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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OR d'DA (Pc), rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Sirosi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
OR d'DA (Pc) , rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Sirosi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Castell'Arquato (PC) in data 9.7.2016 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 1.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di scegliersi una propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto;
PIANO GENITORIALE PER I LI NI
• i figli minorenni e restano affidati ad entrambe i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione
2 stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
• i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Via Salvo d'Acquisto, n° 11 a 29014 Castell'Arquato (PC),
ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
1) il padre preleverà, ogni settimana, i figli e il Lunedì, Per_1 Per_2
Mercoledì e Venerdì pomeriggio alle ore 18,00 presso la dimora materna. In detti giorni e pernotteranno presso la Per_1 Per_2
dimora paterna e il padre li accompagnerà a scuola il mattino seguente. Durante il periodo di chiusura della scuola il padre riaccompagnerà i minori al mattino alle ore 8,00 presso la dimora materna;
2) e trascorreranno alternativamente con ciascun genitore Per_1 Per_2
il fine settimana pernottamento incluso dalle ore 8,00 del Sabato
mattina alle ore 8,00 del Lunedì mattina;
3) durante le Festività Natalizie, e trascorreranno il Per_1 Per_2
giorno della Vigilia con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
4) durante le Festività Pasquali e trascorreranno il giorno Per_1 Per_2
di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
5) durante il mese di Agosto e trascorreranno le vacanze Per_1 Per_2
con il padre che darà comunicazione del luogo di vacanza alla madre entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
3 6) i coniugi si impegnano moralmente, a tutela dell'interesse primario dei figli minori e , a non frequentare ed a non pernottare Per_1 Per_2
alla presenza dei figli minori con eventuali compagni e/o compagne fino alla data del 30 Aprile 2028;
7) il Signor corrisponderà (a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 30 di ogni mese) alla moglie una somma mensile per il mantenimento ordinario dei figli minori e Per_1
, pari ad € 450 (diconsi quattrocentocinquanta), e così € 225 Per_2
per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
10)le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze,
richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
11)) le spese voluttuarie e di tempo libero rimarranno integralmente a carico del padre o della madre se, e nella misura in cui, ciascuno di essi intenderà soddisfare le singole richieste del figlio minore;
4 12) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica, nonché di avere risolto ogni questione di natura patrimoniale mediante la sottoscrizione del presente ricorso, con la conseguenza di nulla più aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa;
13) i coniugi si concedono il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio e acconsentono che i figli trascorrano con essi anche all'estero le vacanze. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con
5 gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Castell'Arquato (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 4 ,anno 2016, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 1.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OR d'DA (Pc), rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Sirosi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
OR d'DA (Pc) , rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Sirosi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
Castell'Arquato (PC) in data 9.7.2016 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 1.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi vivranno separati, liberi ognuno di scegliersi una propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto;
PIANO GENITORIALE PER I LI NI
• i figli minorenni e restano affidati ad entrambe i Per_1 Per_2
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione
2 stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
• i figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Via Salvo d'Acquisto, n° 11 a 29014 Castell'Arquato (PC),
ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
1) il padre preleverà, ogni settimana, i figli e il Lunedì, Per_1 Per_2
Mercoledì e Venerdì pomeriggio alle ore 18,00 presso la dimora materna. In detti giorni e pernotteranno presso la Per_1 Per_2
dimora paterna e il padre li accompagnerà a scuola il mattino seguente. Durante il periodo di chiusura della scuola il padre riaccompagnerà i minori al mattino alle ore 8,00 presso la dimora materna;
2) e trascorreranno alternativamente con ciascun genitore Per_1 Per_2
il fine settimana pernottamento incluso dalle ore 8,00 del Sabato
mattina alle ore 8,00 del Lunedì mattina;
3) durante le Festività Natalizie, e trascorreranno il Per_1 Per_2
giorno della Vigilia con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
4) durante le Festività Pasquali e trascorreranno il giorno Per_1 Per_2
di Pasqua con il padre ed il giorno di Pasquetta con la madre;
5) durante il mese di Agosto e trascorreranno le vacanze Per_1 Per_2
con il padre che darà comunicazione del luogo di vacanza alla madre entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno;
3 6) i coniugi si impegnano moralmente, a tutela dell'interesse primario dei figli minori e , a non frequentare ed a non pernottare Per_1 Per_2
alla presenza dei figli minori con eventuali compagni e/o compagne fino alla data del 30 Aprile 2028;
7) il Signor corrisponderà (a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 30 di ogni mese) alla moglie una somma mensile per il mantenimento ordinario dei figli minori e Per_1
, pari ad € 450 (diconsi quattrocentocinquanta), e così € 225 Per_2
per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Istat al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) le spese straordinarie nell'interesse dei figli, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
10)le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze,
richiedono invece il preventivo consenso dell'altro genitore;
11)) le spese voluttuarie e di tempo libero rimarranno integralmente a carico del padre o della madre se, e nella misura in cui, ciascuno di essi intenderà soddisfare le singole richieste del figlio minore;
4 12) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica, nonché di avere risolto ogni questione di natura patrimoniale mediante la sottoscrizione del presente ricorso, con la conseguenza di nulla più aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa;
13) i coniugi si concedono il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio e acconsentono che i figli trascorrano con essi anche all'estero le vacanze. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con
5 gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Castell'Arquato (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 4 ,anno 2016, parte 2, serie A ).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 18.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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