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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 275/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6239/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1319/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 24/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900304 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900305 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900306 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa, (Cod. Fisc.: P.iva), in persona del suo Sindaco pro tempore, appellava la sentenza in epigrafe emessa a seguito di ricorso proposto dal sig. Resistente_1 (Cod. Fisc.: CF_Resistente_1), DATA E LUOGO NASCITA, elettivamente domiciliata in Siracusa nella Eumelo n. 32 presso lo studio Studio Il sig. Resistente_1 con ricorso iscritto al R.G.R. n. 1761/2019 della Commissione Tributaria di Siracusa, impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica per omessa dichiarazione n. 202900304, n. 201900305 e 201900306 con i quali il Comune di Siracusa contestava il mancato pagamento dell'IMU riferita agli anni d'imposta 2014/2015/2016 applicata alle aree edificabili di cui il contribuente era comproprietario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, all'udienza del 30.11.2021, pronunciava la sentenza n.
1319/2022, depositata in Segreteria il 24.03.2022, con la quale accoglieva il ricorso, annullava gli avvisi di accertamento impugnati e condannava l'Ente Impositore al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00.
MOTIVI DI APPELLO
1. NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 326 E 61 DEL D.LVO
31 DICEMBRE 1992 N. 546 PER MOTIVAZIONE ASSENTE E MERAMENTE APPARENTE
2. LEGITTIMITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI in quanto attengono alle aree edificabili di cui la parte appellata è comproprietaria censiti al catasto al foglio n. 31, LL nn.
PA. L'Ufficio ritiene di non dover richiedere alcuna imposta al contribuente relativamente alle aree fabbricabile censite in catasto al foglio 31, LL 867, 868, 870, 871,872, atteso che le stesse rientrano nel comparto A45c per il quale vi è il vincolo di tutela “tre” che esclude la edificabilità delle suddette aree. Ne consegue, pertanto, che il ricorso in appello ha ad oggetto esclusivamente le aree fabbricabili censite in catasto al foglio n. 31, LL n. 873, 875, 876, 883 e 885 per le quali vi è il vincolo di tutela 1 (LL n. 873 e 885 comparto A45a), ed addirittura nessun vincolo (LL 875, 876 e 883 comparto A45b). L'imposta applicata dall'ufficio alle aree edificabili censite al catastato urbano al foglio n.
31 LL n. 873, 875, 876, 883 e 885 sono legittime per i motivi di seguito indicati. Gli avvisi di accertamento impugnati evidenziano che le aree edificabili di cui il ricorrente è comproprietario sono state inserite tra le aree edificabili nel PRG adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 92 del 27.04.2004.
3. ILLEGITTIMITA' DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
In data 20.5.25 la parte appellante depositava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione nonché copia dell'accordo conciliativo.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
La proposta di conciliazione veniva sottoscritta dalle parti il 19.9.24 , con cui:
1. per le LL PA , l'imposta è stata ricalcolata sulla base del reddito dominicale;
2. per le LL PA, è stato applicato il valore di € 35,00 al mq;
In data 25/09/2024 la Sig.ra Resistente_1 ha provveduto al pagamento delle somme dovute mediante modello F24, come previsto dall'accordo conciliativo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'intervenuta conciliazione tra le parti e il conseguente pagamento delle somme dovute, il Collegio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, dichiara il giudizio estinto per conciliazione, con compensazione delle spese tra le parti del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per concliazione e compensa tra lel parti le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6239/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso domicilio dif
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1319/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 24/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900304 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900305 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900306 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Siracusa, (Cod. Fisc.: P.iva), in persona del suo Sindaco pro tempore, appellava la sentenza in epigrafe emessa a seguito di ricorso proposto dal sig. Resistente_1 (Cod. Fisc.: CF_Resistente_1), DATA E LUOGO NASCITA, elettivamente domiciliata in Siracusa nella Eumelo n. 32 presso lo studio Studio Il sig. Resistente_1 con ricorso iscritto al R.G.R. n. 1761/2019 della Commissione Tributaria di Siracusa, impugnava gli avvisi di accertamento in rettifica per omessa dichiarazione n. 202900304, n. 201900305 e 201900306 con i quali il Comune di Siracusa contestava il mancato pagamento dell'IMU riferita agli anni d'imposta 2014/2015/2016 applicata alle aree edificabili di cui il contribuente era comproprietario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, all'udienza del 30.11.2021, pronunciava la sentenza n.
1319/2022, depositata in Segreteria il 24.03.2022, con la quale accoglieva il ricorso, annullava gli avvisi di accertamento impugnati e condannava l'Ente Impositore al pagamento delle spese di lite liquidate in € 800,00.
MOTIVI DI APPELLO
1. NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 326 E 61 DEL D.LVO
31 DICEMBRE 1992 N. 546 PER MOTIVAZIONE ASSENTE E MERAMENTE APPARENTE
2. LEGITTIMITA' DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI in quanto attengono alle aree edificabili di cui la parte appellata è comproprietaria censiti al catasto al foglio n. 31, LL nn.
PA. L'Ufficio ritiene di non dover richiedere alcuna imposta al contribuente relativamente alle aree fabbricabile censite in catasto al foglio 31, LL 867, 868, 870, 871,872, atteso che le stesse rientrano nel comparto A45c per il quale vi è il vincolo di tutela “tre” che esclude la edificabilità delle suddette aree. Ne consegue, pertanto, che il ricorso in appello ha ad oggetto esclusivamente le aree fabbricabili censite in catasto al foglio n. 31, LL n. 873, 875, 876, 883 e 885 per le quali vi è il vincolo di tutela 1 (LL n. 873 e 885 comparto A45a), ed addirittura nessun vincolo (LL 875, 876 e 883 comparto A45b). L'imposta applicata dall'ufficio alle aree edificabili censite al catastato urbano al foglio n.
31 LL n. 873, 875, 876, 883 e 885 sono legittime per i motivi di seguito indicati. Gli avvisi di accertamento impugnati evidenziano che le aree edificabili di cui il ricorrente è comproprietario sono state inserite tra le aree edificabili nel PRG adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 92 del 27.04.2004.
3. ILLEGITTIMITA' DELLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
In data 20.5.25 la parte appellante depositava istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione nonché copia dell'accordo conciliativo.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
La proposta di conciliazione veniva sottoscritta dalle parti il 19.9.24 , con cui:
1. per le LL PA , l'imposta è stata ricalcolata sulla base del reddito dominicale;
2. per le LL PA, è stato applicato il valore di € 35,00 al mq;
In data 25/09/2024 la Sig.ra Resistente_1 ha provveduto al pagamento delle somme dovute mediante modello F24, come previsto dall'accordo conciliativo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'intervenuta conciliazione tra le parti e il conseguente pagamento delle somme dovute, il Collegio, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, dichiara il giudizio estinto per conciliazione, con compensazione delle spese tra le parti del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per concliazione e compensa tra lel parti le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo 19.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE