Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 34208
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Sentenza 15 aprile 2015

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È configurabile il concorso formale fra la contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., che sanziona l'esercizio di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica, ed il reato di cui agli artt. 46 e 55 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che persegue lo scopo di prevenire gli incendi e tutelare la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla presenza o meno nel locale di un pubblico di avventori, anche quando la condotta consiste nell'aver consentito l'ingresso di un numero di persone superiore al limite fissato nella licenza e nel certificato di prevenzione incendi, trattandosi di fattispecie di illecito penale in relazione alle quali non opera il principio di specialità contenuto nell'art. 15 cod. pen., per la differenza di molteplici elementi costitutivi e dei beni giuridici protetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2015, n. 34208
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34208
    Data del deposito : 15 aprile 2015

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