Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 855
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione comprovante la notifica della cartella di pagamento tramite PEC in data 22.01.2018, atto presupposto regolarmente notificato e non impugnato, rendendo la pretesa definitiva. La notifica tramite PEC è avvenuta ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.

  • Rigettato
    Illegittimità per intervenuta prescrizione e/o decadenza

    La notifica della cartella di pagamento in data 22.01.2018 ha validamente interrotto la prescrizione decennale relativa ai tributi erariali. Successive intimazioni di pagamento nel 2023 e 2025, oltre alla sospensione dovuta alla pandemia, hanno ulteriormente impedito la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, evidenziando la regolarità della notifica della cartella di pagamento tramite PEC. Non viene specificato nel dettaglio il ragionamento del giudice sull'omesso contraddittorio, ma la decisione di rigetto generale implica la sua infondatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 855
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 855
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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