Sentenza 7 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11837 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto j SEZIONE LAVORO Lavoro 1 18 37/02 Composta dagli Ill.mi Si. ri Migistrati resident Dott. Salvatore,SENESE 18380/99 .29446 Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 20/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato NC AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA'2002 dagli avvocati 778 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 391/99 del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositata il 27/04/99 R.G.N. 792/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Reggio Emilia, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da DI FR nei confronti dell'Inail per l'accertamento del diritto ad una rendita per malattia professionale, in specifico per ipoacusia bilaterale, ritenendo , preliminarmente, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, il dies a quo del termine prescrizionale, di cui all'art. 112 del d.p.r. 1124/65, deve ritenersi decorrente dal momento della manifestazione della malattia quale consapevolezza, derivante dal concorso di fatti obiettivi, dell'assicurato in ordine alla professionalità della patologia e alla indennizzabilità della stessa;
il che nella specie si era verificato a seguito della visita medica in data 9 marzo 1992; ed in quanto la domanda era stata proposta in data 13 giugno 1995 e perciò prima che fossero decorsi tre anni e 150 giorni dalla data suddetta. Ciononostante il Tribunale riteneva di dover rigettare la domanda perché non adeguatamente provato dall'appellato il nesso causale della malattia con l'attività lavorativa svolta. Precisato che la circostanza della denuncia della malattia oltre il termine quadriennale di indennizzabilità di cui alla tabella all. 4 del d.p.r. 1124/65, per effetto della pronuncia di Corte cost. n. 206/88, non incide sul diritto alla rendita ma solo sull'onere probatorio della professionalità della malattia, onere che viene a determinarsi a carico dell'assicurato, riteneva il Tribunale che in primo grado, non essendosi svolta una specifica attività istruttoria, non erano emersi dati sufficienti a far 3 ritenere assolto l'onere probatorio anzidetto. Tali non potendosi considerare le circostanze accertate dal C.T.U., a prescindere dalla loro assumibilità quali elementi probatori, perché non riferibili alle mansioni specifiche svolte dall'assicurato, alla loro durata, alla rumorosità dell'ambiente. Né valore confessorio poteva attribuirsi alla lettera Inail 23 maggio 1995 dalla quale altro non risultava che l'Inail si limitava a prendere atto degli esiti di una visita collegiale medica dalla quale era risultata una diminuzione della capacità lavorativa per sordità da rumori ma senza alcun riferimento all'origine professionale di tale sordità. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione DI FR censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste con controricorso l'Istituto intimato Motivi della decisione Deduce il ricorrente violazione dell'art. 3 del d.p.r. n. 1124/65, della tabella delle malattie professionali approvata con d.p.r. n. 482/75, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., oltre a vizio di motivazione considerando che il Tribunale, quanto all'accertamento della professionalità della ipoacusia, non ha tenuto conto degli accertamenti svolti dal C.T.U. che valutando il danno "da rumore" implicitamente ha affermato la utile esposizione al rischio del ricorrente;
deduce inoltre quest'ultimo che erroneamente è stato interpretato dal Tribunale l'accertamento svolto in sede di collegiale, in data 27.3.95, per il quale lo stesso ricorrente è stato dichiarato affetto da una diminuzione della capacità lavorativa per sordità da 4 rumori pari al 12%, assumendo tale accertamento, recepito in uno specifico documento Inail, un evidente contenuto confessorio;
deduce infine il ricorrente che, ove tali accertamenti non fossero parsi al Tribunale sufficienti all'accoglimento della domanda, ai fini probatori, il giudice a quo avrebbe potuto e dovuto avvalersi dei poteri istruttori di ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c.. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato: il Tribunale, infatti, non ha omesso di prendere in esame i dati probatori suindicati, ma ha ritenuto che l'accertamento della sussistenza della patologia, in misura superiore alla soglia di legge, non fosse di per sé sufficiente a dimostrare anche la natura professionale della stessa, secondo una valutazione ineccepibile sul piano logico, sulla quale a questa Corte è preclusa ogni diversa valutazione, sollecitata dalle censure del ricorrente. Né il ricorso può essere accolto in relazione all'omessa iniziativa istruttoria del giudice a quo, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., essendo principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello della discrezionalità del ricorso a tali poteri istruttori, come tale insuscettibile di riesame nel giudizio di legittimità. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso il 20 febbraio 2002. Il Cons. Est. In Presidente T he Lorvalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria CANCELLIERE elle oggi 7.0.60 2002 5