formazione, educazione, istruzione e salute dei figli facendosi carico, tra l'altro, di trasmettersi qualsiasi documento o certificato che preveda la conoscenza ed il consenso di entrambi i genitori e dovranno concordare tra loro le scelte di maggiore importanza per i figli, tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
mentre le decisioni relative alla ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente dal genitore con cui, di volta in volta, il figlio si trovi, fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse.
5) I genitori concordano le seguenti modalità di tenuta dei figli: I figli trascorreranno alternativamente con ciascun genitore i fine settimana a partire dal venerdì dopo l'uscita dalla scuola fino al lunedì mattina quando il genitore con cui e hanno trascorso il fine settimana li Per_1 Per_2 riaccompagnerà a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori.
Per quanto riguarda le frequentazioni infrasettimanali i genitori concordano che nel periodo infrasettimanale precedente al fine settimana che e trascorreranno con la madre, Per_1 Per_2 staranno con il padre, due giorni a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì dalle ore 17 alle ore 22, con possibilità di eventuale pernotto da concordare con la madre.
Per le Festività Natalizie: i figli trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre alla fine delle vacanze, salvo diverso accordo tra i coniugi;
per le Festività Pasquali: i figli trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore il Sabato
Santo, la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo mentre i restanti giorni di vacanza seguiranno il calendario ordinario, salvo diversi accordi tra i genitori.
Con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali concordando fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni, in cui tenere i figli, in base alle esigenze di ciascuno. per le vacanze estive: ogni genitore trascorrerà con e 3 settimane, anche non Per_1 Per_2 consecutive, impegnandosi a comunicare per scritto e concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno le date per evitare che tali periodi possano coincidere con le date delle ferie dell'altro e, comunque, comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie.
- Nei restanti giorni delle vacanze estive verranno rispettate le modalità di frequentazione stabilite per il periodo scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori.
- eventuali vacanze invernali dovranno essere comunicate con almeno venti giorni di anticipo, sempre per iscritto.
- Ogni genitore consentirà comunque contatti giornalieri telefonici tra i figli ed il genitore che nello stesso periodo non li tiene con sé e contatti anche personali.
-Con riferimento agli altri giorni festivi, ponti e quant'altro, gli stessi saranno regolamentati di volta in volta dai genitori, tenendo conto dell'interesse dei figli e che via sia una equilibrata alternanza tra gli stessi.
6) Durante il periodo in cui i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore, entrambi dovranno curarsi che eseguano regolarmente gli eventuali compiti scolastici o partecipino alle attività sportive e/o ricreative eventualmente intraprese, con obbligo di accompagnarli e riprenderli.
7) I genitori avranno l'obbligo di scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo dei figli minori, in tale ottica i genitori dovranno comunicarsi tempestivamente e reciprocamente tutte le informazioni che riguardano la salute e le abitudini di vità nonché ogni questione importante per la comprensione dello sviluppo dei figli, riconoscendo come primario il diritto ad avere il più ampio e sereno rapporto possibile con entrambe le figure genitoriali;
8) Il Signor verserà a titolo di mantenimento per entrambi i figli minori e Parte_1 Per_1 Per_2 la somma di euro 240,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della NO . Salvo diversa previsione, si considerano nel CP_1 mantenimento diretto, le voci di cui all'allegato b art 1 del Protocollo del Diritto di Famiglia del
Tribunale di Siena a cui integralmente ci si riporta;
9) Le spese straordinarie (scolastiche, extascolastiche e mediche) saranno suddivise al 50% a carico di ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Siena a cui integralmente ci si riporta per quanto riguarda l'individuazione delle stesse, la distinzione tra quelle che prevedono o no il preventivo accordo, l'onere di documentazione ed i termini e modalità di restituzione.
10) Gli assegni unici per i due figli, se e quando percepibili secondo legge, verranno riscossi unicamente dalla NO ed il Signor si impegna a sottoscrivere la relativa CP_1 Parte_1 necessaria dichiarazione per la di essi richiesta, con tempestività e senza indugio in modo da non intralciarne la riscossione.
11) Le parti dovranno prestare il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altra documentazione valida per l'espatrio dei figli – con spese da sostenere al 50% tra i genitori – nonché qualora fosse necessario il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altra documentazione valida per l'espatrio di ognuno dei due genitori.
11) Alla luce dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, della proprietà degli immobili intestati a ciascuno, i sigg.ri e dichiarano di essere economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare al mantenimento reciproco.
12) Le spese del procedimento sono interamente compensate tra le parti e gli avvocati che sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale”.
P.M: non ha rassegnato conclusioni (visto in data 27/01/2024).
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 15/12/2023 e regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Siena il 12/06/2011 con CP_1
(atto di matrimonio n. 47 parte 2 serie C anno 2011 iscritto presso il Comune di
[...]
Siena), ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale e regolamentate le condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento dei figli minorenni, nati dall'unione coniugale, , nato il [...], e Per_2 Per_1 nata il [...], alle condizioni indicate in ricorso.
Con memoria depositata in data 11/03/2024 si è costituita in giudizio la resistente, dichiarandosi remissiva alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento di diverse condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento dei due figli minori. All'udienza del 13/03/2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi alla giudice istruttrice,
a seguito di tentativo di conciliazione, le parti hanno concordato condizioni consensuali in via provvisoria ed è stato disposto un periodo di osservazione da parte dei Servizi Sociali competenti con redazione di una relazione finale circa le condizioni di vita e di famiglia dei minori, estesa ai nuclei familiari di origine materni e paterni, ed in particolare in ordine a: 1) composizione del nucleo familiare;
2) attuale ambiente di vita dei minori 3) rapporti del minori con i genitori;
4) frequentazione dei minori con il padre e frequenza dei contatti telefonici;
5) rapporti dei minori con i familiari per parte materna e paterna.
All'esito del monitoraggio disposto, le parti si sono conciliate ex art. 473bis.21 c.p.c., rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e all'udienza del 28/05/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Alla luce delle deduzioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese, deve ritenersi che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151
c.c. Inoltre, dagli atti non emerge alcun elemento tale da far ritenere l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, che anzi hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare.
Le parti hanno peraltro da tempo stabilito residenze distinte, senza più alcuna comunanza di vita ed affettiva.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale.
Non vi sono poi motivi per disattendere, quanto alle ulteriori questioni controverse, la volontà delle parti, conforme all'interesse dei coniugi e della prole e, pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate congiuntamente.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Siena in 12/06/2011 e trascritto nei Registri degli Controparte_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011 al n. 47 parte 2 serie C., autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Siena, così deciso su relazione della dott.ssa Lisi nella camera di consiglio del 24/06/2025.
La Giudice Relatrice La Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott. Giulia Capannoli