Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non valgono allorquando la comunicazione intercettata costituisce essa stessa condotta delittuosa che, imprimendosi contestualmente alla commissione sul supporto magnetico registrante, lo rende corpo di reato.
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- 1. L'intercettazione-corpo di reato e la breccia nel recintoElisa Lorenzetto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
La conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale. 1. Un conclamato contrasto in ordine alla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello d'origine anche quando non «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 comma 1 c.p.p.) - in difetto, quindi, delle condizioni ex lege - sul presupposto che trovi applicazione la disciplina regolante l'uso processuale del corpo di reato (art. 431 comma 1 lett. h c.p.p.), fornisce alla Suprema corte l'abbrivio per affrontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2003, n. 15729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15729 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 21/02/2003
1. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 405
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 36251/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NO LE, n. 03.03.1966;
avverso l'ordinanza emessa il giorno 28.08.2002 dal Tribunale di Bari;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sul delitto ex art. 416 e il rigetto nel resto.
FATTO
Con ordinanza del 28.08.2002 il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta da Di NO LE, indagato per i reati di associazione per delinquere, concorso in ricettazione aggravata, tentata estorsione aggravata e continuata, detenzione e porto abusivi di esplosivi, danneggiamento aggravato e sostituzione di persona aggravata, avverso il provvedimento in data 08.08.2002 con cui il GIP del Tribunale di Trani gli aveva applicato la misura cautelare della custodia carceraria.
Propone ricorso l'indagato, deducendo, col primo motivo, che l'esposto grave quadro indiziario si basa in modo decisivo sull'esito della consulenza fonico-comparativa tra la voce del ricorrente e quella dell'ignoto estorsore, tratta dall'intercettazione dell'utenza cellulare 0348-3549983 intestata alla p.o. Sassi Agostino e oggetto di captazione in un distinto procedimento penale, dal quale è transitata nel procedimento presente senza il rispetto della norma dell'art. 270 cpp. e il requisito minimo di utilizzabilità costituito dall'acquisizione del decreto autorizzativo e dei verbali di inizio e fine operazioni.
Col secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione sulla sussistenza del reato associativo e inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 cp., posto che tale reato è stato nella specie configurato in relazione a una compagine criminosa finalizzata alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio, costituita fra Di NO VI, Di NO LE, RA RG e "persone rimaste sconosciute", laddove, da un lato, il riesame proposto per il RA è stato accolto Sotto il profilo della mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e, dall'altro, si sarebbe dovuto spiegare su quali basi indiziarie dotate del requisito della gravita sia possibile ritenere che, oltre ai due congiunti cerignolani, nei fatti per cui è procedimento fossero coinvolte altre "persone rimaste sconosciute".
DIRITTO
Per quanto concerne, invero, l'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione dell'utenza cellulare 0348-3549983, rilevasi che essa, implicando fra l'altro una specifica valutazione di merito in tema di diversità sostanziale (o meno) del procedimento di provenienza dell'intercettazione rispetto a quello (presente) di utilizzo della stessa, viene improponibilmente posta per la prima volta in questa sede. L'eccezione stessa è, comunque, priva di pregio, in quanto nella specie la comunicazione intercettata costituisce essa stessa condotta delittuosa, che, imprimendosi, contestualmente alla commissione, sul supporto magnetico registrante, lo rende corpo di reato, come tale acquisibile senza le limitazioni di cui all'art. 270 cpp, (cfr. Cass. 27.03.2001, Cugnetto;
07.05.1993, Olivieri).
Fondato è invece il motivo inerente al delitto associativo, considerato che effettivamente per il RA risultano allo stato esclusi i gravi indizi di colpevolezza e manca nell'ordinanza impugnata una specifica motivazione a sostegno della contestata aggregazione, ai due Di NO, di altre "persone rimaste sconosciute".
L'impugnata ordinanza deve, pertanto, essere annullata limitatamente al delitto associativo, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei suesposti rilievi.
P.Q.M.
visti gli arti 615 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto associativo e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003