Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 2
In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia "esaurita l'istruzione", non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.
L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano state proposte più domande nei confronti di una o più parti. In tal caso, il giudice, provvedendo solamente su una o più delle domande, non può statuire sulle spese di lite riferite all'intero oggetto della controversia, ma deve limitare la statuizione alle spese relative alla sola parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9379 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato IU DI BIASE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LU IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA SABBATUCCI, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO SIBILIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 853/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato EP DI BIASE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN UC, con atto di citazione notificato il 30 aprile 1994, convenne EP RI innanzi al Tribunale di Roma, per sentirlo condannare a rilasciargli l'immobile di sua proprietà sito in Roma, alla via Grotte Celoni, n. c. 24, int. 3, che il convenuto deteneva senza titolo, nonché al risarcimento dei danni. Espose l'attore che il convenuto si era reso inadempiente ad un accordo verbale, in virtù del quale, in vista del trasferimento a suo favore della proprietà dell'immobile, avrebbe dovuto corrispondergli secondo le sue disponibilità economiche, il valore dell'immobile e che ugualmente era venuto meno all'impegno di versare alla Cassa di Risparmio di Roma le rate di un mutuo ipotecario da esso attore acceso sull'immobile.
Il convenuto resistè alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata sul rilievo di aver corrisposto il prezzo dell'appartamento e, in via riconvenzionale, chiese il trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.. Nel corso del giudizio l'attore dedusse che, con scrittura privata in data 11 ottobre 1987, era stato consensualmente risolto per inadempimento del RI il contratto preliminare di vendita concluso con scrittura privata dell'11 luglio 1984 e quest'ultima era stata strappata, tanto che il convenuto l'aveva prodotta dopo averne riattaccato i pezzi.
Con ordinanza in data 6 dicembre 1996, resa ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ. il G.I. ordinò al RI il rilascio, a favore del UC, dell'appartamento ed il RI, rinunciando alla pronuncia della sentenza, propose appello avverso detta ordinanza. La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa in data 18 marzo 1999, ha rigettato l'appello.
Preliminarmente, la corte di merito ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ordinanza impugnata era stata emessa quando l'istruttoria poteva considerarsi esaurita, poiché il RI, nonostante avesse più volte preannunciata la prova documentale del pagamento del prezzo dell'immobile, non aveva provveduto a farlo neppure quando il G.I., gli aveva concesso un termine prima dello scioglimento della riserva sull'istanza di pronuncia dell'ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater cod. proc. civ. Del resto, ha raggiunto il giudice d'appello, dal carattere anticipatorio dell'ordinanza derivava la impossibilità di considerare il completamente dell'istruttoria, cui è subordinata la pronuncia del provvedimento, coincidente con l'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel merito, la Corte d'Appello ha considerato che, sebbene un potesse tenersi conto della scrittura privata dell'11 ottobre 1987, con la quale risultava posto nel nulla il contratto preliminare dell'11 luglio 1984, dal momento che il RI non aveva disconosciuta la propria sottoscrizione senza che il UC avesse proposto istanza di verificazione della scrittura, alcuna efficacia probatoria poteva riconoscersi alla fotocopia della scrittura privata dell'11 luglio 1984 - quella contenente il contratto preliminare - poiché, a fronte del disconoscimento della copia operata dal UC, il RI non ne aveva prodotto l'originale. Ciò, peraltro, rendeva verosimile che la scrittura fosse stata strappata a seguito dell'inadempimento del RI.
Comunque, ha rilevato la corte territoriale, non risultava provato il pagamento del prezzo dell'immobile, pari a L. 77.000.000, poiché alcuni dei titoli cambiari prodotti dal RI recavano la firma di girata del UC cancellata ed il mutuo acceso sull'immobile per consentire al RI di pagare il prezzo non risultava estinto dallo stesso, come aveva comunicato l'istituto bancario mutuante. La prova richiesta, al riguardo, dall'appellante era inconcludente e generica.
Per al cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RI, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il UC. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizi del procedimento di emanazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 186 - quater cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'ordinanza anticipatoria fosse stata pronunciata quando era l'esaurita l'istruzione", come stabilisce la citata norma, perché trattandosi di giudizio pendente alla data di entrata in vigore della novella processuale introdotta con la L. n. 534 del 1995, l'istruttoria poteva considerarsi conclusa solo quando il g.i. avesse disposto il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni, mentre, nel caso in esame, quando l'ordinanza fu pronunciata, l'istruttoria non era stata completata o, quanto meno, la sua chiusura non era stata formalizzata con un provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni;
peraltro, il g.i. ha omesso completamente di pronunciare sulle richieste istruttorie avanzate da esso ricorrente con le note dell'8 novembre 1996.
Ad avviso del ricorrente, l'ordinanza suddetta era inammissibile anche perché, oltre alla domanda di rilascio dell'immobile, l'attore aveva proposto quella di risarcimento danni e, peraltro, esse ricorrente aveva chiesto, in via riconvenzionale, l'adempimento specifico del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.. Si era, pertanto, verificato un cumulo di domande, che rendeva inammissibile il ricorso all'ordinanza anticipatoria, sia perché, se l'art. 186 - quater cod. proc. civ. dispone che con l'ordinanza il giudice provvede anche, sulle spese processuali, è segno che il provvedimento pronunciato definisce interamente il processo, sia perché la pronunciabilità dell'ordinanza in presenza di un cumulo di domande determinerebbe complicazioni processuali difficilmente risolvibili. Sicché deve ritenersi che solo separando la causa relativa alla domanda cui si riferisce l'istanza di provvedimento anticipatorio dalla causa relativa alle altre domande sia possibile avvalersi dell'ordinanza ex art. 186 - quater cod. proc. civ.. Ritiene la Corte che le due censure in cui il motivo si articola siano priva di fondamento, condividendo l'opinione del giudice d'appello, secondo cui l'ordinanza ex art. 186 - quater cod. proc. civ. fu resa dal g.i. del Tribunale di Roma in presenza dei presupposti richiesta dalla norma.
Invertendo l'ordine delle questioni poste dal ricorrente, va, in primo luogo, esaminata la questione della proponibilità dell'istanza di ordinanza anticipatoria in caso di giudizio cumulativo, nel quale, cioè, siano state proposte più domande.
Non sfuggono a questa Corte le complicazioni processuali che possono determinarsi a seguito della pronuncia di ordinanza anticipatoria relativa solo a taluna delle domande proposte. Tale rilievo ha indotto una parte della dottrina a negare l'ammissibilità dell'ordinanza nei giudizi cumulativi. Ma un decisivo elemento testuale offerto dalla norma in esame non consente di condividere tale opinione.
Invero, avendo il legislatore espressamente limitato all'"oggetto dell'istanza" l'efficacia di sentenza attribuita all'ordinanza de qua in caso di estinzione del processo (co. 3^) ed in caso di rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza (co. 4^), risulta evidente che ha ritenuto ammissibile il provvedimento anticipatorio anche nel caso di giudizio caratterizzato da domande plurime. Nè può ritenersi che tale argomento sia contraddetto dal rilievo che il giudice, nel pronunciare l'ordinanza, deve provvedere sulle spese processuali (co. 1^), non potendosi da tale disposizione far derivare la conseguenza, trattarle dal ricorrente, che l'ordinanza ha il contenuto sostanziale proprio di una sentenza che definisce l'intera materia oggetto della controversia.
La tesi, invero, non solo muove dal presupposto, erroneo, che una sentenza che provveda su di una o più delle domande proposte nel giudizio non possa provvedere sulle spese, essendo, invece, evidente che, definendo il giudizio sulle domande oggetto della decisione, la sentenza possa regolare anche l'onere delle spese di lite, acquisendo, in tal modo, formalmente natura di sentenza definitiva, ma trascura di considerare che, provvedendo su di una sola o più delle domande ai sensi dell'art. 186 - quater cod. pro. civ., il giudice non potrà statuire sulle spese di lite riferite all'intero oggetto della controversia, ma dovrà limitare la statuizione alle spese relative alla sola parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria.
D'altro canto, pare evidente che il legislatore ha disposto la pronuncia sulle spese, non già perché l'ordinanza anticipatoria debba necessariamente coprire l'intera materia del contendere, bensì solo in considerazione della prevista idoneità dell'ordinanza stessa ad acquistare efficacia di sentenza nelle due ipotesi, già evidenziate, di estinzione del processo e di rinuncia dell'intimato alla pronuncia della sentenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che lo strumento dell'ordinanza anticipatoria sia utilizzabile anche nei casi di giudizi cumulativi. Tale è, del resto, il pensiero autorevole della Corte Costituzionale, che, occupandosi della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 - quater cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che anche l'ordinanza di rigetto dell'istanza debba provvedere sulle spese, con sentenza n. 385 del 1997 ha avuto modo di affermare, sia pure incidentalmente che "il procedimento.... è destinato a concludersi con la pronuncia della sentenza, con la quale, oltre a statuirsi in ordine alle altre possibili domande, potrà eventualmente essere revocata l'ordinanza". Per completezza, dovendosi dare risposta ad uno specifico interrogativo posto dal ricorrente, deve ritenersi che, nel caso in esame, poiché ne' dalla sentenza impugnata ne' dalle deduzioni delle parti risulta che, dopo la pronuncia dell'ordinanza anticipatoria, il processo sia proseguito innanzi al Tribunale per la decisione sulla domanda risarcitoria, pure proposta dall'attore, sul punto sia stata omessa del tutto la pronuncia, senza che la parte interessata se ne sia doluta.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale, è evidente che, essendo essa intimamente legata alla sorte della domanda principale, accolta quest'ultima, restava implicitamente rigettata la prima, tant' è che in grado d'appello avverso ordinanza anticipatoria l'appellante ribadì anche la richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale.
L'ammissibilità dell'ordinanza de qua dev'essere ritenuta anche con riferimento all'altra censura mossa dalla ricorrente. La norma posta dall'art. 186 - quater, co. 1^, cod. proc. civ., richiedendo che per la pronuncia dell'ordinanza sia "esaurita l'istruzione", non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, ma ritiene sufficiente che, anche implicitamente, il g.i. abbia ritenuto conclusa la fase istruttoria in relazione a quanto dedotto ed ammesso dalle parti. Nel caso in esame, risulta dalla stessa ordinanza che il g.i. ritenne la causa sufficientemente istruita e la rinviò per la precisazione delle conclusioni, con ciò stesso implicitamente ritenendo irrilevanti le richieste istruttorie avanzate dal convenuto con le note scritte dell'8 novembre 1986.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 356 cod. proc. civ. nonché per omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, osservando che la motivazione con la quale il giudice d'appello ha disatteso le richieste istruttorie da lui avanzate in sede d'appello è illogica e contraddittoria, non avendo considerato che, se era inutilizzabile la scrittura privata dell'11 ottobre 1987 a causa del disconoscimento della sottoscrizione operato da esso ricorrente, non poteva non tenersi conto della sottoscrizione del UC e del fatto che questi aveva prodotto il documento, per cui doveva ritenersi che lo stesso UC riconoscesse la conclusione del contratto di vendita, che si pretendeva annullato con la scrittura suddetta. E, poiché tale contratto non prevedeva come mezzo di pagamento del prezzo l'accollo del mutuo bancario, ne derivava la rilevanza dei mezzi istruttori richiesti al fine di dimostrare che il pagamento, con le modalità pattuite col contatto dell'11 luglio 1984, era stato eseguito.
La censura è inammissibile, poiché il ricorrente, in violazione del principio di autonomia ed autosufficienza del ricorso, non riporta i capitoli dell'interrogatorio formale richiesto in grado d'appello ne' indica l'oggetto del sollecitato ordine di esibizione da rivolgere alle banche, in tal mode impedendo a questa Corte di verificare la correttezza del giudizio di irrilevanza ed inammissibilità espresso dal giudice d'appello.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, secondo l'ordinario criterio il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 3.300.000, Euro 1.704,31 di cui L.
3.000.000 Euro 1.549,37 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002