Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio in sede di prevenzione, e, tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio sia decorso un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato, per carenza di motivazione, il provvedimento che aveva fondato il giudizio di attualità della pericolosità del proposto sul ruolo rivestito all'interno del sodalizio senza considerare il non trascurabile lasso di tempo in cui il condannato era rimasto in stato di detenzione). (Conf. sent. n. 53158 del 2016, non massimata).
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53157 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 15 7/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1698 Giovanni Conti - Presidente - Anna Criscuolo CC 11/11/2016- Emilia Anna Giordano R.G.N. 7490/2016 Ersilia Calvanese Relatore Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM TO, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/01/2015 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2013, con il quale era stata applicata nei confronti di TO AM la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., con il versamento di cauzione e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per il periodo di anni due e mesi due, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. For In sede di appello, la Corte territoriale respingeva la censura difensiva avente ad oggetto il difetto dell'attualità della pericolosità sociale del sottoposto, evidenziando che quest'ultimo, come accertato dalla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., era rimasto attivo nella gestione delle attività criminali del clan camorristico sino alla fine del 2008, per poi essere ininterrottamente detenuto, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari;
che il clan camorristico non risultava disarticolato e che non vi era alcun elemento che consentisse di ritenere che, nell'esiguo periodo trascorso tra l'ultimo elemento indiziante e la data del decreto gravato, il sottoposto avesse reciso i suoi legami dal sodalizio di appartenenza, considerato il ruolo non di secondo piano dallo stesso rivestito (factotum del sodalizio, delegato alla custodia delle armi e allo spaccio di droga) e la detenzione sofferta.
2. Avverso il decreto suddetto, ricorre per cassazione il difensore di TO AM, denunciando la violazione di legge in ordine al requisito della attualità della pericolosità sociale, che risulterebbe ancorato a mere presunzioni e pregiudizi, anziché a fatti che era onere dell'organo dell'accusa indicare. Rileva inoltre che non risulterebbe neppure provato nella sentenza di condanna il ruolo fiduciario del ricorrente (tra l'altro ad una pena che, già di per sé, ridimensiona il giudizio espresso dal decreto impugnato) e verificate le conseguenze positive della detenzione sulla sua personalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. In ordine alle censure relative alla consistenza e alla sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso, va ribadito che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione che è ammesso soltanto per violazione di legge - l'ipotesi - dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 2 Er E', quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Orbene, le critiche mosse contro il provvedimento impugnato, relativamente al profilo in esame, attengono alla congruenza e all'adeguatezza logica del discorso giustificativo della decisione impugnata, che risulta adeguato, dettagliato e immune da vizi giuridici.
3. Fondato è invece il ricorso nella parte in cui sottopone a critica il provvedimento impugnato in ordine al requisito della valutazione dell'attualità della pericolosità sociale del proposto al momento del giudizio. Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere del giudice verificare «in concreto» la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e ove tra la pregressa violazione della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità (tra le tante, Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, Grande Aracri, Rv. 266184). La giurisprudenza di legittimità ha invero da tempo superato l'orientamento riteneva implicita l'attualità della appartenenza del proposto ad che un'associazione mafiosa, ovvero superabile a parte il decorso del tempo, da solo non decisivo se si fosse accertato il recesso dal sodalizio o la disintegrazione dello stesso, in quanto in tal modo si veniva di fatto a legittimare la proposizione semel mafioso semper mafioso (cfr. in particolare, Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, De Carlo, Rv. 247053). Si è rilevato a tal riguardo che nell'ambito di qualsivoglia procedimento d'accertamento giudiziale idoneo a sfociare in una restrizione della libertà personale il ricorso a presunzioni è ammissibile negli stretti limiti in cui esse si prestino ad essere contraddette da prova contraria. Da tali premesse, la Suprema Corte ha affermato che la presunzione di perdurante mafiosità da un lato può essere legittimamente evocata soltanto ove si fondi sulla verifica del ruolo o del contributo partecipativo dell'associato, così da consentire di escludere l'impossibilità di svolgere ancora, in concreto, un'attività conforme, dall'altro deve essere puntualmente verificata alla luce delle allegazioni difensive e dei comportamenti effettivamente tenuti nel periodo 3 re intercorrente tra il reato accertato e quello in cui si pretende di fare operare la presunzione. Ai fini della suddetta verifica, si è anche stabilito che, se il tempo trascorso dal fatto non basta da solo ad escludere la presunzione d'appartenenza, il valore indiziario di quest'ultima si attenua quanto maggiore è il lasso temporale, scemando in proporzione diretta al protrarsi dell'assenza di manifestazioni concrete che diano conferma della perduranza del vincolo o alla presenza di comportamenti di tutt'altro tipo e portata (tra le tante, Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265863). Parimenti è stata ritenuta potenzialmente distonica con la presunzione di perdurante mafiosità la detenzione protratta per un congruo lasso di tempo. Se è vero infatti in linea di principio che non esiste incompatibilità tra l'attualità della pericolosità e lo stato di detenzione, ciò non significa che la detenzione implichi automaticamente il permanere della pericolosità (Corte cost. n. 6 del 2013). Pertanto, in presenza di una siffatta ipotesi il Giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata del perché ritenga che nella situazione concreta la pericolosità sociale che connotava il prevenuto prima del suo ingresso in carcere, sia ancora sussistente al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, dacché la carcerazione sofferta e in corso non consente più alcuna presunzione sul perdurare della pericolosità del soggetto e sul suo radicamento nel contesto delinquenziale d'origine allorché gli elementi sintomatici addotti siano tutti anteriori all'insorgere dello stato detentivo (Sez. 5, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203; Sez. 2, n. 39057 del 3/06/2014, Gambino, Rv. 260781). Nel caso in esame, la Corte d'appello, nell'evidenziare che il proposto, fino all'anno 2008, risultava appartenere al clan camorristico e che lo stesso era rimasto detenuto prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, ha ritenuto di fondare il giudizio di attualità della sua pericolosità sociale sul ruolo rivestito dal medesimo all'interno del sodalizio criminoso, che, se pur rilevante con intuibili riverberi sul versante della stabilità dei legami con il sodalizio criminoso, non la esimeva peraltro dal disinteressarsi del decorso di un lasso di tempo non trascurabile dalla commissione dei fatti delittuosi né dei comportamenti effettivamente tenuti» dal proposto (in stato di detenzione) durante tale periodo. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato relativamente a tale punto, per nuovo giudizio sulla base dei principi ora richiamati. 4 4. Conclusivamente il decreto impugnato va annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 11/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Jouts DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 15 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5