Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9379
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Sentenza 27 giugno 2002

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In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia "esaurita l'istruzione", non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.

L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. trova applicazione anche nel caso di giudizio in cui siano state proposte più domande nei confronti di una o più parti. In tal caso, il giudice, provvedendo solamente su una o più delle domande, non può statuire sulle spese di lite riferite all'intero oggetto della controversia, ma deve limitare la statuizione alle spese relative alla sola parte della causa che costituisce oggetto dell'ordinanza anticipatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9379
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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