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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1128/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9752/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014204742000 LL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO di Reggio Calabria per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a tasse automobilistiche, anni 2019-2021.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella esattoriale per intervenuta estinzione per prescrizione in rapporto al termine triennale applicabile alle tasse automobilistiche ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO di Reggio Calabria che in via principale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa citazione in giudizio dell'Ente impositore ed in via subordinata il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo emesso la cartella in esito alla trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore.
Ha perciò concluso per il rigetto del ricorso con salvezza in ogni caso dalla condanna alle spese.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria che si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, documentando che in relazione all'anno 2019 era stato notificato l'avviso di accertamento in data 12.5.2022, ed in relazione all'anno 2021 la tassa era stata direttamente iscritta a ruolo sulla base della legge regionale 56/2023 e la cartella rappresentava pertanto il primo atto di accertamento.
Derivava da ciò che non si era verificata alcuna decadenza o prescrizione del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, riguardo l'annualità 2019, è evidente che la notificazione dell'avviso di accertamento in data
12.5.2022 ha impedito la decadenza ed ha determinato l'interruzione della prescrizione con decorrenza di un nuovo termine.
In relazione all'anno 2021 la notificazione della cartella in data 25.11.2024 ha impedito sia la decadenza dal potere di accertamento che la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
CO e della Regione Calabria convenute, liquidate in euro 200 per ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9752/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014204742000 LL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Non comparso.
Resistente/Appellato: Non comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate CO di Reggio Calabria per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a tasse automobilistiche, anni 2019-2021.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della cartella esattoriale per intervenuta estinzione per prescrizione in rapporto al termine triennale applicabile alle tasse automobilistiche ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate CO di Reggio Calabria che in via principale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa citazione in giudizio dell'Ente impositore ed in via subordinata il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo emesso la cartella in esito alla trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore.
Ha perciò concluso per il rigetto del ricorso con salvezza in ogni caso dalla condanna alle spese.
Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria che si costitutiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, documentando che in relazione all'anno 2019 era stato notificato l'avviso di accertamento in data 12.5.2022, ed in relazione all'anno 2021 la tassa era stata direttamente iscritta a ruolo sulla base della legge regionale 56/2023 e la cartella rappresentava pertanto il primo atto di accertamento.
Derivava da ciò che non si era verificata alcuna decadenza o prescrizione del tributo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, riguardo l'annualità 2019, è evidente che la notificazione dell'avviso di accertamento in data
12.5.2022 ha impedito la decadenza ed ha determinato l'interruzione della prescrizione con decorrenza di un nuovo termine.
In relazione all'anno 2021 la notificazione della cartella in data 25.11.2024 ha impedito sia la decadenza dal potere di accertamento che la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
CO e della Regione Calabria convenute, liquidate in euro 200 per ciascuna, oltre accessori di legge se dovuti. Reggio Calabria, 23.1.2026