Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, anche quando le registrazioni non rappresentano una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui siano state disposte, ma una comunicazione che integra essa stessa condotta criminosa, la loro acquisizione è soggetta alle disposizioni stabilite dall'art. 270 c.p.p. e non va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, giacché la registrazione costituisce in ogni caso un mezzo di documentazione della comunicazione e non è definibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato omesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nel procedimento relativo al reato di segreto d'ufficio commesso mediante un comunicazione telefonica su una utenza soggetta per altre ragioni ed in diverso procedimento ad intercettazione, la registrazione potesse in ogni caso essere utilizzata come corpo di reato).
Commentari • 4
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La conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale. 1. Un conclamato contrasto in ordine alla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello d'origine anche quando non «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 comma 1 c.p.p.) - in difetto, quindi, delle condizioni ex lege - sul presupposto che trovi applicazione la disciplina regolante l'uso processuale del corpo di reato (art. 431 comma 1 lett. h c.p.p.), fornisce alla Suprema corte l'abbrivio per affrontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2001, n. 33187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33187 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 05/04/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 1424
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 12200/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone nei confronti di
UG BE, n. 15.06.1953
EN IN, n. 22.08.1955
avverso la sentenza emessa il giorno 10.02.2000 dal GIP del Tribunale di Crotone;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 10.02.2000 il GIP del Tribunale di Crotone dichiarava ex art. 425 cpp. non luogo a procedere nei confronti di UG BE e EN IN per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, commesso attraverso una comunicazione telefonica. Rilevava i GIP che il fatto ascritto emergeva dai risultati di intercettazioni telefoniche autorizzate in altro procedimento, e non utilizzabili nel presente - neppure ai fini della contestazione fatta al UG in occasione del suo interrogatorio -, a sensi degli artt. 266 e 270 cpp., in relazione alla fattispecie di cui all'art. 326 cp. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, deducendo che nella specie la bobina della registrazione effettuata in altro procedimento era utilizzabile in quanto corpo di reato e che, in ogni caso, la paternità e il tenore delle telefonate era stata riconosciuta dagli imputati, pervenendosi addirittura, da parte del UG, ad una sottoscrizione delle trascrizioni delle medesime.
DIRITTO
Rilevasi anzitutto che non si può condividere la tesi (già sostenuta da Cass. 07.05.1993, Olivieri, e ripresa di recente da Cass. 27.03.2001, Cugnetto), secondo cui, nel caso di reato commesso attraverso una comunicazione telefonica, la bobina della relativa registrazione sarebbe sempre utilizzabile in quanto corpo di reato, e in particolare cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso. Tale tesi, infatti, è basata sull'equivoco di confondere l'apparecchio e il cavo telefonico, effettivamente strumentali alla trasmissione della voce, con il nastro occorrente per la (eventuale) registrazione, che, in sè, nulla toglie o aggiunge all'attività vocale in cui si estrinseca la condotta delittuosa, costituendone solo un mezzo, particolarmente efficace, di documentazione (cfr. art. 234, comma 1, cpp.).
Cionondimeno, il ricorso è fondato.
Nella specie, infatti, il GIP, oltre a ritenere, correttamente, inutilizzabili i risultati delle intercettazioni autorizzate nell'altro procedimento, ha altresì ritenuto che da tale inutilizzabilità discendesse anche quella dell'interrogatorio reso dal UG (che riconobbe la paternità della conversazione), siccome effettuato facendo proprio leva sui risultati predetti. Tale conclusione non può, essere condivisa.
L'inutilizzabilità è, invero, nozione che attiene al materiale probatorio cui si può fare ricorso quando deve adottarsi una decisione giurisdizionale, implicando al riguardo una perentoria preclusione. Da essa non può quindi derivare un impedimento a compiere ulteriori e autonomi atti istruttori, anche avvalendosi, dal punto di vista pratico, dei risultati dell'intercettazione illegittima, sul fatto-reato oggetto del procedimento (v. Cass. sent. up. 949/98, up. 1 988/98, ce. 2^/6316/97), indipendentemente dalla eventuale coincidenza (quale appunto ricorrente nel caso di specie) del fatto-reato con medesima conversazione illegittimamente intercettata (la quale altrimenti non potrebbe, pena l'elusione del sistema di cui agli artt. 266 ss. cpp., costituire in sè oggetto di prova: v. sul punto Cass. sent. cc. 6^/ 2502/96). L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, che procederà a nuova deliberazione, tenendo conto in particolare degli elementi probatori legittimamente acquisiti alla luce dei suesposti principi.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2001