CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 855/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
ND OM, AT
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14079/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1,3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180000133347003 REGISTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22457/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , assistito e difeso come in atti, impugnava il preavviso di fermo amministrativo, in epigrafe indicato, notificato in data 13.06.2025, a cura dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, e dichiaratamente la sottesa cartella di pagamento per l'importo di € 5190,26 relativa ad omesso versamento imposta di registro per l'anno 2001 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
A sostegno della pretesa il contribuente sollevava le seguenti eccezioni: 1) illegittimità per mancata notifica regolare degli atti presupposti;
2) Illegittimità per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) omesso contraddittorio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale I di Napoli che rivendicava la rituale notifica, in data 22.01.2018, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, il medesimo cui è stato notificato il preavviso di fermo opposto, della cartella di pagamento e in data 03/10/2023 la rituale notifica, con le medesime modalità, dell'intimazione di pagamento n. 07120239034178225/000
All'odierna udienza, all'esito della discussione in pubblica udienza mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, si rivela infondata l'eccezione di omessa la omessa e/o irregolare notificazione degli atti prodromici.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate ha tempestivamente prodotto documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica al contribuente della cartella di pagamento prodromica al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
In particolare, dalla documentazione in discorso risulta, invero che la citata cartella n.
07120180000133347003, riferita ad imposta di registro anno di imposta 2001, per l'importo di €. 3.517,17
è stata notificata in data 22.01.2018, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente "Email_4", il medesimo cui è stato notificato anche il preavviso di fermo opposto.
La notificazione è stata effettuata ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.,
Né, d'altra parte, l'istante ha formulato contestazioni a tal riguardo tramite i necessari motivi aggiunti (cfr.
Cass. 8398/2013).
Dalla documentazione depositata da parte resistente si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico, per cui, attesa l'omessa impugnativa dello stesso, la pretesa ivi contenuta è divenuta definitiva. La rituale notifica della cartella prodromica, quale valido atto interruttivo, ha, altresì, impedito la maturazione della prescrizione decennale avendo ad oggetto tributi erariali, trattandosi di cartella notificata in data
22.01.2018, mentre la intimazione oggetto di causa è stata notificata nel 2025.
Parte convenuta ha, peraltro, documentato la rituale notifica, sempre a mezzo pec all'indirizzo sopra indicato, nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella e quella della comunicazione impugnata, di plurimi atti interruttivi di seguito indicati: in data 03/10/2023 l'intimazione di pagamento n. 07120239034178225/000 ed in data 25/01/2025 l'intimazione di pagamento 07120259000120977/000 senza contare la disciplina emergenziale che, per effetto della pandemia da Covid 19, ha previsto la sospensione dall'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di giudizio a favore della parte costituita liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E.
500,00 oltre oneri accessori se dovuti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
ND OM, AT
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14079/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1,3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N.20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180000133347003 REGISTRO 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22457/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , assistito e difeso come in atti, impugnava il preavviso di fermo amministrativo, in epigrafe indicato, notificato in data 13.06.2025, a cura dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, e dichiaratamente la sottesa cartella di pagamento per l'importo di € 5190,26 relativa ad omesso versamento imposta di registro per l'anno 2001 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
A sostegno della pretesa il contribuente sollevava le seguenti eccezioni: 1) illegittimità per mancata notifica regolare degli atti presupposti;
2) Illegittimità per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
3) omesso contraddittorio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Provinciale I di Napoli che rivendicava la rituale notifica, in data 22.01.2018, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, il medesimo cui è stato notificato il preavviso di fermo opposto, della cartella di pagamento e in data 03/10/2023 la rituale notifica, con le medesime modalità, dell'intimazione di pagamento n. 07120239034178225/000
All'odierna udienza, all'esito della discussione in pubblica udienza mediante collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, si rivela infondata l'eccezione di omessa la omessa e/o irregolare notificazione degli atti prodromici.
Ed invero, l'Agenzia delle Entrate ha tempestivamente prodotto documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica al contribuente della cartella di pagamento prodromica al preavviso di fermo amministrativo impugnato.
In particolare, dalla documentazione in discorso risulta, invero che la citata cartella n.
07120180000133347003, riferita ad imposta di registro anno di imposta 2001, per l'importo di €. 3.517,17
è stata notificata in data 22.01.2018, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente "Email_4", il medesimo cui è stato notificato anche il preavviso di fermo opposto.
La notificazione è stata effettuata ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile”.,
Né, d'altra parte, l'istante ha formulato contestazioni a tal riguardo tramite i necessari motivi aggiunti (cfr.
Cass. 8398/2013).
Dalla documentazione depositata da parte resistente si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica dell'atto prodromico, per cui, attesa l'omessa impugnativa dello stesso, la pretesa ivi contenuta è divenuta definitiva. La rituale notifica della cartella prodromica, quale valido atto interruttivo, ha, altresì, impedito la maturazione della prescrizione decennale avendo ad oggetto tributi erariali, trattandosi di cartella notificata in data
22.01.2018, mentre la intimazione oggetto di causa è stata notificata nel 2025.
Parte convenuta ha, peraltro, documentato la rituale notifica, sempre a mezzo pec all'indirizzo sopra indicato, nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella e quella della comunicazione impugnata, di plurimi atti interruttivi di seguito indicati: in data 03/10/2023 l'intimazione di pagamento n. 07120239034178225/000 ed in data 25/01/2025 l'intimazione di pagamento 07120259000120977/000 senza contare la disciplina emergenziale che, per effetto della pandemia da Covid 19, ha previsto la sospensione dall'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente alle spese di giudizio a favore della parte costituita liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E.
500,00 oltre oneri accessori se dovuti