Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In tema di reato di sottrazione del pagamento dell'accisa sugli oli minerali, costituisce errore di diritto, non scusabile, l'errore sulle disposizioni che regolano la natura e la composizione del prodotto energetico commercializzato, trattandosi di nozioni integranti il precetto della norma penale. (La Suprema Corte, in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso dell'imputato che invocava la scusabilità dell'errore in cui era incorso, commercializzando un additivo, anticongelante, per gasolio, da lui realizzato tramite l'unione di prodotti chimici di libera vendita, ignorandone la natura di "prodotto energetico" o "carburante").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38829 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
3882 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асп Composta da Sent. n. 2033 sez. - Presidente - Silvio Amoresano UP - 22/06/2016 - Relatore - Vito di Nicola Angelo Matteo Socci R.G.N. 39008/2016 Giovanni Liberati Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30-03-2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Stefano Cislaghi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CO TI ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella emessa dal tribunale di Monza che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 per la sottrazione del pagamento dell'accisa sugli oli minerali e in particolare per avere, senza la prescritta licenza, commercializzato è sottratto al pagamento dell'imposta il prodotto energetico di tipo additivo per gasolio denominato "additivo multifunzionale" per gasolio Mar Sol D1 Plus.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore, tre motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di va procedura penale), sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe liquidato le doglianze difensive ritenendo che fossero state meramente riproposte le tesi già prospettata in primo grado in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo del reato. Sostiene il ricorrente che con l'atto d'appello era stata censurata la sentenza di primo grado per non aver considerato che nel caso di specie l'imputato era incorso in un errore sul fatto che costituisce il reato. Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dall'imputato all'ufficio delle dogane, si evinceva come il ricorrente avesse iniziato a produrre il prodotto solamente su richiesta di un proprio cliente che necessitava di un prodotto che evitasse il congelamento del gasolio. Con la realizzazione del Mar Sol D1 Plus il ricorrente non ha fatto altro che produrre un anticongelante, al pari di tutti gli atti prodotti della società, avente la funzione di evitare il congelamento della paraffina e per questo adatto ad essere utilizzato come additivo per gasolio al fine di evitare il congelamento. È A palese quindi che ricorrente non ha mai inteso realizzare un carburante o altro prodotto energetico bensì un semplice prodotto chimico al fine di soddisfare l'esigenza manifestata da un proprio cliente, con la conseguenza che l'errore sul quale è in corso l'imputato è caduto sull'elemento materiale del reato poiché egli è sempre stato convinto di aver realizzato un prodotto chimico di libera vendita e non vi è mai stata la volontà di realizzare alcun prodotto energetico. La Corte d'appello ha escluso a priori che si trattasse di errore sul fatto materiale senza fornire alcuna risposta alle deduzioni dell'appellante. 2 Invece, quand'anche le tesi prospettate nel corso del primo giudizio fossero state riproposte sotto diversa angolazione, comunque sussisteva l'onere della Corte territoriale di esaminarle fornendo adeguata motivazione a sostegno della propria decisione. La Corte d'appello invece ha confermato la sentenza di primo grado facendo proprie le conclusioni in essa contenute e quindi affermando che il ricorrente era incorso in un errore di diritto e non sul fatto, limitandosi ad affermare che tale conclusione sarebbe confermata dalla parole della difesa che avrebbe sostenuto che "l'imputato avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di prodotto equiparabile agli altri anticongelanti e perciò non soggetto all'accisa". In ogni caso, a fronte di motivi di appello precisi e circostanziati, la Corte territoriale li ha rigettati fornendo una motivazione meramente apparente e priva di alcun ragionamento logico idoneo a giustificare la pronuncia.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe reiterato il medesimo errore compiuto dal giudice di primo grado, ritenendo di non applicare l'articolo 47 del codice penale. Entrambi i giudici del merito hanno riconosciuto come il ricorrente fosse caduto ven in errore e così facendo hanno appurato la buona fede dello stesso e tuttavia hanno ritenuto che detto errore fosse caduto sulla norma penale, anziché sul fatto. Invece l'imputato è certamente incorso in errore sul fatto materiale del reato e non sulla legge penale poiché egli non ha assolutamente voluto creare un prodotto energetico e neppure un carburante bensì ha utilizzato dei meri prodotti chimici di libera vendita per creare un anticongelante al pari degli altri prodotti dall'azienda, idoneo ad evitare il congelamento della paraffina. Essendo il reato contestato punibile a solo titolo di dolo, l'errore sul fatto esclude la configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che, nel caso di specie, sarebbe applicabile la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale come inserito dal decreto legislativo n. 28 del 2015 dovendosi valutare le modalità della condotta in quanto l'imputato avrebbe immediatamente provveduto al ravvedimento operoso ben prima dell'intervento dell'agenzia delle dogane, cessando la produzione dell'anticongelante e scongiurando in tal modo la produzione del benché minimo danno all'erario, aggiungendosi A l'incensuratezza del ricorrente e l'occasionalità della condotta che escludono l'abitualità del comportamento. Tali circostanze, secondo il ricorrente, risultano accertate anche dal giudice di primo grado che ha valutato il fatto come di minima lesività proprio per le caratteristiche del comportamento dell'imputato improntato all'estrema correttezza. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, sono manifestamente infondati.
2.1. In punto di fatto, a seguito di indagine che neppure il ricorrente contesta, è stato accertato che personale dell'agenzia delle dogane effettuò una verifica fiscale presso la ditta dell'imputato a seguito di segnalazione dell'ufficio delle dogane di Brescia, che aveva rinvenuto, presso il deposito commerciale di prodotti energetici, alcune confezioni di "additivo multifunzionale per gasolio Mar Sol D1 Plus"prodotto e commercializzato dalla ditta Fo. Ma Padana chimica S.a.S. della quale era legale rappresentante l'imputato. Dopo aver effettuato una ricognizione dell'impianto, gli operanti accertarono che la ditta aveva come principale attività la produzione di anticongelante multiuso, destinata ad uso cosmesi o disincrostanti. ven 2.2. La tesi dell'imputato è che egli ha prodotto un anticongelante, al pari di tutti gli altri prodotti della società, avente la funzione di evitare il congelamento della paraffina e per questo adatto ad essere utilizzato come additivo per gasolio al fine di evitare il congelamento. Perciò, non avendo mai inteso realizzare un carburante o altro prodotto energetico bensì un semplice prodotto chimico al fine di soddisfare l'esigenza manifestata da un proprio cliente, avrebbe agito in buona fede cadendo in errore sull'elemento materiale del reato in quanto è sempre stato convinto di aver realizzato un prodotto chimico di libera vendita e non ha mai inteso realizzare un prodotto energetico. Il ricorrente, sul punto, ha ricevuto analoga risposta dai Giudici del merito e, a torto, lamenta il fatto che la Corte di appello avrebbe sorvolato sul contenuto della sua doglianza. I Giudici del merito sono tuttavia partiti dal corretto presupposto secondo il quale, in base alla normativa vigente, determinati prodotti energetici, aventi i codici indicati nell'articolo 21, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 1995, sono soggetti al pagamento dell'accisa, sicché l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o importazione del prodotto. Occorre aggiungere, per quanto qui interessa, che l'articolo 21 decreto legislativo n. 504 del 1995 indica al primo comma i prodotti (gli oli minerali) sottoposti ad accisa, precisando la loro denominazione (a. benzina;
b. benzina senza piombo;
c. petrolio lampante o cherosene;
d. oli da gas o gasolio;
e. oli combustibili;
f. gas di petrolio liquefatti;
g. gas metano) ed indicando i relativi codici. 4 Il comma 2 del medesimo articolo, stabilisce poi che determinati prodotti, specificamente nominati e dei quali pure indica i codici, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori. Infine al quinto comma dispone che, oltre ai prodotti elencati nel comma 2, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti.
2.3. L'articolo 40, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 504 del 1995, che tipicizza il fatto di reato contestato al ricorrente, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali (quindi i prodotti soggetti ad accisa ed indicati nell'art. 21 del predetto decreto), compreso il gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Pertanto, le norme regolanti la disciplina degli oli minerali, contenute nel va decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (ossia nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) non sono legge diversa dalla penale, ma legge penale vera e propria, sicché l'eventuale errore sulla loro portata si risolve in un errore sul precetto, perché l'articolo 21 d.lgs. n. 504 del 1995, che disciplina i prodotti soggetti ad accisa, integra la fattispecie incriminatrice dell'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, con la conseguenza che, essendo dettagliatamente individuati i prodotti soggetti al tributo, essi devono ritenersi esplicitamente incorporati nella legge penale, la quale, con l'art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995, sanziona penalmente il mancato pagamento dell'accisa degli specifici prodotti elencati nella medesima legge e perciò richiamati dalla fattispecie penale incriminatrice. Costituisce pertanto errore di diritto e non di fatto quello che cade su nozioni e termini introdotti nella norma penale e che ne integrano il precetto. Peraltro, colui che professionalmente, come nel caso del ricorrente, H commercializza prodotti energetici è tenuto a verificarne autonomamente la natura e la destinazione per accertare se il prodotto rientri o meno tra quelli soggetti al pagamento dell'accisa, a prescindere da eventuali informazioni in senso contrario che si assumono ricevute, tanto in considerazione dei doveri di informazione che gravano sugli esercenti una specifica attività. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dai Giudici del merito, il relativo errore non costituisce errore di fatto, ma di diritto e, in quanto tale, non è scusabile, derivando da difettosa conoscenza della portata di una norma penale 5 che provoca una cognizione inesatta dei limiti della sua applicabilità, sicché non può avere rilevanza scriminante in quanto, risolvendosi in ignoranza del precetto penale, non esime da responsabilità, urtando contro il principio dell'art. 5 cod. pen. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., legge diversa dalla penale è quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale o da questa non richiamata anche implicitamente. Pertanto, come nel caso in esame, deve essere considerato errore sulla legge penale, e quindi inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808; Sez. 3, n. 22813 del 15/04/2004, Ferri, Rv. 229227; Sez. 6, n. 7817 del 18/11/1998, dep. 1999, Benanti, Rv. 214730). I motivi sono pertanto del tutto privi di giuridico fondamento, con la conseguenza che il ricorso è in parte qua inammissibile. n e v 3. E' invece fondato il terzo motivo. L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593). La relativa questione può essere dedotta per la prima volta in cassazione, sempre che la disposizione, ex art. 131-bis cod. pen. non era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678). L'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto con il decreto legislativo 16 marzo A 2015, n. 28 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 ed entrato in vigore successivo 2 aprile 2015) sicché la disposizione non era in vigore al momento della pronuncia della sentenza di appello (30 marzo 2015). La questione è stata quindi correttamente sottoposta alla cognizione del giudice di legittimità e la Corte di cassazione deve fondare la propria decisione in ordine all'applicabilità dell'istituto basandosi sul testo della sentenza impugnata e sugli atti processuali non sottratti alla propria cognizione e, qualora reputi direttamente applicabile la causa speciale di non punibilità, sulla base del fatto 6 accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità e la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, cit.). Laddove, invece, ritiene che, come nella specie, siano necessari accertamenti di merito circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, deve annullare la sentenza con rinvio. Nel caso in esame, il ricorrente ha prospettato di aver immediatamente provveduto al ravvedimento operoso ben prima dell'intervento dell'agenzia delle dogane, cessando la produzione dell'anticongelante e scongiurando in tal modo la produzione del benché minimo danno all'erario, ed ha assunto di essere incensurato, rimarcando l'occasionalità della condotta escludente l'abitualità del comportamento. Risulta dal testo della sentenza impugnata e da quella di primo grado che l'imputato ha effettuato il ravvedimento operoso ben prima dell'intervento della agenzia delle entrate, con la conseguenza che, sotto il profilo sanzionatorio il tribunale ha già valutato il fatto in termini di minima lesività e ciò è sufficiente per disporre, in accoglimento del motivo proposto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per la valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti per l'applicabilità della reclamata causa di non punibilità, con la precisazione che, essendosi formato il giudicato sulla responsabilità, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, che eventualmente maturi successivamente alla sentenza di annullamento (Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015, Sarli, Rv. 265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'articolo 131-bis del codice penale e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 22/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Vito Di Nicola h. To d'ercre |DEPOSITATA IN CANCELLERIA K 20 SET 2016 7