Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un teatro in cui era stato organizzato uno spettacolo senza la prescritta licenza e senza che fosse stata effettuata una verifica tecnica relativa alla solidità e sicurezza della struttura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2005, n. 13055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13055 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1341
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 047631/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PISA;
nei confronti di:
1) UP IL N. IL 07/04/1944;
avverso ORDINANZA del 08/11/2004 TRIBUNALE di PISA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso e quelle del difensore avv. DEL CORSO Stefano, che si è associato.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 08/11/2004 il Tribunale del riesame di Pisa, decidendo ex art. 324 c.p.p., revocava l'ordinanza 20/12/2004 del G.I.P. del Tribunale in sede, con la quale, oltre alla convalida del decreto d'urgenza del Pubblico Ministero, era stato disposto il sequestro preventivo del teatro "Rossi", interessato a lavori interni di ristrutturazione e restauro. Il Tribunale - dopo aver premesso in fatto che a LU IL, nella qualità di Presidente della fondazione del teatro, era stata contestata la contravvenzione prevista dagli artt. 17 e 80 T.U.L.P.S. per aver organizzato uno spettacolo teatrale senza la licenza del Questore e senza che fosse stata effettuata una verifica tecnica relativa alla solidità e sicurezza della struttura - riteneva che nella fattispecie non erano ravvisabili gli estremi della contravvenzione contestata, trattandosi di materia devoluta alla competenza delle Regioni o dei Comuni, di guisa che eventuale violazione della normativa comportava solo sanzioni di natura amministrativa e non penale. Inoltre, secondo il Tribunale, anche se nella fattispecie in astratto poteva configurarsi la violazione dell'art. 681 c.p., mancavano elementi dai quali si potesse desumere l'esistenza di un "periculum in mora", tanto più che, dopo la diffida, la rappresentazione teatrale era stata trasferita in altro teatro cittadino.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pisa, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che il Tribunale - senza tenere conto che il teatro era privo dell'agibilità per motivi di sicurezza - non aveva considerato che l'ipotesi di reato astrattamente configurabile era quella prevista dall'art. 681 c.p. e che il "periculum in mora" era desumibile dal fatto che il responsabile del teatro avrebbe potuto continuare l'attività illecita, tenuto conto della programmazione teatrale in corso. Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che in tema di sequestro preventivo - a differenza dell'art. 273 c.p.p. riguardante l'adozione di una misura cautelare personale - non è richiesta la presenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma è sufficiente un "fumus" in merito alla sussistenza degli estremi di reato in astratto ipotizzato nel senso che il fatto riferibile all'indagato o all'imputato, sulla base degli elementi acquisiti, possa integrare gli elementi costitutivi di una figura astratta di reato in relazione al quale si ravvisi la necessità di limitare la disponibilità di un bene, onde evitare l'aggravamento o il protrarsi di conseguenze dannose del reato ipotizzato (Cass. Sez. Un. 14/12/1994 proc. Benigno;
Cass. sez. 1^, n. 4154/92, rv. 192370;
Cass. sez. 5^, n. 1064/92, rv. 190425; Cass. sez. 3^, n. 1298/92, rv. 191819).
Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie è sicuramente configurarle l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 681 c.p., che ha come scopo la tutela dell'incolumità del pubblico, che assiste allo spettacolo. Tale contravvenzione, prescindendo dall'accertamento dell'esistenza di un effettivo pericolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S..
Orbene, poiché nel caso di specie risulta che l'indagato non era in possesso del verbale di verifica tecnica di solidità e di sicurezza dello stabile, ne' della licenza del Questore, doveva ritenersi sicuramente sussistente il "fumus" in ordine al reato previsto dall'art. 681 c.p., trovando applicazione l'ipotesi meno grave prevista dall'art. 666 c.p., peraltro depenalizzata, solo nel caso in cui non sia stata richiesta la licenza.
Tuttavia - pur convenendo che in sede di riesame di una misura cautelare reale il Tribunale deve limitarsi a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato senza accertare se sussistano in concreto i gravi indizi di colpevolezza - va rilevato che al fine del sequestro preventivo di un bene è comunque necessario che sussista da un lato un rapporto di pertinenza tra il bene da sequestrare ed il reato ipotizzato e dall'altro il pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
Orbene nel caso di specie il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha evidenziato la mancanza di elementi dai quali si potesse desumere l'esistenza di un "periculum in mora", tenuto conto che nello stesso giorno in cui fu comunicata la "diffida" la rappresentazione teatrale fu trasferita in altro teatro cittadino e che dallo stesso programma risultava che detta rappresentazione era l'ultima prevista nel cartellone.
Pertanto, in mancanza di un concreto pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, correttamente il Tribunale ha escluso che nel caso di specie ricorresse il "periculum in mora".
Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2005