Sentenza 29 novembre 2011
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, possono costituire corpo del reato - e come tali essere utilizzate anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. - solo se le espressioni linguistiche impiegate siano di per sé lesive di un precetto penale.
In tema di intercettazioni telefoniche, la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 271 cod. proc. pen non ne consente alcun impiego probatorio, nemmeno se le conversazioni sono da qualificarsi corpo del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2011, n. 13166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13166 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 29/11/2011
Dott. IPPOLITO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI VA - rel. Consigliere - N. 1806
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15465/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ES AN, nata a [...] il [...];
2. AR EP, nato a [...] il [...];
3. RO GI, nato a [...] il [...];
4. OG GI, nato a [...] il [...];
5. LL NI, nato a [...] il [...];
6. ES GI, nato a [...] il [...];
7. CC EP, nato a [...] il [...];
8. SC RI, nato a [...] il [...];
9. TA LV, nato a [...] il [...];
10. NA EL, nato a [...] il [...];
11. LL NT, nato a [...] il [...];
12. LL OL, nato a [...] il [...];
13. LL OM, nato a [...] il [...];
e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di LL NI, CC EP e NA EL;
avverso la sentenza del 28/09/2009 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere VA Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento dei ricorsi del p.m., e per la inammissibilità dei ricorsi degli imputati;
uditi l'avv. Vittorio Amedeo Mannelli per la p.c. EG Calabria, l'avv. Pantaleone Sulla per la p.c. Condominio Praialonga, l'avv. GI Sciumbata per CC, e in sostituzione dei rispettivi difensori, per TA e ES, l'avv. Franco Coppi e l'avv. CE Gambardella per NA, l'avv. Gaetano Pecorella e l'avv. Giancarlo Pitteili per LL, l'avv. CE Verri in sostituzione dell'avv. EP Napoli per RO, dell'avv. VA Allevato per OG e dell'avv. Romualdo Truncè per AR, l'avv. Nicola Cantafora per CC, e l'avv. Arturo Bova per ES, CC NT e LL OL, i quali hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e, quanto a LL, CC e NA, per il rigetto del ricorso del p.m..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 settembre 2009, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2008 emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, proscioglieva con varie formule gli imputati indicati in epigrafe da parte delle imputazioni o riduceva le pene inflitte, confermando per il resto le statuizioni di condanna e confermando integralmente la sentenza impugnata solo con riferimento a GI ES.
Rilevava la Corte di appello che gli elementi acquisiti nel corso del processo, sorto a seguito di una intimidazione subita il 19 maggio 2004 da TO NO EO, amministratore del complesso turistico Praialonga di Isola di Capo Rizzuto, evidenziavano l'esistenza di un associazione di stampo mafioso, incentrata sulle figure preminenti dei fratelli GI e RE ES, dedita al controllo di attività economiche, e in particolare di quelle connesse alla gestione del predetto villaggio turistico, affermatasi soprattutto dopo che il EO, all'assemblea tenutasi il 22 agosto 2004, anche a seguito di ulteriori minacce, era stato costretto a dimettersi, venendo rimpiazzato nella conduzione del complesso turistico da GI BU, in stretto contatto con CC VA (classe 1948) e con NT LL e con i figli di questo OM e OL.
Gli elementi probatori venivano individuati nelle risultanze di numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, nonché nelle dichiarazioni di vari soggetti, talvolta assistite da riscontri documentali, e si collegavano logicamente alle prove raccolte nel precedente procedimento avente ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. a carico, tra gli altri, dei fratelli ES,
conclusosi con sentenza di condanna della Corte di appello di Catanzaro in data 14 giugno 1997, divenuta definitiva;
tutti elementi indicativi del controllo sistematico esercitato su vari complessi turistici del crotonese da parte di varie famiglie mafiose locali, sfociato in guerre di mafia che, tra l'altro avevano decimato la famiglia dei ES, tanto che GI e RE erano stati costretti a trasferirsi in Emilia, pur senza rinunciare al controllo del complesso di Praialonga, alla direzione del quale era preposto il EO, fino al momento in cui questo si era posto in conflittualità con il clan dei ES e venne costretto con minacce a dimettersi dalla carica di amministratore del complesso turistico. Sulla base di analoghi fonti probatorie veniva affermata la responsabilità degli imputati per gli ulteriori reati (corruzioni, estorsioni, falsi e altro).
In particolare venivano accertati vari fatti corruttivi interessanti promesse di voti fatti a NI LL, Assessore della Regione Calabria e candidato alle elezioni regionali del 3-4 aprile 2005, in cambio di promesse di assunzioni di vari soggetti o di altre utilità, quali affidamento di lavori di varia natura.
2. Ricorrono per cassazione i predetti imputati, nonché il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di NI LL, EP CC e EL NA.
3. L'avv. RI IT, quale difensore di AN ES (capo 23), denuncia con un unico motivo la violazione degli artt. 319 e 321 cod. pen., e art. 192 c.p.p., comma 3, nonché il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, deducendo che l'unico elemento probatorio a carico dell'imputata era costituito dalla conversazione intercorsa tra l'ES e il LL, erroneamente considerata quale prova del reato di corruzione, dato che dal tenore del colloquio non emergeva alcun nesso di corrispondenza tra l'impegno elettorale della ES a favore del LL e l'assunzione da parte di quest'ultimo di tale EP DA.
4. L'avv. Romualdo Truncè, quale difensore di EP AR (capi 29 e 31), deduce i seguenti motivi.
4.1. Inosservanza degli artt. 266, 270 e 271 cod. proc. pen., posto che i giudici di merito, pur ritenendo in linea di massima inutilizzabili, a norma dell'art. 270 cod. proc. pen., i risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, hanno ritenuto di potere utilizzare le conversazioni da cui scaturiva di per sè la prova dell'accordo corruttivo;
tuttavia dalle conversazioni in questione non emergeva affatto tale prova.
In particolare, quanto al capo 29, nelle conversazioni utilizzate il AR parlava in termini del tutto generici con il D'AL della questione riguardante il rifacimento della piazza Barracco della frazione di Altilia di Santa Severina.
4.2. Violazione degli artt. 318 e 319 cod. pen. e T.U. n. 267 del 2000, art. 19.
Con riferimento al capo 29, con il quale si contesta al AR una corruzione (ritenuta configurabile nella forma impropria ex art. 318 cod. pen.) del LL in cambio del finanziamento dei lavori di rifacimento della piazza Barracco, non si è considerato che l'imputato non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dal finanziamento in questione, essendone beneficiario il Comune di Santa Severina.
Con riferimento al capo 31, concernente un addebito di concorso in corruzione propria, non si è considerato che l'attività di sponsorizzazione dell'Assessorato alla forestazione, consistente nello svolgimento di un torneo di calcio in Altilia, non era una condotta contraria ai doveri di ufficio, perché l'art. 119 del T.U. sugli enti locali consente una simile attività, funzionale alla promozione della immagine della pubblica amministrazione;
e in base alla determinazione dell'autorità della vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2011, i contratti di sponsorizzazione degli enti pubblici non seguono la normativa sugli appalti dei lavori pubblici.
5. L'avv. EP Napoli, quale difensore di GI RO (capi 16 e 17), deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto due profili.
5.1. La sentenza della Corte di appello si è limitata alla mera trascrizione delle telefonate e a richiamare le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio davanti al p.m. senza prendere in esame le osservazioni critiche delle difesa.
5.2. Con riferimento al capo 16, dalla telefonata intercettata non può desumersi una promessa di voti in cambio di una contrapposta promessa del conseguimento di una utilità personale;
e peraltro l'asserito fruitore della utilità personale non coincide con il ricorrente.
Con riferimento al capo 17, dall'altra telefonata intercettata non si ricava una promessa suscettibile di attuazione, mancando qualsivoglia riferimento ad attività riconducibili a un ufficio pubblico esercitato da NI LL.
6. L'avv. VA Allevato, quale difensore di GI OG (capo M), deduce i seguenti motivi.
6.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, disposte per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e utilizzate per il reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo M). In primo luogo, la Corte di appello ha accennato al tema della inutilizzabilità delle intercettazioni solo con riferimento ai reati di cui ai capi da 1 a 45, ma non ha speso parola con riferimento al reato di cui al capo M.
In secondo luogo, comunque, mancava alcun collegamento tra i reati ipotizzati nei decreti autorizzativi e quello di cui al capo M, per il quale non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, considerato che per tale reato la stessa sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità del D.L. n. 152 del 1991, art. 7; ne' emergeva che le conversazioni intercettate, per tale capo, avessero valenza di per sè quale corpo di reato, dato che da esse non si ricava una diretta promessa di voti ma al più un astratto impegno elettorale e comunque non si mette in relazione sinallagmatica tale impegno con il presunto finanziamento indiretto della manifestazione "Maschera Greca".
6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta configurabilità del reato di corruzione attiva, sotto diversi profili, con riferimento all'assunto accusatorio. In primo luogo, il CC non aveva partecipato alla delibera della Giunta Provinciale di Crotone n. 204 del 27 giugno 2005, ne' è stata esposta alcuna prova circa un suo condizionamento dei membri della Giunta.
In secondo luogo, la delibera in questione non costituiva un atto contrario ai doveri di ufficio, perché ben poteva la Provincia, nell'ambito della finalità di promozione turistica del territorio, finanziare un ente privato.
In terzo luogo, non è stato provato che la Provincia abbia maggiorato il finanziamento a favore della manifestazione "Meeting del Mare" a favore dello spettacolo "Maschera Greca". In quarto luogo, non è stato provato un accordo corruttivo in tal senso, dato che l'impegno elettorale promesso non risulta in rapporto sinallagmatico con il contestato finanziamento dello spettacolo "Maschera Greca".
In quinto luogo, non è stata data alcuna risposta alla censura difensiva in punto di assenza di prova circa il soggetto attivo del reato.
6.3. Violazione di legge in punto di mancata valutazione del rapporto di specialità, rispetto al reato di corruzione ex art. 319 cod. pen., di quello di corruzione elettorale D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 86, fattispecie distintamente contestata e dichiarata prescritta dalla Corte di appello.
7. Gli avvocati Giancarlo Pittelli e Gaetano Pecorella, quali difensori di NI LL (capi 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29 e 31), deducono i seguenti motivi.
7.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione delle prove, essendosi la Corte di appello limitata a riprodurre pressoché materialmente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado senza prendere in esame le puntuali deduzioni svolte nell'atto di appello.
7.2. Violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, per mancata osservanza delle regole in tema di valutazione probatoria.
7.2, Violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., posto che l'attività di intercettazione era stata disposta in relazione a reati in materia di armi, di estorsione aggravata e di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, mentre le fattispecie di reato per i quali i risultati delle intercettazioni, costituenti sostanzialmente l'unica base probatoria della pronuncia impugnata, sono stati utilizzati attengono a varie ipotesi di corruzione addebitate al LL in relazione alla contestata attività di procacciamento illecito di voti, per le quali non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, e che non potevano sotto alcun profilo dirsi connesse o probatoriamente collegate a quelle per le quali tale attività di indagine era stata autorizzata. Ciò era del resto stato riconosciuto in sede cautelare dal G.i.p., con riferimento alle imputazioni da 1 a 45, con decisione confermata sia dal Tribunale del riesame sia dalla Corte di cassazione.
Non poteva poi dirsi che la utilizzabilità delle conversazioni era giustificata dalla loro natura di corpo del reato (natura che, secondo i giudici di merito, doveva essere riconosciuta per quelle attinenti ai capi 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29 e 31, contestati all'imputato, nonché al capo 41), quanto meno perché la contestata fattispecie criminosa non si esauriva nel mero contenuto del colloqui. In ogni caso, stante il contrasto giurisprudenziale sul punto, si sollecita eventualmente la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
In particolare, le conversazioni intercettate sono state illegittimamente utilizzate:
- quanto al capo 11 (promessa a RI NG dell'assunzione quale operaio forestale), con riferimento al quale ci si è basati anche sulle dichiarazioni del cognato dell'imputato, HE D'AL e su quelle di UN OC, che non erano affatto indicative del fatto che il LL fosse consenziente alla loro iniziativa, emergendo solo un interesse del solo D'AL per ipotetici fini elettorali a favore del LL;
- quanto ai capi 16 e 17 (promessa di assunzione di US VA e di tale Ben in casa in cambio di un impegno elettorale), con riferimento ai quali si è anche fatto riferimento alle dichiarazioni di GI RO, prive di riscontri, secondo cui egli aveva a tal fine segnalato il US al LL, in assenza di una qualsiasi pattuizione corruttiva;
- quanto al capo 18 (promessa di assunzione di IT CE), con riferimento al quale si è anche fatto riferimento alle dichiarazioni prive di riscontri di tale SC, che ha comunque escluso alcun patto tra promesse di assunzione e impegni letterali;
- quanto al capo 23 (assunzione di EP DA promessa a AN ES), con riferimento al quale l'unico elemento di responsabilità è basato su una conversazione intercorsa tra il LL e l'ES, che si limitava a chiedere un favore personale al ricorrente;
- quanto ai capi 26 e 27 (promessa di assunzione, per il tramite di EP VA, di vari soggetti nel Consorzio di Bonifica "Alli- Punta della Castella"), con riferimento ai quali si è fatto anche riferimento alle equivoche dichiarazioni di GI AN, che comunque lo stesso Tribunale della libertà aveva ritenuto inidonee a fondare un quadro di gravità indiziaria, stante l'assenza di riscontri;
- quanto al capo 29 (promessa di esecuzione di lavori di consolidamento di piazza Barracco nella frazione di Altilia del Comune di Santa Severina, in cambio del sostegno promesso da parte di EP AR), con riferimento al quale si è fatto anche riferimento alle dichiarazioni del AR e di D'AL HE che devono ritenersi inutilizzabili in quanto fondantisi sul contenuto di intercettazioni inutilizzabili, e che comunque deponevano solo per un impegno da parte del LL alla effettuazione di lavori che dovevano essere effettuati;
- quanto al capo 31 (promessa di contributo finanziario alla società calcistica di Santa Severina di EP AR in cambio del sostegno alla campagna elettorale), anche in questo caso si è fatto riferimento alle dichiarazioni del AR e di D'AL HE, che non provano altro che un generico impegno del LL al finanziamento della squadra di calcio locale, non incompatibile con le finalità di un ente pubblico, come riconosciuto dal Tribunale del riesame.
8. L'avv. Pietro Pitari, quale difensore di GI ES (capi A e C2), deduce i seguenti motivi.
8.1. Inosservanza della competenza della Corte di assise e conseguente incompetenza della Corte di appello stante la contestazione di omicidio mossa all'imputato.
8.2. Violazione degli artt. 63, 64 e 351 cod. proc. pen. con riferimento alle sommarie informazioni testimoniali rese da EO TO NO in data 24 maggio 2005, dato che il EO, sulla base degli atti di indagine esperiti, doveva considerarsi persona indiziata di reato sin da quella data e non solo dal 28 dicembre 2006, quando venne sentito dal P.m. con l'assistenza del difensore.
8.3. Violazione degli artt. 267 e seguenti cod. proc. pen., essendo le intercettazioni espletate inutilizzabili, in quanto:
- molte richieste di proroga della p.g. non recavano la sottoscrizione dell'ufficiale che le avrebbe redatte, e ad esse si sono richiamati sia il P.m. sia il G.i.p. nell'adozione dei provvedimenti di proroga, con conseguente invalidità di questi;
- il decreto di proroga del 15 giugno 2004 venne emesso dopo la scadenza del precedente termine di quindici giorni di durata delle operazioni di intercettazione, decorrente dal precedente provvedimento del 20 maggio 2004, con la conseguenza che dovevano ritenersi inutilizzabili le intercettazioni effettuate sulla base di tale proroga tardiva e, per invalidità derivata, anche quelle effettuate sulla base di successivi decreti di proroga. - il decreto relativo alle intercettazioni ambientali relative al EO non era adeguatamente motivato con riferimento al presupposto delle eccezionali ragioni di urgenza, considerato che l'incontro tra il EO e RE ES, ristretto in Voghera, era avvenuto già tre mesi prima, e ciò comportava la invalidità derivata di tutte le intercettazioni successive.
8.4. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., dato che la sentenza impugnata si fonda sui colloqui intercorsi tra il ricorrente e il fratello ES RE nel carcere di Voghera, che in realtà non deponevano affatto nel senso di una perdurante partecipazione ad associazione di tipo mafioso, risultando anzi che la presunta associazione aveva cessato ogni operatività a far data dall'8 marzo 1993, quando il ES veniva tratto in arresto nell'ambito della cd. operazione "Delta". Nè indizi di protrazione dell'attività dell'associazione potevano essere ravvisati nelle dichiarazioni rese dal EO circa i presunti interesse manifestati dal ES nella gestione del villaggio di Praialonga.
Sul punto la sentenza Impugnata si limita a riportarsi a quella di primo grado, senza dare alcuna risposta alle puntuali deduzioni difensive.
Quanto al presunto ruolo verticistico rivestito dal ES, la sentenza impugnata si fonda su generiche ed equivoche conversazioni intercorse tra terzi, non assistite da alcun riscontro.
9. L'avv. Nicola Cantafora, quale difensore di EP CC (capo M), deduce i seguenti motivi.
9.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni, avendo la Corte di appello operato un mero rinvio alla sentenza di primo grado, senza dare puntuale e adeguata risposta alle censure difensive con le quali si rilevava:
- che la sussistenza dei gravi indizi di reato era fondata sui risultati di una intercettazione telefonica del 26 maggio 2004 relativa alla utenza di NO EO, di cui non si conoscono gli estremi autorizzativi, considerato che essa è indicata con riferimento al RIT 335/04, che però attiene a una richiesta autorizzativa datata 1 luglio 2004, e cioè di circa un mese e mezzo successiva;
- che non era stato adeguatamente motivato il ricorso del P.m. a impianti esterni sta sotto il profilo della inidoneità degli impianti di procura sia sotto quello delle eccezionali ragioni di urgenza, considerata anche fa possibilità del ricorso alla metodologia della cd. remotizzazione.
9.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale del CC in ordine al capo M.
Anche in questo caso la sentenza impugnata riproduce, talvolta alla lettera, le argomentazioni della sentenza di primo grado senza occuparsi di dare risposta ai rilievi difensivi, che attenevano al problema della identificazione dei colloquianti e alla stessa consistenza dell'addebito, non essendosi considerato sia che il finanziamento alla manifestazione "Meeting del Mare" era stato determinato con la delibera del 27 giugno 2005 in Euro 10.000 anziché nei richiesti Euro 50.000 (e quindi per un importo di gran lunga inferiore alle precedenti edizioni) e che alla delibera il CC era rimasto assente, sia che il presunto candidato da favorire, EP VI, aveva riportato nelle elezioni del 3 e 4 aprile 2005 appena 46 voti, e non si comprendeva perché nella successiva delibera del giugno il CC avrebbe dovuto onorare un impegno a fronte di un mancato sostegno del suo presunto candidato. 10. L'avv. RI IT, quale difensore di RI SC (capo 18), con atto sottoscritto anche dell'assistito, deduce con un unico motivo il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di valutazione delle prove a sostegno dell'affermazione di responsabilità penale, osservando che la sentenza impugnata, fondandosi su un'unica conversazione intercettata tra lo SC e il LL, ritenuta corpo di reato, ha omesso di dare dimostrazione della esistenza di un patto corruttivo intercorso tra i due, essendo al contrario il colloquio dimostrativo del fatto che lo SC era un sostenitore del LL e che era impegnato a sostenere la sua campagna elettorale, senza alcun collegamento sinallagmatico con la promessa di assunzione fatta dal LL. 11. LV TA, assistito dall'avv. Vincenzo NA (capo F1), deduce di persona i seguenti motivi.
11.1. Omesso esame delle prove documentali prodotte dalla difesa, idonee a dimostrare che AG IO, capo dell'Ufficio Tecnico del Comune di Isola Capo Rizzuto, non aveva mai ricevuto false domande di condono presentate dal TA per conto di NA EL, e che anzi il IO, una volta accertata la incompletezza della documentazione a sostegno della domanda di condono, in data 31 agosto 2005 aveva inviato ai fratelli NA una comunicazione in tal senso.
2. Mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen., perché la condotta in esame, qualificabile semmai ai sensi dell'art. 483 cod. pen., doveva considerarsi inidonea a ledere l'interesse protetto dalla norma, dato che alla domanda di condono non era allegata la dichiarazione sostitutiva D.P.R. n. 445 del 2000, ex art. 47 attestante la data di ultimazione dei lavori rientrante nell'ambito temporale del condono edilizio.
12. L'avv. Franco Coppi, quale difensore di EL NA (capi F1 e 41), deduce i seguenti motivi.
12.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo F1, posto che la mera presentazione da parte di un privato di una domanda di condono al Protocollo del Comune di Isola Capo Rizzuto non è idonea a integrare alcuna falsità riconducibile a un pubblico ufficiale.
12.2. Vizio di motivazione e violazione della legge penale con riferimento al capo 41, dato che il presunto accordo corruttivo tra il LL e il NA, diretto alla elargizione di un finanziamento a favore della squadra di calcio del Crotone, presieduta dal NA, a fronte di una promessa di procacciamento di voti a favore del primo, è venuto a dissolversi a seguito della assoluzione del LL dal medesimo reato per non aver commesso il fatto. Mancando un pubblico ufficiale di riferimento, viene conseguentemente a cadere l'addebito al NA quale privato corruttore.
13. L'avv. Arturo Bova, quale difensore di NT LL (capi A, C2, C5, C7, K3 e K4), deduce i seguenti motivi. 13.1. Violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale relativamente ai predetti reati. Quanto al reato di cui al capo A (art. 416-bis cod. pen.), la sentenza impugnata si limita a ripetere acriticamente le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado e ancor prima nella ordinanza cautelare, valorizzando le inattendibili dichiarazioni di NO EO e di GI BU, smentite obiettivamente dal tenore delle conversazioni intercettate, di cui sono stati estrapolati solo alcuni passaggi, che comunque non evidenziano alcun timore o alcuna sudditanza psicologica da parte del EO, ma anzi un suo atteggiamento arrogante e di sfida, considerati anche i suoi legami con amicizie prestigiose, e non offrono alcuna dimostrazione del contestato contesto mafioso. Analogamente è da dirsi per i reati di cui ai capi C2, C5 e C77 considerato che, a prescindere dalla non verosimiglianza delle dichiarazioni del EO, non sussiste alcun riscontro alla presenza di RE ES in Calabria e in particolare nell'affollato villaggio di Isola di Capo Rizzuto nel mese di agosto del 2004 riferita dal dichiarante.
Quanto ai reati di cui ai capi K3 e K4, la sentenza impugnata ancora una volta riproduce acriticamente le argomentazioni del giudice di primo grado, sorrette dalle sole inattendibili dichiarazioni del EO.
13.2. Insussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non essendo stata data alcuna concreta dimostrazione dell'uso di un metodo mafioso.
13.3. Vizio di motivazione circa la mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, punto toccato dai motivi di appello senza alcun riscontro da parte dei giudici di secondo grado.
14. Gli avvocati GI Villirilli e Arturo Bova, quali difensori di OL LL (capi A, C1, C2, C5, C6, K2, L e L5), deducono i seguenti motivi.
14.1. Violazione dell'art. 416-bis cod. pen., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, art. 629, 319 e 321 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale relativamente al predetti reati. Quanto al reato di cui al capo A (art. 416-bis cod. pen.), si espongono rilievi letteralmente identici a quelli contenuti nel ricorso di NT LL.
Quanto ai restanti reati, premesso che la unica fonte di prova è costituita dalle inattendibili dichiarazioni del EO, si rileva che esse sono sfornite di qualsivoglia riscontro.
14.2. Insussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non essendo stata data alcuna concreta dimostrazione dell'uso di un metodo mafioso.
14.3. Vizio di motivazione circa la mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante, punto toccato dai motivi di appello senza alcun riscontro da parte dei giudici di secondo grado.
15. Hanno proposto ricorso nell'interesse di LL OM (capi A e C9) gli avvocati Arturo Bova e CE Laratta. Successivamente, in data 28 luglio 2011, con atto presentato alla Casa Circondariale di Roma - Rebibbia Nuovo Complesso, il ricorrente ha formalmente dichiarato di rinunciare alla impugnazione. 16. Ha infine proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di NI LL, EP CC e EL NA, che deduce i seguenti motivi.
16.1. Quanto al NA, con riferimento atta assoluzione dal reato di cui al capo S (concorso esterno in associazione mafiosa), denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, osservando essere non controverso che il NA aveva preso contatto con gli esponenti della cosca ES per ottenere un appoggio alla sua iniziativa di realizzare un grande intervento edilizio nel villaggio turistico Praialonga, ben sapendo che facendo affidamento sulla forza intimidatrice del sodalizio per vincere la resistenza dei condomini contrari, egli, oltre a perseguire i suoi interessi, avrebbe contribuito alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa.
Con riguardo, poi, alla esclusione dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 con riferimento al reato di cui al capo F1, denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge, osservando che la Corte di appello ha immotivatamente tratto automaticamente la conseguenza di tale esclusione dalla assoluzione del NA dal delitto associativo.
16.2. Quanto al LL, denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di assoluzione del medesimo dal delitto di corruzione passiva di cui al capo 41, pur avendo contraddittoriamente affermato la responsabilità del NA quale corruttore, il quale del resto aveva ammesso l'addebito. 16.3. Quanto, infine, al CC, denuncia il vizio di motivazione in punto di esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 con riferimento alla contestazione sub capo M, dato che la stessa sentenza impugnata non mostra di dubitare che il CC fosse ben consapevole che il BU, al quale egli si rivolgeva per ottenere il sostegno elettorale del candidato VI EP, era ben inserito nel sodalizio mafioso del ES, e che poteva a tal fine contare sull'enorme influenza esercitata dalla cosca sul territorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va innanzi tutto considerato che la Corte di appello, con riferimento ai capi da 1 a 45, si è limitata a riportarsi (mostrando di condividerle) alle argomentazioni rese nella sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta inutilizzabilità degli esiti dell'attività di intercettazione, "con esclusione di quelle conversazioni che possono qualificarsi corpo del reato". Osserva la Corte che quest'ultima specificazione non è condivisibile.
Deve essere in primo luogo chiarito che "corpo del reato", alla stregua della definizione normativa di cui all'art. 253 c.p.p., comma 2, sono "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo".
Pur volendo dare alla accezione di "cose" una implicazione immateriale, le "conversazioni", vale a dire le i segni espressivi di comunicazioni tra soggetti, non possono costituire corpo del reato se non nel caso in cui la stessa espressione linguistica impiegata sia lesiva di un precetto penale.
A titolo di esempio, applicando tale nozione, con la sentenza Sez. 6, n, 8670 del 07/05/1993, Olivieri, Rv. 195535, si è ritenuta "corpo del reato" la comunicazione (intercettata) con la quale un soggetto preannunciava all'interlocutore l'effettuazione di una perquisizione, con ciò integrando il delitto di favoreggiamento personale. Analogamente è da dirsi per la fattispecie considerata da Sez. 6, n. 14345 del 27/03/2001, Cugnetto, Rv. 218784, relativa a una ipotesi di rivelazione di segreto d'ufficio realizzata proprio attraverso una telefonata. V., inoltre, per simili fattispecie, Sez. 6, n. 15729 del 21/02/2003, Di Canosa, Rv. 225610; Sez.
6. Ma, a prescindere da tale precisazione concettuale, va affermato che la sanzione di inutilizzabiiità assegnata ai prodotti delle intercettazioni, in base all'art. 271 cod. proc. pen., non ne consente in alcun caso un impiego probatorio (v., nello stesso ordine di idee, proprio con riferimento alla tematica di conversazioni intercettate costituenti ex se "corpo del reato" Sez. 5, n. 10166 del 25/01/2011, Fiori, Rv. 249952; Sez. 6, n. 33187 del 05/04/2001, Ruggiero, Rv. 220273). La norma ora citata, infatti, vieta radicalmente la utilizzazione dei "risultati delle intercettazioni", quali che siano, ed essa va letta in connessione con la regola generale posta dall'art. 191 cod. proc. pen., secondo cui "le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate". Resta salva, beninteso, una utilizzazione a fini diversi da quelli probatori, come quando si individui nella conversazione intercettata la valenza di una notitia criminis, (v. per tutte, nel solco di costante giurisprudenza, e in coerenza, del resto, con quanto previsto dall'art. 240 cod. proc. pen., Sez. 1, n. 16293 del 02/03/2010, Aquino;
Sez. 6, n. 47109 del 22/11/2007, Ali). È solo il caso di aggiungere che la sentenza impugnata omette del tutto di precisare in base a quale considerazione alcuni frammenti dei colloqui esaminati siano da ragguagliare a "corpo del reato". Ne discende, stante la dichiarata inutilizzabiiità delle intercettazioni con riferimento ai capi da 1 a 45 (statuizione definitiva, in quanto non impugnata dal pubblico ministero, e quindi affatto preclusa alla valutazione del Collegio), che i relativi risultati vanno espunti dal panorama probatorio concernente i relativi addebiti.
2. Tenuto conto di quanto sopra osservato, vanno ora specificamente prese in considerazione le posizioni dei ricorrenti, iniziando da quelle degli imputati.
3. ES (capo 23), AR (capi 29 e 31), RO (capi 16 e 17), LL (capi 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 29, 31), SC (capo 18) risultano raggiunti da elementi probatori costituiti, quanto meno in parte, dai risultati di intercettazioni dichiarate inutilizzabili.
Per essi si impone dunque l'annullamento con rinvio davanti ad altra sezione della Corte di appello che, espunto il materiale inutilizzabile, dovrà verificare la fondatezza della ipotesi accusatoria sulla base dei residui elementi.
4. OG e CC (capo M) denunciano, a ragione, l'assoluta mancanza di risposta ai motivi di appello con i quali si sosteneva, per più profili, la inutilizzabilità delle intercettazioni. L'argomento non è minimamente sfiorato dalla sentenza impugnata (p. 233-235); e, trattandosi di censure specifiche, implicanti un esame degli atti, dall'omessa risposta sul punto deriva, anche in questo caso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con ciò dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
5. Il ricorso di ES appare infondato.
Quanto alla eccezione di incompetenza per materia, va osservato che il reato di cui al capo B e quello connesso di cui al capo B1 dovevano essere attribuiti alla competenza della Corte di assise. Ma per questi reati l'imputato è stato assolto;
mentre i restanti addebiti, non connessi ai precedenti, su cui verte il ricorso, erano di competenza del Tribunale.
Le dichiarazioni rese dal EO prima dell'assunzione della qualità di indiziato di reato appaiono del tutto irrilevanti ai fini della consistenza del compendio probatorio a carico del ES, fondato essenzialmente sul contenuto di colloqui intercettati (v. p. 34 e s. della sentenza impugnata); con riguardo ai quali il ricorrente esprime censure attinenti ad aspetti di valutazione della loro portata e del loro significato non esaminabili in sede di legittimità.
I rilievi formali espressi sui provvedimenti autorizzativi o di proroga delle operazioni di intercettazione si rivelano o generici o non indicativi della rilevanza a fini probatori dei segmenti di colloqui cui le doglianze si riferiscono.
Nulla di puntuale, poi, è stato dedotto con riferimento al capo C2. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. I ricorsi di NT e OL LL, in parte letteralmente identici, appaiono infondati.
Anche per queste posizioni, con riferimento al capo A (art. 416-bis cod. pen.) è da ripetere quanto osservato a proposito del ricorso del ES: le censure attengono ad aspetti di valutazione probatoria che, siccome non inficiata da carenze o incongruenza logica, non possono in questa sede essere rivisitati. Analoghe considerazioni valgono per le censure rispettivamente riferite ai capi C1, C2, C5, C6, C7, K2, K3, K4, L e L5.
Quanto ai rilievi svolti a proposito dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, vale osservare che i reati in questione,
come ineccepibilmente rilevato nella sentenza impugnata, sono stati motivatamente apprezzati quale manifestazione di forme di intimidazione strettamente collegate al contesto associativo di riferimento, le quali facevano leva sulla condizione di soggezione o di necessitata compiacenza dei soggetti cui le condotte erano rivolte.
Sul punto relativo alla mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti, va rilevato che lo stato di incensuratezza è stato reputato meritevole del riconoscimento di un attenuamento sanzionatorio, senza che possa richiedersi al giudice di legittimità un sindacato circa la valutazione del giudice di appello sulle ragioni per le quali, in tale stigmatizzato contesto di gravità, il giudizio di bilanciamento non possa andare oltre la valutazione di equivalenza. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
7. Il ricorso di OM LL, che vi ha rinunciato, va dichiarato inammissibile, dai che consegue, oltre alla condanna alle spese del procedimento, anche quella al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che valutati i motivi di ricorso e la causa di inammissibilità, si ritiene equo contenere in Euro cinquecento.
8. Sono fondati i ricorsi di TA (capo F1) e di NA (capi F1 e 41). Con riferimento all'addebito di cui al capo F1, va osservato che, in mancanza di una affermazione di responsabilità di un pubblico ufficiale, il reato di cui all'art. 479 cod. pen. non sia configurabile.
Potrebbe essere ravvisata la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., a patto che fosse accertato che alla domanda di condono, in ipotesi presentata ancor prima che i lavori ebbero inizio, fosse stata allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma, come si desume dalla sentenza impugnata (in particolare, p. 125), ciò non è stato accertato, o, almeno, non risulta, stando al suo tenore, che lo sia stato.
Quanto al capo 41, la posizione di NA (corruttore) va esaminata con riferimento al ricorso del Procuratore generale, relativo alla posizione del LL, indicato come corruttore
9. Il ricorso del Procuratore generale è solo in parte fondato. Con riferimento alla posizione del NA, il ricorso appare inammissibile, in quanto tendente a sottoporre in sede di legittimità aspetti relativi a valutazioni di fatto, di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Analoghe considerazioni valgono relativamente al motivo di ricorso in punto di esclusione dell'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 con riguardo alla posizione di CC.
Va invece accolto il motivo relativo alla assoluzione del LL, per l'evidente motivo che la sentenza impugnata ha, come sopra rilevato, affermato la responsabilità del NA quale corruttore, con ciò ponendosi in insanabile contrasto con l'assoluzione del LL quale corrotto. Stante la evidente contraddizione tra le due statuizioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendosi all'esito di nuovo giudizio stabilire se, sulla base delle prove acquisite, il rapporto corruttivo tra i due sia o meno esistito, con conseguente uniforme statuizione di condanna o assolutoria per entrambi gli imputati.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL NI, in ordine all'imputazione di cui al capo 41; rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale.
Annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti ES AN, AR EP, RO GI, OG GI, LL NI, CC EP, SC RI, TA LV e NA EL e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Rigetta i ricorsi di ES GI, LL NT e LL OL. Dichiara inammissibile il ricorso di LL OM.
Condanna ES GI, LL NT, LL OL e LL OM al pagamento delle spese processuali e LL OM anche al pagamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Condanna altresì le parti private i cui ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili a rimborsare in solido alle parti civili Condominio Praialonga e Comitato Regionale EG Calabria le spese di questo grado che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila) per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012