Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38829
CASS
Sentenza 22 giugno 2016

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In tema di reato di sottrazione del pagamento dell'accisa sugli oli minerali, costituisce errore di diritto, non scusabile, l'errore sulle disposizioni che regolano la natura e la composizione del prodotto energetico commercializzato, trattandosi di nozioni integranti il precetto della norma penale. (La Suprema Corte, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso dell'imputato che invocava la scusabilità dell'errore in cui era incorso, commercializzando un additivo, anticongelante, per gasolio, da lui realizzato tramite l'unione di prodotti chimici di libera vendita, ignorandone la natura di "prodotto energetico" o "carburante").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38829
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38829
    Data del deposito : 22 giugno 2016

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