Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 48924
CASS
Sentenza 21 ottobre 2009

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Il subacquisto di un immobile o di un terreno abusivamente lottizzato non è di per sé legittimo, potendo dare luogo a un sistema elusivo surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale.

Integra un contributo causale alla illecita condotta del venditore di un immobile o di un terreno abusivamente lottizzato il comportamento dell'acquirente che ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto, così ponendosi colposamente in una situazione di inconsapevolezza.

L'acquirente od il subacquirente di un immobile o terreno abusivamente lottizzato non può qualificarsi come "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva per il solo fatto di non aver mai rivestito la qualità di persona sottoposta ad indagini od imputato, trattandosi di qualità che questi ben potrebbe successivamente assumere a seguito dell'attività di indagine. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nemmeno l'intervenuta costituzione di parte civile è decisiva per affermarne l'estraneità).

La facoltà di utilizzo residenziale privato di un immobile in realtà destinato, in base al titolo abilitativo, alla prestazione di servizi socio - assistenziali residenziali, è incompatibile con le finalità del sequestro preventivo disposto al fine di impedirne un uso estraneo a quello che ne aveva legittimato l'edificazione. (Fattispecie in tema di lottizzazione abusiva).

L'impossibilità di disporre la confisca di un immobile oggetto del reato di lottizzazione abusiva non esclude la possibilità di ordinarne la demolizione in quanto illecitamente edificato in base ad un titolo illegittimo. (In motivazione la Corte ha precisato, da un lato, che l'interesse dell'ordinamento è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato e, dall'altro, che tale principio è compatibile con la sentenza CEDU 20 gennaio 2009 emessa nel caso Sud Fondi c/ Italia, la quale 140 ritiene sufficiente, per ripristinare la conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche dei lotti interessati, "demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti").

Commentario1

  • 1Rifiuti. Attività di campionamento
    Avv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025

    Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2009, n. 48924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48924
Data del deposito : 21 ottobre 2009

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