Sentenza 7 maggio 1993
Massime • 2
Per utilizzazione dei risultati delle intercettazioni - ex art. 270 comma primo cod. proc. pen. - si deve intendere il tener conto, a fini probatori, di ciò che, nel corso della telefonata intercettata, gli interlocutori hanno detto.
Le limitazioni probatorie, in tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, non valgono allorquando la bobina della registrazione viene ad essere essa stessa corpo di reato. (Nella specie, erano state disposte intercettazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per omicidio, e si era poi proceduto a parte per il reato di favoreggiamento costituito da una telefonata - registrata nel corso di quelle intercettazioni - con la quale la titolare dell'utenza sotto controllo veniva avvertita che all'indomani sarebbe stata effettuata una perquisizione).
Commentari • 3
- 1. L'intercettazione-corpo di reato e la breccia nel recintoElisa Lorenzetto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
La conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale. 1. Un conclamato contrasto in ordine alla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello d'origine anche quando non «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 comma 1 c.p.p.) - in difetto, quindi, delle condizioni ex lege - sul presupposto che trovi applicazione la disciplina regolante l'uso processuale del corpo di reato (art. 431 comma 1 lett. h c.p.p.), fornisce alla Suprema corte l'abbrivio per affrontare …
Leggi di più… - 2. Intercettazioni corpo del reato solo se .. (Cass., 32697/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 aprile 2021
- 3. Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/1993, n. 8670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8670 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1993 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 867 0 M UFFICIO COPIE
70 Richiesta copia studio dat sin BELLO per unit: ITALIANA REPUBBLICA Udienza pubblica del -7/5/1993 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE ✓ PENALE SENTENZA
N. 790 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. UI D'A n Presidente
1. Dott. Pue F- G L Consigliere REGISTRO GENERALE 2. Tullio Grimaldi >>> N. 31746/92 3. Renato Fulgenzi » 4. >>> Gineiana Ferrua »
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICI ام
SENTENZA
✓ studio Richiesta
PATANE! del Glu sul ricorso proposto da FR per diritit. bees OLIVIERI il 24 MAG 1995 Genova il 26.4. 1946 IL CANCELLIERE
DIRITTI DI
avverso la sentenza -6/10/1992 Could d CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Appella di Torin UFFICIO COPIE Richiesta Copiatagonia studio dal Sig" 2000 25 MAR 1996 per diritti
IL CANCELLIERE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F or
Mad 82 A Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Carmina Di ZanzaGenerale L.tt.
che ha concluso per ie rigett .40 ར ཨན་•
Udit - i difensor
-
FRE EAM 25 SEGUE R.G. 31746 92
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN ER è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 378 c.p., per avere - dopo la commissio ne dell'omicidio di DA AM aiutato Ponte IE UI,
indiziato dell'omicidio, e la convivente di questo, AI Van
da, ad eludere le investigazioni dell'Autorità, preavvertendo per telefono la AI della perquisizione disposta a suo carico ed invitandola a sottrarre all'atto oggetti di pertinanza del primo,
con l'aggravante di aver commesso il fatto in violazione dei do veri di ufficiale di polizia giudiziaria, quale maresciallo dei
CC. della stazione di Busca, che avrebbe dovuto partecipare alla perquisizione stessa (in Busca, il 30.11.1987).
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 15.5, 1991, ha di pena di 1 chirato l'ER colpevole e lo ha condannato alla anno e 8 mesi di reclusione (interdizione dai pp.uu. pari alla durata della pena inflitta;
doppi benefici).
Su appello dell'imputato, la Corte di Torino, con la sen tenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione di primo grado ha concesso all'ER le attenuanti generiche
(con giudizio di equivalenza), riducendo la pena a 9 mesi di
reclusione e l'interdizione dai pp. uu. ad 1 anno.
Quanto ai fatti del processo, va ricordato brevemente che esso ha preso le mosse da ciò che ha riferito il brig. dei CC.
L. TI, di Bologna: ossia che, nel corso di indagini di pol. giud. relative all'omicidio di un certo AM DA, e pre cisamente durante l'ascolto di intercettazioni telefoniche dispo ste dalla Procura di Bologna, lui, TI, aveva captato una telefonata con la quale una voce maschile avvertiva la titolare dell'apparecchio sotto controllo (la AI, di cui al capo di imputazione) che all'indomani sarebbero andati a fare una perqui sizione. Dal tenore della telejonata aveva sospettato che la voce muschile fosse quella di un'appartenente all'Arma, e i colleghi di ZZ, che partecipavano con lui alle operazioni, riascoltan do la telefonata, avevano riconosciuto la voce del mare sciullo di Busco, vale a dire dell'ER. Va poi aggiun to che, nel corso del processo, il maresc. US e lo
appuntato FA hanno confermato di aver riconosciuto, nella voce muschile che avvertiva la AI dell'imminen te perquisizio quella dell'ER, che il US cono sceva da oltre dodici anni.
Orbene, la Corte di merito:
ha respinto la tesi difensiva secondo cui i risul tati dell'intercettazione telefonica di cui si è detto,
compiuta in altro procedimento, non poteva essere utilizza to nell'attuale processo, ostando a ciò l'espresso divieto sancito dall'art. 270 primo comma c. p.p. (invero, per il favoreggiamento personale non è obbligatorio l'arresto in flagranza); ha osservato che non vi sono dubbi sulla responsabi lità dell'imputato, duta l'attendibilità del riconoscimen to, operato da parte di due conoscenti di vecchia data del
1'ER, e anche per i riferimenti personale che la telefonata - della quale si è più volte detto - contiene ha rilevato infine come esattamente sia stato con figurato il reato di favoreggiamento personale nell'ipotesi di cui all'art. 378 primo comma c.p. e in quella di non cui al terzo comma dello stesso articolo, e come esattamen
te altresì sia stato escluso il reato p. e p. dall'art.
.p., e ciò per l'inequivoca volontà dell'autore326 c. del la telefonata di prestare aiuto ai fini dell'elusione del le investigazioni dell'Autorità procedente, le quali
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pacifico si riferivano –IIX** all'uccisione del presiden te della U.S.L. di ZZ, così come è pacifico che Ta perquisizione trovava causa nei legami della titolare del l'utenza sotto controllo (la AI) con certo prof.
Ponte, indagato per omicidio (la Corte sottolinea che nel la telefonata l'ER fu riferimento allc documentazione in generale presente nello studio dell'indagato, invitando la
AI a farla sparire, e non alla sola, eventuale contabilità in nero: "L'accenno al controllo della Finanza, nella telefonata,
viene prospettato come menaments eventuale e di importanaa se
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condaria e quindi non si può porre tl favoreggiamento in rappor to con la commissione di semplici illeciti amministrativi).
Ricorre adesso per cassazione l'ER, deducendo:
violazione del combinato disposto di cui agli artt. 606
-
b), c) ed e), 191, 253 secondo comma, 235 e 270 cip.p. (tl mott vo insiste sull'inutilizzabilità della telefonata intercettata con la quale la RT fu ingitata a far sparire la documentazio ne compromettentel, e si aggiunge che non è tranquillante la pre tesa attribuzione al maresc. ER della paternità della voce muschile che si ode nella telefonata stessa); violazione del combinato disposto di cui agli artt. 606
-+- b) ed e) c. p. p., e 378 primo e terzo comma e 326 c. p. (ci si duole che, con motivazione si sostiene difettosa ed incongrua la
-
sentenza della Corte abbia escluso la configurabilità dei reatt prospettati, dalla difesa, in alternativa a quello di cui allo art. 378 primo comma c.p.);
- difetto di motivazione e violazione degli artt. 69 e 133-
c. p. (si afferma che la motivazione à difettosa o incongrua là dove concede la sola equivalenza
- rispetto all'aggravante conte stata delle attenuanti generiche e là dove fissayla pena in misura notevolmente inferiore al minimo).
Il ricorso tuttavia non merita d'essere accolto.
Per quanto concerne il primo motivo d'impugnazione, fermo il punto che, per utilizzazione dei risultati delle intercetta=
zioni ex art. 270 primo comma c.p.p. si deve XXXXXXXXX in
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tendere il tener conto, a jini probatori, di ciò che, nel corse della telefonata intercettita, gli interlocutori hanno detto, e
Fermo altresì quanto la Corte Costituzionale (sent. 11/23.7.91,
n. 366)ha affermato circa 11 possibilità di dedurre notizie di reato dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'àm
bito di altro procedimento, si potrebbe anzitutto osservare che, nel caso concreto, il contenuto della conversazione telefonica risulta anche da ciò che il brig. TI ha riferito di avere udito, mentre l'intervento del US e del FA s'è risolto precipuamente nel riconoscimento
della voce dell'interlocutore di sesso maschile. Ha alla tesi difensiva dell'inutilizzabilità della conversazione di cui si tratta si oppongono, ad ogni modo, due considerazio ni. La prima è che, poichè nei riguardi dell'ER ci è
proceduto per un reato connesso (art. 12, lett. c, c.p.p.) con quello in ordine a cui erano state disposte le intercet tazioni, il processo avrebbe potuto essere unico e in tal caso certo non si sarebbe potuto discutere dell'utilizzazione delle intercettazioni, legittimamente disposte per un rea to più grave, in ordine ad un reato meno grave, ma connes so con il primo, emerso proprio dalle comunicazioni tele foniche intercettate, sicchè non vi è motivo che a conclu sione diversu si pervenga per il solo fatto che, in concre to, per il favoreggiamento si è proceduto a parte. Ha, più in generale, e soprattutto, occorre sottolineare ciò che già la Corte d'Appello ha rilevato, vale a dire che, nel caso di specie, il reato di favoreggiamento addebitato al l'ER è costituito proprio dalla telefonata registra ta e in essa e con essa si esaurisce (non tanto quindi no=
titia criminis, ma crimen essa medesima), sicchè la bobina della registrazione viene ad essere in sostanza corpo di reato. Volere perciò ignorare tale telefonata solo perchè intercettata in un procedimento diverso, significherebbe an dare contro il principio dell'obbligatorietà dell'azione pe nale, mentre è appena il caso di ricordarlo Corte
- la
-
Cost. ha più volte ribadito che l'esigenza di amministrare la giustizia, in ispecial modo, quella di reprimere i e,
reati, corrisponde a un interesse pubblico primario, costi SEGUE R.G. 31746 92
tuzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile.
Va aggiunto che apodittica ("non risulta") appare la doglian za relativa all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.
267 e 268, primo e terzo comma, c.p.p., mentre attiene al merito
(ed è, peraltro, anch'essa apodittica) l'affermazione secondo cui non è tranquillante l'attribuzione all'ER della voce dell'in terlocutore di sesso maschile nella telefonata intercettata (la
Corte d'Appello ha respinto con adeguata motivazione in fatto,
incensurabile in questa sede, i dubbi espressi dalla difesa circa l'attendibilità del riconoscimento della voce predetta, basan dost sulla sicurezza dimostrata dal US e dal IA, conosci tori da molto tempo dell'ER, e sui riferimenti personali che la telefonata contiene). الملكة
Poco resta da dire quanto agli altri motivi di ricorso.
La sentenza ha motivato adeguatamente e senza errori giuridici anche per ciò che attiene all'esatta configurazione del rea to (378, primo comma, c.pr, e non 378 terzo comma nè 326, comma primo o terzo, cipis v. sopral e le contestazioni del ricorrente attengono al merito e non sono quindi suscettibili di apprezzamen to in questa sede. Infondate, finalmente, sono le considerazioni difensive attinenti al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e alla misura della pena: la Corte
d'Appelle invero ha concesse (come si è ricordate) le attenuanti generiche, con giudizio peraltro di sola equivalenza, sottolinean do il notevole peso cheesercesercita, nella valutazione negativa del fatto, l'aggravante contestata (ragionamento ineccepibile, vista la qualità rivestita dall'autore del favoreggiamento) ed ha più che dimezzato la sanzione irrogata in primo grado, fissandola ben al di sotto della media fra il minimo e il massimo edit tale vi n
(null'altro era quidi da aggiungere in motivazione).
Il ricorso deve dunque essere rigettato e l'ER va condannato a pagare le spese processuali. Si ritiene anche equo condannarlo a versare, alla Cassa delle Ammende, la somma di un milione di lire.
P.Q. .
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e a versore £ 1.000.000 al la Cassa delle Ammende.
Roma, 7.5.1993.
hinji. Teroro IL PRESIDENTE
P.
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
"Lidia Scalla
Depositato in Cancelleria oggi, 2.3 SET. 1993 ICASSA D If Collaboratore di Cancellería
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