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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
PE IE, EL
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2553/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C.s.a.s. In Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7020302130.2024 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7020302130.2024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: // Resistente: l'ufficio comunica l'avvenuta conciliazione tra le parti per cessta materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C.s.a.s. in liquidazione, rapp.ta e difesa dal Dott. Nominativo_1, impugna l'avviso d'accertamento n TF7020302130/2024 con il quale L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa dichiarazione di reddito d'impresa per € 126.987,77.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Le parti, nelle more del giudizio, hanno stipulato conciliato la lite, ai sensi art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992
n. 546 ed hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno conciliato la lite giusto accordo conciliativo formalizzato fuori udienza, proposta n. 500083/2025 del 23.07.2025. Preso atto atto dell'intervenuta conciliazione, Il collegio dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del condendere. Compensa le spese.
Caserta lì 21.01.2026
Il EL Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
PE IE, EL
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2553/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C.s.a.s. In Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7020302130.2024 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7020302130.2024 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: // Resistente: l'ufficio comunica l'avvenuta conciliazione tra le parti per cessta materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 & C.s.a.s. in liquidazione, rapp.ta e difesa dal Dott. Nominativo_1, impugna l'avviso d'accertamento n TF7020302130/2024 con il quale L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa dichiarazione di reddito d'impresa per € 126.987,77.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per insussistenza del presupposto impositivo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
Le parti, nelle more del giudizio, hanno stipulato conciliato la lite, ai sensi art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992
n. 546 ed hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno conciliato la lite giusto accordo conciliativo formalizzato fuori udienza, proposta n. 500083/2025 del 23.07.2025. Preso atto atto dell'intervenuta conciliazione, Il collegio dichiara estinto il giudizio. Spese di lite compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del condendere. Compensa le spese.
Caserta lì 21.01.2026
Il EL Il V. Presidente
dott. Daniele Perna dott. Carlo Zannini